Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24826 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9282-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

BERTOLINO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/66/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA sez. DISTACCATA di BRESCIA del 18/11/2013,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 226/66/2013, depositata in data 25/11/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuro opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di medico di Medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2003 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, escludendo dal rimborso gli importi già utilizzati dal medesimo in compensazione.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, da un lato, il medico generico, convenzionato con il SSN, è obbligato a detenere una struttura definita in convenzione e costituente il “minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale “, cosicchè i beni impiegati e la presenza di lavoratori dipendenti ed occasionali non possono creare alcun “valore aggiunto” e, dall’altro lato, dal rapporto costi-ricavi era dimostrato che, a ricavi crescenti, erano corrisposti costi sostanzialmente immutati, con conseguente attribuzione della capacità di ricchezza al solo titolare dell’attività autonoma.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 avendo i giudici della C.T.R. considerato dirimente nel caso de quo il rapporto tra l’incidenza dei costi e ricavi conseguiti dal medico di base, trascurando di dare rilievo ai costi per compensi a terzi e lavoro dipendente. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dai costi sostenuti per lavoro dipendente e compensi a terzi.

2. Preliminarmente, non fondata l’eccezione, sollevata dal controricorrente nelle conclusioni del controricorso, di tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato oltre il termine di legge di sei mesi. Invero, a fronte della sentenza impugnata pubblicata il 25/11/2013, non notificata, il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica a mezzo posta il 1/04/2014 (e ricevuto il 3/04/2114), entro dunque il termine semestrale di legge.

3. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451 206), ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’irap il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse: b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista soprattutto dal dipendente, oltre che dai terzi collaboratori.

La decisione della C.T.R. è tuttavia conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata la irrilevanza delle spese per lavoro dipendente e compensi a terzi, non soltanto in ragione dell’attività professionale del medico generico convenzionato con il SSN, ma anche per effetto di una specifica valutazione dell’entità dei compensi corrisposti, per lavoro dipendente, non superiori ad Euro 9.6.30,00 -, e per terzi collaboratori, del pari del tutto modesti.

Non vi è dubbio pertanto, tenuto conto dell’esiguità dei compensi per lavoro dipendente, che si sia trattato di un dipendente con mansioni meramente esecutive.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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