Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24825 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 24/11/2011), n.24825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19227/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 495/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/03/2007 r.g.n. 731/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2005, il Tribunale di Brescia, nella causa promossa da V.F. e le altre litisconsorti, attualmente intimate ed indicate in epigrafe, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di sentir accertare il loro diritto al pagamento della retribuzione in misura intera e non in misura ridotta (80%), come in effetti corrisposta per il periodo di assenza dal servizio per gravidanza e puerperio, e della retribuzione stessa, mai corrisposta, per le assenze dovute a malattia del bambino, ha accolto la domanda ed emesso le conseguenti statuizioni di condanna.

2. Ha interposto appello l’Amministrazione convenuta, denunciando Terrore interpretativo della sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero della pubblica Istruzione allegando l’inapplicabilità alle lavoratrici in questione dell’art. 11 del CCNL del 2001 in quanto a tempo determinato.

Radicatosi il contraddittorio con le appellate, che, costituitesi, hanno chiesto respingersi il gravame.

La Corte che l’appello di Brescia, con sentenza 30 novembre 2006 – 5 aprile 2007 ha rigettato l’impugnazione siccome infondata.

La Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame ritenendo che il riferimento, di cui al predetto art. 11 alla lavoratrice “tout court”, senza alcuna indicazione del tipo di rapporto a tempo indeterminato o determinato, come pure il riferimento del comma 1 “al personale dipendente”, senza altra specificazione, lasciava intendere che in tal modo le parti sociali avevano inteso riferirsi a qualsiasi lavoratrice della scuola e, perciò, anche a quelle legate da rapporto a termine;

3. Avverso detta sentenza, il Ministero proponeva ricorso per cassazione. Le parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’Avvocatura dello Stato denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 CCNL scuola del 15 marzo 2001 e art. 12 del CCNL scuola del 24 luglio 2003 in combinato con gli artt. 21-22 e 23 del CCNL del 4 agosto 1995, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica, codesta Suprema Corte se, ai sensi dell’art. 11 CCNL scuola del 15 marzo 2001 e art. 12 del CCNL scuola del 24 luglio 2003 in combinato con gli artt. 21, 22 e 23 del CCNL del 4 agosto 1995, l’indennità di maternità relativa a periodi ricompresi tra l’aprile 2000 e il giugno 2004 debba computarsi nella misura dell’80% della retribuzione così come stabilito dalla L. n. 1204 del 1971 e successive modifiche”.

2. Il ricorso è inammissibile.

Come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. lav., 11 aprile 2011, n. 8231) deve considerarsi che nei quesiti che chiudono il ricorso ex art. 366 bis c.p.c., l’Avvocatura dello Stato fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che è quella che contiene la regolamentazione più specifica in proposito, senza però nè depositare il contratto collettivo, nè trascriverne le disposizioni su cui si fonda.

E’ vero che questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009 n. 23329) ha ritenuto che non soggiace alla prescrizione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il contratto collettivo di diritto pubblico, che quindi non necessariamente deve essere depositato, atteso che l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, si che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune.

Ma successivamente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2010, n. 6748) ha chiarito che, nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, è inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8; ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è misurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (conf. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2009, n. 5025); con l’ulteriore conseguenza – può ora aggiungersi – che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa contrattuale collettiva integrativa della cui asserita illogica o contraddittoria interpretandone si dolga.

Quindi il ricorso dell’Avvocatura di Stato, che è tutto centrato sull’invocata interpretazione sistematica dell’art. 11 della contratto collettivo integrativo per la scuola del 15 marzo 2001 con la vigente disciplina di comparto dettata dai contratti collettivi del 1995 e 1999, segnatamente gli artt. 21 e 25, è privo di autosufficienza perchè non viene riportato il contenuto di tale disposizione.

Inoltre non è neppure censurata la affermazione della sentenza impugnata che ha tenuto conto di tali disposizioni dalla contrattazione collettiva di comparto, ma per affermare che l’art. 11 del citato contratto collettivo integrativo non le richiama e quindi non possono ritenersi applicabili. Questa affermazione, che è il presupposto dell’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata e avente ad oggetto l’art. 11 citato, non è puntualmente censurata dalla Avvocatura di Stato ricorrente, sicchè anche sotto questo ulteriore profilo il ricorso si appalesa privo di autosufficienza.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non avendo le intimate svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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