Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24825 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37583/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R. s.p.a., quale incorporante della Mazzalai Costruzioni Generali

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, geom.

R.M., rappresentata e difesa, per procura in calce al

controricorso, dagli avv.ti Sergio AMBROSIO e Marco TAGLIENTE, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Achille Papa, n. 21,

presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/02/2019 della Commissione tributaria di

secondo grado di TRENTO, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La R. s.p.a. (anteriormente all’incorporazione della Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a.) cedeva il terreno di sua proprietà, sito nel comune di (OMISSIS), alla RINO 39 s.r.l. che appaltava alla Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a. la realizzazione su detto sito di alcuni edifici. Successivamente la R. s.p.a. emetteva nei confronti della Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a. una fattura di 110.000,00 Euro oltra IVA, per riaddebito di costi sostenuti dalla predetta società per le attività preliminari all’edificazione del terreno.

L’Agenzia delle entrate, ritenendo i costi non deducibili per difetto dei requisiti di certezza ed inerenza, non essendo stata provata dalla R. s.p.a., con idonea documentazione avente data certa, la riferibilità ad essa società dell’esecuzione delle attività fatturate, emetteva l’avviso di accertamento ai fini IRES ed IRAP relativamente all’anno d’imposta 2007 per ripresa tassazione dei predetti costi.

L’amministrazione finanziaria, con il medesimo atto impositivo, riprendeva a tassazione anche l’importo di 6.701,00 Euro corrispondente agli interessi passivi relativi ad un finanziamento effettuato dalla Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a. alla Bogliaco 2000 s.r.l., che l’amministrazione finanziaria, diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente, riteneva essere fruttifero.

Con la sentenza impugnata la Commissione di secondo grado di Trento, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per genericità dei motivi di impugnazione, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a., poi incorporata dalla R. s.p.a..

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la società intimata con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va previamente esaminata e rigettata per infondatezza l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, per erronea indicazione della data di pronuncia della sentenza impugnata (indicata dal ricorrente nel “4 aprile 2019”, invece del “01/04/2019”, come risultante dal frontespizio della sentenza della Commissione tributaria), atteso che quello evidenziato dalla controricorrente costituisce mero errore materiale non incidente sulla identificazione della sentenza impugnata, comunque correttamente indicata nel numero e nella data di deposito, sicché la controparte è stata posta in condizione di comprendere, senza possibilità di errore, a quale provvedimento giurisdizionale si riferisca l’impugnazione (arg. da Cass. n. 22034 del 2006).

Il motivo di ricorso, al cui esame deve passarsi, è incentrato sul difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ripresa a tassazione dei costi riaddebitati dalla R. s.p.a. alla Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a., in violazione dell’art. 132 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Invero, la Commissione tributaria nell’esaminare il motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la statuizione di primo grado in punto di riconoscimento della deducibilità del costo riaddebitato dalla R. s.p.a. alla Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a.,, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento (avendo la Commissione d’appello riconosciuto anche l’infruttuosità del finanziamento erogato dalla società contribuente alla Bogliaco 2000 s.r.l., con statuizione non impugnata per cassazione), si è limitata a riportare sic et simpliciter le considerazioni svolte al riguardo dalla società contribuente, del tutto omettendo di spiegare le ragioni della decisione esternata esclusivamente nel dispositivo con il rigetto dell’appello dell’Ufficio.

Trattasi, all’evidenza, di sentenza nulla in quanto del tutto priva di motivazione dal punto di vista materiale e grafico (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014 e numerose pronunce successive), tale non potendosi considerare, come sostiene la controricorrente, la mera esposizione nella parte motiva della sentenza impugnata delle ragioni addotte dalla società contribuente per contrastare la ripresa a tassazione operata con l’atto impositivo, in mancanza di esternazione da parte dei giudici di appello delle ragioni di condivisione di quelle argomentazioni in contrapposizione a quelle svolte dall’amministrazione finanziaria a sostegno del motivo di appello oggetto di disamina, ponendosi la statuizione impugnata, sotto tale angolo prospettico, anche come motivazione meramente apparente, che, com’e’ noto, ricorre quando il giudice, in violazione dell’onere motivazionale della sentenza che impone di esporre concisamente i motivi della decisione, omette di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, così impedendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata e, in buona sostanza, di comprendere le ragioni della decisione assunta, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Cass. n. 20414 del 2018 e n. 13977 del 2019).

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata che va rinviata alla Commissione tributaria territorialmente competente perché provveda a nuovo esame della questione posta dall’appellante con riferimento alla ripresa a tassazione dei costi riaddebitati dalla R. s.p.a. alla Mazzalai Costruzioni Generali s.p.a., fornendo adeguata e congrua motivazione, e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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