Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24825 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 04/10/2019), n.24825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29447-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA

53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di BRESCIA – COMMISSIONE TERRITORIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 391/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 391/2018, emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata il 19 marzo 2018, con la quale è stata confermata l’ordinanza del Tribunale di Brescia che ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere al medesimo il permesso di soggiorno per motivi umanitari pur sussistendo i presupposti di legge per la concessione di tale misura; Ritenuto che:

ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass., 19/02/2019, n. 4890) – è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolga un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 4455/2018), la cui attendibilità soltanto – il cui accertamento è demandato in via esclusiva al giudice di merito, ed è censurabile solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 19/02/2019, n. 3340) – consente l’attivazione dei poteri officiosi;

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte d’appello (p. 2) ha accertato che il ricorrente non ha neppure censurato la ratio decidendi della decisione di prime cure, relativa alla totale inverosimiglianza dei fatti concernenti l’affidamento del figlio del richiedente, dai quali si sarebbe originata la lite e le pretese minacce da parte del suocero, vicenda, peraltro, che si riduce in un ambito familiare, senza alcun riflesso di carattere socio-politico, che possa dare luogo ad una persecuzione suscettibile di protezione internazionale;

la Corte ha, altresì, accertato che l’istante è giovane, in buona salute e che nel Paese di origine ha tutta la sua famiglia (madre e figli), escludendo che il rientro in patria possa – anche per la pacificazione in corso nella regione di origine dell’immigrato (il Casamance), desunta da fonti internazionali citate in motivazione – determinare un vulnus dei diritti umani dello straniero;

il motivo di ricorso si limita, per contro, ad operare un riferimento al pericolo di persecuzioni, in caso di ritorno in Patria, in relazione al preteso rischio di aggressione da parte dei familiari, in ordine al quale il ricorrente non è stato ritenuto credibile.

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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