Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24824 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 24/11/2011), n.24824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. ved. S., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Duilio n. 13. presso lo studio dell’Avv. Valenti Ettore, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello

generale Dott. A.G., Direttore della Direzione Risorse

Umane, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso

lo studio degli Avv.ti Zammataro Vito e Laura Damiani, che lo

rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria

di costituzione di nuovi difensori del 13.06.2011.

– controricorrente –

e sul ricorso RG n. 26764/2008 proposto da:

M.I. ved. Mu. – + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma, Via

Valadier n. 44, presso lo studio dell’Avv. Schillaci Francesco, che

li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Giuseppe Schillaci, per

procura a margine del controricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello

generale Dott. A.G., Direttore della Direzione Risorse

Umane, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso

lo studio degli Avv.ti Zammataro Vito e Laura Damiani, che lo

rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria

di costituzione di nuovi difensori del 13.06.2011;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3818/07 della Corte di Appello di

Roma del 15.05.2007/7.11.2007 (R.G. n. 1916 dell’anno 2006);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Ettore Valenti per la ricorrente L., l’Avv.

Francesco Shiilaci per la ricorrente M. e gli altri

litisconsorti, l’Avv. Laura Damiani per l’INAIL;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi L.G. ved. S. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere titolari od eredi del titolare di due pensioni, di cui una almeno erogata dall’INAIL (quali dipendenti e/o vedovi di dipendenti) senza la corresponsione dell’indennità integrativa speciale, convenivano in giudizio tale istituto per sentir riconoscere anche sulla pensione INAIL l’anzidetta indennità. Il Tribunale di Roma con sentenza del 12.07.2005 respingeva le domande per il periodo successivo al 30.06.1998, mentre i ricorrenti interessati rinunciavano alle richieste per ratei pensionistici anteriori a tale data. Tale decisione, impugnata dalla L. e dagli altri soccombenti, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3818 del 2007, la quale, sulla scia della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha osservato che, pur essendo venuto meno – per il titolare di due pensioni – il divieto generalizzato del cumulo dell’integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici, tale divieto però resta, quando il secondo trattamento supera il minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La L. e gli altri pensionati in epigrafe propongono distinti ricorsi per cassazione rispettivamente sulla base di un motivo e di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione di entrambi i ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il ricorso RG 10605/08 viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, commi 2 e 5 – nel quale è stato trasfuso, abrogandolo, la L. n. 324 del 1959, art. 2, comma 7 – già eliminato dal sistema (per abrogazione ai sensi del D.P.R. n. 192, art. 254 che prevedeva il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale).

Viene sostenuto al riguardo che, in assenza di norme che vietino il cumulo dell’I.I.S. su due pensioni (di cui una di riversibilità), non è possibile colmare la lacuna in via analogica, e ciò in contrasto con l’art. 36 Cost., con la fissazione di un minimo pensionabile INPS, proprio perchè il divieto di cumulo anzidetto è venuto meno a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (sentenza n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992; ordinanza n. 517 del 2000 e n. 89 del 2005). Con il ricorso RG n. 26764/2008 vengono proposti tre motivi.

Con il primo motivo si assume violazione della L. n. 843 del 1985, art. 19 in relazione alle posizioni di D.L.M.L., D’.Gi., titolari di due pensioni INAIL, e alle posizioni di I.G. e S.A., titolari di pensioni INPS e INAIL. Sul punto si assume l’erroneità dell’impugnata sentenza, in quanto il divieto di cumulo della IIS – in relazione alla norma richiamata non si applica, perchè tale divieto riguarderebbe più pensioni a carico dell’AGO. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, comma 2 – della L. n. 324 del 1959, dell’art. 3 Cost., nonchè vizio di motivazione, osservandosi che il divieto di cumulo in questione è venuto meno per effetto degli interventi della Corte Costituzionale.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione di norme di diritto e motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria in riferimento ad un punto decisivo della controversia. Viene osservato che a decorrere dal 1.01.1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione, l’IIS è divenuta “parte integrante” della pensione per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 3 il che si verifica anche per le pensioni liquidate prima dell’anzidetta data, essendo intervenuto la L. n. 296, art. 1, comma 774 della avente efficacia retroattiva.

3. Le esposte censure sono infondate in base alle considerazioni che seguono.

Con riguardo alla posizione della ricorrente L., titolare di una pensione INPDAP e una INAIL, la censura rivolta alla sentenza impugnata va disattesa in base a quanto affermato da questa Corte in fattispecie analoga (godimento di pensione INPS e INPDAP). In relazione a tale fattispecie è stato osservato che il divieto di cumulo di cui alla L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1 – secondo cui lo stesso soggetto se titolare di più pensioni (comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale o di ogni analogo trattamento collegato con il costo della vita ha portata generale (Cass. n. 3109 del 2010 e Cass. n. 11010 del 2009) e quindi riguarda anche la fattispecie in esame.

Tali considerazioni sono valide anche con riferimento al primo motivo del secondo ricorso M. ed altri, con il quale, come già detto, si assume che divieto di cumulo in questione non opera con riferimento alle posizioni di D.L. e D’. – titolari di due pensioni INAIL – e alle posizioni di I. e B. – titolari di per pensione INPS e INAIL – non trattandosi di pensioni a carico entrambe dell’assicurazione generale obbligatoria. L’assunto, con riferimento in particolare alla L. n. 843 del 1979, art. 19, comma 1 non è in linea poi con quanto affermato da questa stessa Corte – S.U. con sentenza n. 25616 del 2008, che ha evidenziato come tale disposizione faccia riferimento in modo omnicomprensivo sia alle pensioni dell’AGO sia alle pensioni a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza integrative o sostitutive rispetto all’AGO. Le doglianze, contenute nel secondo motivo del secondo ricorso M. ed altri, vanno disattese, sostanzialmente coincidendo con quelle del ricorso L.. Nè elementi in senso contrario possono desumersi, come sostenuto dai ricorrenti, dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, che il giudice di appello ha correttamente interpretato, ritenendo che, pur dopo l’intervento del giudice delle leggi, il divieto di cumulo in questione rimanga fermo, qualora una delle due pensioni superi il minimo INPS. Neppure possono essere condivise le censure di cui al terzo motivo del secondo ricorso M. ed altri circa l’efficacia interpretativa e retroattiva della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 774 nel senso di ritenere l’indennità integrativa speciale come parte integrante della pensione anche per i trattamenti pensionistici anteriori al 1 gennaio 1995. Elementi di tale segno non possono essere tratti dall’ordinanza n. 119 del 24.04.2008 della Corte Costituzionale, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, essendosi il giudice delle leggi limitato, nel procedere alla verifica della legittimità del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99 a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 774, 775 e 776 a restituire gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

4. In conclusione i ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione dei ricorrenti L., + ALTRI OMESSI essendo stati proposti nel caso di specie i ricorsi introduttivi anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), sicchè trova applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione previgente al 2003 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004). Con riguardo al ricorso proposto dopo l’anzidetta data del 1 ottobre 2003 da S. A. – non essendo applicabile il novellato art. 152 in mancanza della relativa dichiarazione circa il non superamento della soglia di reddito ai fini dell’esonero delle spese, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali insorti sul punto e della condizione delle parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese nei confronti di S.A.. Nulla per le spese nei confronti degli altri ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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