Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24824 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20844-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona de; Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2919/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.V. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 2919/17/2015, depositata in data 3/07/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di mora conseguente a cartella di pagamento ed a pregresso avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuente (fondato sulla mancata notifica del prodromico avviso di accertamento).

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, il gravame dell’Agenzia delle Entrate, per omesso deposito, ne termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata, deposito che doveva essere effettuato, in sede di costituzione dell’appellante, “nel termine di trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta dell’atto da parte del mittente” (e non dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario), non essendo equipollente a tale atto l’avviso di ricevimento della raccomandata.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, a violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto, ai fini della verifica della tempestività sia dell’impugnazione, sia della costituzione in giudizio dell’appellante, laddove, invece, da un lato, il termine di trenta giorni ivi previsto, per la costituzione, deve farsi decorrere, anche in caso di notificazione a mezzo dei servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, dalla data di ricezione del ricorso, e, dall’altro lato, è di norma idoneo ad assolvere alle funzioni proprie dell’avviso di spedizione (data di spedizione, per quanto interessa) l’avviso di ricevimento del plico. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, poi, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 291 c.p.c., in quanto i giudici della c.t.R. avrebbero dovuto, anzichè dichiarare l’inammissibilità dell’appello, in difetto di costituzione dell’appellato, ordinare la rinnovazione dell’atto di notifica nullo.

2. La prima censura è fondata.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione dei servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo dei servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante” al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni daga ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

In particolare, nella controversia definita con la pronuncia n. 13452/2017, la Corte ha rilevato che, sebbene gli avvisi di ricevimento prodotti dall’appellante, recanti “data di spedizione semplicemente manoscritta e non asseverata dall’Ufficio postale”, sarebbero stati “di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte dal fisco”, la tempestività degli appelli riuniti non poteva neppure venire in discussione, emergendo la stessa, comunque, dalla ricezione delle raccomandate postali, avvenuta entro il termine di legge dell’art. 327 c.p.c., con la conseguente certezza della tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d “prova di resistenza”). La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la rado decidendi, non vertendosi in ipotesi di affermazione della nullità della notifica dell’appello, quanto di statuizione sulla mancata prova della tempestività dell’impugnazione.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, respinto il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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