Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24824 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21486-2013 proposto da:

M.F., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 207, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIANFELICE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 39/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO del 30/01/2013, depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

M.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare alla udienza di discussione della causa), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 39/28/2015, depositata in data 25/03/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico di base, convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 ai 2001 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del M., hanno sostenuto che, dovendo “di regola” essere assoggettato ad IRAP ogni professionista “che sia il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse”, nella specie, costituivano “indicatori certi della sussistenza del presupposto impositivo” dell’IRAP, l’esercizio abituale della professione in ambito “autonomo rispetto a quello domestico”, l’utilizzo di beni strumentali, la corresponsione di compensi a terzi per prestazioni non occasionali afferenti l’attività, le spese per immobili”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, rispettivamente, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta – da parte della CTR – mancata prova del difetto di autonoma organizzazione in capo al contribuente.

2. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/9016) ha affermato il seguente principio di diritto: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabiolità ed interesse; b) Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere armonicamente per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, il ricorrente incentra il motivo anche sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’assenza di apporto dato al professionista dal dipendente, dato questo influente alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

Quanto poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorreva verificare se si trattasse o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte Cass. 547/2016) “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del profssionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Nella specie, la CTR non ha accertato se si trattava, in concreto, di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

Quanto poi alle spese per compensi a terzi, la CTR avrebbe dovuto valutarne la natura, verificando se si trattasse o meno, come dedotto dal professionista, di compensi corrisposti a colieai medici in caso di sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, ovvero del compenso corrisposto, in relazione ad un anno di imposta, a legale per assistenza in lite giudiziaria.

3. Il terzo motivo, implicante vizio motivazionale, è assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso (assorbito il terzo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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