Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24823 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 24/11/2011), n.24823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 38, presso lo studio degli avvocati

PELLETTIERI GIOVANNI e TRONCELLITI ROSA, che li rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

– SIMESA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio

dell’avvocato PERONE GIAN CARLO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati IZAR V. ANGELO, SOMA CRISTINA, giusta

memoria in atti del 19/03/2010;

MARVECS PHARMA SERVICES S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA FRANCO

RAIMONDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONIO SIMONETTI, CRISTIAN FERRARI, GIORGIO SIMONETTI, giusta

memoria in atti del 19/03/2010;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1019/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/02/2010 R.G.N. 11565/09 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato SPADAFORA MARIA TERESA per delega PERONE GIANCARLO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

visto gli artt. 42, 49, 413 c.p.c., riunita in camera di consiglio:

a) in via principale, voglia disporre la rimessione alle Sezioni

Unite Civili per la soluzione della questione di massima in ordine

alla esatta identificazione dei criteri di determinazione della

nozione di dipendenza aziendale di cui all’art. 413 c.p.c., con

riferimento alla categoria degli informatori tecnico – scientifici;

b) in subordine, voglia rigettare il ricorso per regolamento,

dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, conclusioni

confermate anche dal Dott. MATERA MARCELLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. F.N. e C.G. convennero in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, la Simesa spa e la Marvecpharma Service srl chiedendo che venisse accertata l’invalidità della cessione di ramo d’azienda che aveva comportato il loro passaggio dalla prima alla seconda società, con ripristino della situazione quo ante e la condanna della Simesa al pagamento di una serie di differenze retributive.

2. Si costituirono entrambe le società, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo a loro parere competente il Tribunale di Milano o di Monza.

3. Con provvedimento depositato il 4 febbraio 2010 il Tribunale di Roma ha dichiarato la sua incompetenza territoriale, affermando la competenza del Tribunale di Milano.

4. I ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza.

5. Le società si difendono con memorie difensive.

6. Il Procuratore generale ha concluso per la rimessione della controversia alle Sezioni unite, o, in subordine per il rigetto del ricorso.

7. Sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dalle società di violazione del criterio di autosufficienza del ricorso (sollevata da entrambe le società) e di inammissibilità per violazione dell’art. 360-bis c.p.c. e dell’art. 366 c.p.c..

8. Il ricorso non viola il canone dell’autosufficienza e deve escludersi che il provvedimento impugnato abbia deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per le ragioni che verranno esposte.

9. Al contrario, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni.

10.L’attività lavorativa dei ricorrenti è quella di informatori scientifici del farmaco. Tale attività lavorativa veniva svolta nel circondario del Tribunale di Roma (circostanza data per pacifica anche nelle memorie difensive delle società). Il Tribunale di Roma ha ritenuto di negare la sua competenza territoriale perchè, pacifico che il contratto di lavoro fu stipulato nel circondario di (OMISSIS), non può ritenersi che nel Tribunale di Roma sussistesse una dipendenza della società.

11. La posizione non può essere condivisa.

12. L’art. 413 c.p.c., comma 1, individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

13. Il problema interpretativo nel caso in esame è quello di stabilire cosa debba intendersi per dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

14. Di tale espressione è necessario dare una interpretazione estensiva per almeno due ragioni.

15. In primo luogo, perchè ormai da tempo l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l’azienda agricola, la fabbrica, l’ufficio, ecc.) e vengono svolti con l’ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a casa propria e solo con un “personal computer” e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente.

L’interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di tale evoluzione.

16. La seconda ragione attiene alla ratio dell’art. 413 c.p.c.. Il legislatore del 1973 ha concepito le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l’accesso alla giustizia del lavoro. Ha sicuramente usato come bussola il principio costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il particolare rispetto dovuto al lavoro, quale si evince da numerose norme della Costituzione, a cominciare dall’art. 1 e dal l’art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a “promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

17. In tale ottica, il legislatore ha operato due scelte di fondo. In primo luogo, quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere. In secondo luogo, quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di lavoro. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso promuovere e seguire il giudizio (è superfluo sottolineare quanto sia più difficile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal luogo di vita). Ma vi è anche un interesse generale dell’ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia, che nelle cause di lavoro è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. (si pensi alle difficoltà che riguardano lo spostamento dei testimoni, in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch’essi tendenzialmente dimoranti nella medesima zona; alla eventualità di ispezioni dei luoghi da parte del giudice; ad eventuali attività di ausiliari del giudice).

18. Per queste ragioni l’espressione dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa.

19. Sul punto la giurisprudenza è concorde e, attenuando alcune difformità che possono considerarsi ormai datate, è divenuta particolarmente omogenea.

20. Gli ultimi arresti di questa Corte sono in linea tra loro: cfr, in particolare Cass., 16 novembre 2010, n. 23110; 21 gennaio 2010, n. 1018; 16 novembre 2010, n. 23110.

21. In tali decisioni, occupandosi proprio della competenza territoriale delle cause degli informatori farmaceutici, si è costantemente richiamata la necessità di “una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale”, che “non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale nel luogo della prestazione lavorativa”.

22. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali. Tale nucleo può dirsi sussistente “anche se modesto e di esigue dimensioni” e anche se operi un solo dipendente; nè è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.

23. Ancor più consistente è la convergenza nelle soluzioni in concreto adottate: si è ritenuta sussistente la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore anche nella residenza del lavoratore quando questi svolga l’attività lavorativa in tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all’attività aziendale, individuati in genere proprio, come nel caso in esame, in un computer collegato con l’azienda e nei relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc), oltre che un deposito di medicinali.

24. Tali elementi sono idonei a distinguere queste situazioni da quelle, concernenti i lavoratori parasubordinati di cui all’art. 414 c.p.c., n. 3 in cui il foro competente è individuato con il mero riferimento al domicilio del lavoratore, senza alcun bisogno che in tale luogo venga svolta l’attività lavorativa e sia individuabile una articolazione aziendale nel senso lato prima precisato.

25. Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la propria competenza sulla base delle dichiarazioni dei ricorrenti per cui gli stessi operavano su disposizione della società nella zona di (OMISSIS) e provincia in assenza di strutture organizzate delle società, ma utilizzando una complesso di dotazioni aziendali (personal computer, stampante, telefono cellulare, autovettura) oltre che un deposito di medicinali nelle proprie abitazioni. Di conseguenza, alla stregua dei principi di diritto su richiamati, deve affermarsi la competenza territoriale di quel Tribunale.

26. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Roma dinanzi al quale era stato iniziato il giudizio. Le spese del regolamento devono essere poste a carico delle parti che hanno infondatamente eccepito l’incompetenza territoriale.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio. Condanna ciascuna delle società alla rifusione delle spese del regolamento di competenza ai ricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in 40,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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