Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24823 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6002-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato ILLUMINATA

CONTE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/32/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 13/01/2012, depositata il 20/01/9019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Giovanni Conte (delega avvocato Illuminata Conte)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.N., che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 39/32/2012, depositata in data 20/01/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico pediatra) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno, preliminarmente, dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, per mancata prova, stante la notifica dell’atto, a mezzo posta, effettuata al portiere dello stabile (dove era ubicato lo studio del difensore dell’appellato), del perfezionamento della notifica della raccomandata c.d. informativa al destinatario.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificala.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 51 e L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 avendo i giudici della C.T.R ritenuto che l’omesso deposito della prova dell’avvenuta notifica della c.d. raccomandata informativa (stante la notifica dell’atto a persona diversa dal destinatario, precisamente, il portiere) producesse l’inesistenza della notifica e non la semplice nullità, sanabile mediante costituzione della parte appellata, con difesa anche nel merito.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 1366/2010) ha anzitutto chiarito che “in tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5 aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 218, art. 36, comma 2-quater convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. 19366/2013; cfr. Cass. 10554/2015; Cass. 12438/2016).

La ricorrente, correttamente, rileva che il mancato compimento delle predette formalità (o meglio il mancato deposito della prova della spedizione della “CAN”) non dà luogo a inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario (cfr. Cass. S.U. 14916/2016, ove si è rimarcato come “l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto”), ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario Stesso (Cass. 17023/2011; cfr. Cass. n. 9377 del 21/04/2009; Cass. 7346 del 31/03/2011).

Sempre secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la nullità dell’atto di appello, per vizio della notifica, è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto, qualora la parte appellata si costituisca regolarmente, anche al solo fine di eccepire detta invalidità, e ciò alla stregua del principio in base al quale la nullità della notificazione degli atti di impugnazione in generale è sanata “ex tunc” mediante la costituzione della parte alla quale la notifica era destinata, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare (Cass. 10119 e 27453/2006; Cass. 6470/2011). Invero, il detto effetto sanante ex tunc, prodotto dalla costituzione del convenuto – la quale non e mai tardiva, poichè la nullità della notificazione impedisce la decorrenza stessa del termine per tutte, Cass. sez. un. n. 14539 del 2001) opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass. sez. un., un. 5785 del 1994 e 14916/2016; Cass. un. 15530/2004, 10119/2006 cit., 13667/2007, 16578/2008, 6470 del 2011 cit.).

La sentenza della C.T.R., avendo dichiarato inammissibile l’appello, per mancato deposito della prova della spedizione della c.d. raccomandata informativa al destinatario, malgrado costituzione dell’appellato, non appare conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR. della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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