Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24822 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. III, 24/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23695/2010 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE Maria,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE,

UNIVERSITA’ STUDI PADOVA, MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3823/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2009; R.G.N. 4367/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato dello Stato FIGLIONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Dott.essa P.M., con atto di citazione dell’11.12.2002, evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del consiglio dei ministri, i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca scientifica e quello della salute, l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrisponderle la remunerazione dovutale per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione tra il 1983 e il 1986 presso l’istituto universitario convenuto, così come stabilito nella direttiva CE 82/76, remunerazione da commisurarsi – a suo dire all’importo riconosciuto, a titolo di borsa di studio, dal D.Lgs. n. 257 del 1991, in favore degli specializzandi post-1991.

Dagli enti convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall’attrice, oltre alla infondatezza della pretesa nel merito.

Il Tribunale di Roma, sulla premessa per la quale che l’unica azione esperibile, nella specie, sarebbe stata quella ex contractu, e ritenuta comunque operante la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, decorrente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, rigettò la domanda, con sentenza confermata nella sua parte dispositiva dalla corte di appello capitolina che, in applicazione del dictum delle sezioni unite di questa corte (Cass. 9174/09), ritenne (comunque) decorso il (diverso) termine di prescrizione di decennale all’atto della notifica della citazione in giudizio, primo atto interruttivo del relativo decorso.

La sentenza è stata impugnata dalla difesa della Dott.essa P. con ricorso affidato ad un unico, complesso motivo di doglianza.

Resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di ragione e nei limiti di cui si dirà.

Esso appare meritevole di accoglimento nella parte in cui lamenta l’erronea declaratoria di estinzione del diritto vantato dalla P. per intervenuta prescrizione, alla luce della giurisprudenza di questa corte che, recentemente, ha affermato, da un canto, il principio di diritto (recepito e fatto proprio dal giudice territoriale) a mente del quale la prescrizione del diritto vantato dal medico specializzando è di durata decennale e non quinquennale (Cass. ss.uu. 9174/09), e, dall’altro, quello secondo il quale il relativo dies a quo non può essere (erroneamente) collocato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, quanto piuttosto riferito alla data dell’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 (Cass. 10813/011 e Cass. 17350/011).

Da tali principi di diritto il collegio non ha motivo di discostarsi.

Deve viceversa operarsi una necessaria precisazione in ordine alla fondatezza della domanda in ordine al quantum risarcitorio richiesto dalla ricorrente (lett. F del motivo in esame), avendo questa corte già avuto modo di affermare, in argomento, il principio di diritto secondo il quale il quantum del danno lamentato non può essere parificato all’emolumento che sarebbe spettato allo specializzando se lo Stato italiano avesse tempestivamente recepito la Direttiva CE. I criteri di calcolo delle somme dovute agli specializzandi non possono, difatti, in alcun modo e sotto alcun aspetto legittimamente commisurarsi all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel decreto del 1991. Va in premessa osservato come la qualificazione dell’obbligazione statuale come “indennitaria” consegue ai reiterati dieta della Corte di giustizia, secondo la cui giurisprudenza l’obbligazione riparatoria dello Stato non deve necessariamente permearsi del requisito della colpa: onde l’attività ermeneutica di ricostruzione morfologica e funzionale, da parte dalle sezioni unite della Corte, di quella peculiare responsabilità, che, svincolata dai presupposti soggettivi di cui all’art. 2043 c.c., trova legittima collocazione nell’alveo della regula iuris di cui all’art. 1176.

L’obbligazione in parola si distingue, pertanto, da quella risarcitoria ex art. 2043 per la pecularità della sua fonte, al di là del suo contenuto.

Contenuto lato sensu risarcitorio, volta che (come affermato dalla stessa Corte di giustizia) l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di “riparare” il danno, ma a condizioni meno favorevoli di quelle che riguardino analoghi reclami di natura interna – e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento di tale “riparazione”, da adeguare al danno subito secondo criteri stabiliti dall’ordinamento interno. Arbitraria, peraltro, appare la equiparazione tout court tra la detta “riparazione” e il risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione di un atto non iure e contra ius da parte del privato, secondo i dettami della Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c..

Equiparazione che comporterebbe, nella sostanza, una illegittima trasformazione, sul piano genetico, di una obbligazione indennitario/riparatoria, lato sensu ex contractu, gravante sulle amministrazioni statali in un obbligo risarcìtorio tout court, obbligo i cui caratteri morfologici questa corte, va ripetuto, ha già avuto modo di individuare nell’ambito di una approfondita actio finium regundorum rispetto ai diversi ambiti operativi tanto della pretesa risarcitoria di natura aquiliana, quanto del “corrispettivo” vero e proprio di una attività “paralavorativa” prestata dallo specializzando durante gli anni di corso, da commisurarsi appunto all’importo della borsa di studio riconosciuta poi dal legislatore in epoca successiva al 1991.

L’inizio della formazione specialistica in epoca anteriore al 1991 comporta, di converso, la oggettiva impredicabilità di un’equazione che si dipana attraverso la scansione diacronica “frequenza/tempo pieno/retribuzione/borsa di studio”, volta che una operazione in tal guisa concepita comporterebbe, nella sostanza, l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 257 del 1991 e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa “inconsapevolmente” (e involontariamente) retroattiva.

Il dictum delle sezioni unite di questa Corte in subiecta materia – Cass. 9147/09, ove si discorre di un’obbligazione di tipo indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato – è, di converso, quello secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’ idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

La “idonea compensazione” di cui discorrono le sezioni unite di questa corte, pertanto, deve rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce “della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile”; dall’altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano (il dolo/la colpa; la ingiustizia del danno inteso come condotta non iure del danneggiante) all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court sì come predicato dall’art. 2043 c.c. (risarcimento integrale il cui parametro oggettivo ben potrebbe essere, allora sì, l’intero importo previsto per le borse di studio riconosciute in epoca successiva al 1991); dall’altro ancora, alla impredicabilità di una identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, in un’orbita di pensiero strettamente giuslavoristica (quale quella disegnata dalla pronuncia 488/09 in tema rifiuto ingiustificato, da parte del datore di lavoro, di assumere il lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, onde la di lui responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo di risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza) e non, come nella specie, “paracontrattuale” da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

In tali sensi il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando.

Al giudice del rinvio, pertanto, è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto indennitario/(para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe già compiutamente e motivatamente enucleati, quanto all’applicazione della relativa regola equitativa, da questa corte con la sentenza n. 12408 del 2011 in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà, pertanto, costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata entro i limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Roma anche ai fini della determinazione del quantum debeatur, che, in diversa composizione, nell’attenersi ai principi di diritto suindicati, provvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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