Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24822 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. I, 06/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 06/11/2020), n.24822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12474/2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale

Strozzi n. 31 scala B int. 1, presso lo studio dell’avvocato Laura

Barberio, e rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Becci, in

forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 381/2019 della Corte d’appello di MILANO,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/10/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 381/2019, depositata in data 28/01/2019, ha respinto il gravame di P.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato la richiesta dello stesso, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto la domanda di protezione infondata, in quanto: come già vagliato dal giudice di primo grado, il racconto del richiedente (avere lasciato il Paese d’origine, per sfuggire alle ricerche della Polizia, in quanto accusato di avere partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il Partito di maggioranza e perchè nella sua abitazione era stato commesso, successivamente peraltro alla sua partenza dal Paese, da ignoti, un omicidio) era del tutto generico e scarsamente attendibile e comunque non integrava, involgendo la fuga dal paese d’origine, in realtà, ragioni di carattere economico, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, anche D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non potendo la concessione di tale misura protettiva essere giustificata neppure dalla situazione generale del Paese d’origine, non emergendo nè alcun collegamento tra la situazione politica del Paese d’origine e la fuga del richiedente nè una situazione di violenza indiscriminata; non ricorrevano neppure i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in difetto di situazioni di personale vulnerabilità e di un serio e documentato processo di integrazione in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, P.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che deposita controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dal pericolo di esposizione ad un trattamento inumano e degradante da parte della polizia bengalese e dai sostenitori del Partito di maggioranza, a causa dell’esposizione politica del richiedente e della sua famiglia; b) con il secondo motivo, sempre con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e art. 14, lett. b), non avendo la Corte d’appello adempiuto al proprio obbligo istruttorio officioso in relazione alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, senza compiere alcuna istruttoria al fine di verificare la veridicità dei fatti allegati dal richiedente in relazione agli atti di persecuzione per ragioni politiche allegati; c) con il terzo motivo, in relazione al diniego di protezione umanitaria, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, non avendo la Corte d’appello correttamente esaminato sia le condizioni di violenza indiscriminata esistenti nell’intero Paese d’origine del richiedente sia i contratti di lavoro in Italia prodotti dal richiedente (essendo le buste paga e la certificazione unica prodotte corrispondenti al codice fiscale del richiedente); d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 5, comma 6, del TUI, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, sempre in relazione al diniego di protezione umanitaria.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Invero, il lamentato timore di ritorsioni o vendette da parte dei militanti del partito cui apparteneva la persona della cui uccisione è stato ingiustamente accusato il richiedente è stato preso in esame dalla Corte d’appello, che tuttavia ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile, perchè generico, contraddittorio e privo di riscontro probatorio, con affermazioni del tutto apodittiche.

Ora, quanto alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, nella materia in oggetto, il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534).

Inoltre, si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).

Sempre in tema (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è comunque affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nella specie, neppure è dato comprendere dalla motivazione della sentenza impugnata, che risulta quindi del tutto apparente, quali aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente siano stati esaminati e ritenuti inverosimili o incoerenti e non si è proceduto ad un approfondimento istruttorio in ordine all’attendibilità del richiedente.

4. Le due successive censure sul diniego di protezione umanitaria sono assorbite.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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