Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24822 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1243/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 97/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

dell’Emilia Romagna del 15/11/2010, depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di C.C. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 97/02/2010, depositata in data 15/11/2010, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente attività di medico pediatra) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2000 al 2004 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che nella specie il contribuente aveva svolto l’attività professionale “senza dipendenti e senza uso di consistenti capitali”, con conseguente assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP.

Con ordinanza interlocutoria n. 24431 del 2014, il ricorso veniva rinviato a N.R. ai fini della trattazione congiunta con altri ricorsi in materia di IRAP.

A seguito di deposito di relazione ex art. 38U bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Preliminarmente, avendo la ricorrente Agenzia delle Entrate depositato atto di rinuncia al ricorso, dalla suddetta rinuncia consegue l’estinzione del giudizio.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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