Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24822 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 04/10/2019), n.24822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25204-2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 93/2018, emesso dalla Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 26 febbraio 2018, con la quale è stata confermata l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere al medesimo, senza effettuare alcun accertamento specifico sull’allegata situazione del Paese d’origine, la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sebbene la regione del Punjab in Pakistan, dalla quale proviene l’istante, sia connotata da una situazione di violenza indiscriminata;

Ritenuto che:

la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 29/10/2018, n. 27336; Cass., 31/01/2019, n. 3016);

tuttavia, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorga il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio – sulla base di riscontri attinti da fonti internazionali aggiornate – se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990; Cass., 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte d’appello non ha espressamente escluso l’attendibilità del richiedente quanto alla narrazione in ordine al timore di ritorsione da parte di terroristi, limitandosi ad escluderne la rilevanza ai soli fini della concessione dello status di rifugiato;

la stessa Corte ha, peraltro, accertato – con riferimento alla protezione sussidiaria – che lo straniero aveva allegato la sussistenza nel Punjab di una situazione di violenza indiscriminata, di incertezza e di instabilità politica, tali determinare, “in caso di rimpatrio, il rischio effettivo di subire un grave danno” (p. 3), D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), e tuttavia il giudice di seconde cure si è limitato ad una generica ed apodittica asserzione circa l’insussistenza, nel luogo di provenienza dell’istante, di una situazione di pericolo;

a tale immotivata conclusione la Corte territoriale è, peraltro, pervenuta senza effettuare alcun accertamento istruttorio d’ufficio, come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e sebbene la stessa Corte abbia dato atto che, non meglio precisate ed individuate, “fonti internazionali” avrebbero individuato in una parte del Punjab una situazione di criticità, ritenuta – del tutto genericamente ed assertivamente – non univoca “e non in termini tali da profilare i requisiti minimi di un conflitto armato tale da generare una situazione di violenza indiscriminata”, suscettibile di determinare il pericolo di un danno grave alla persona;

Ritenuto che:

per le ragioni suesposte l’impugnata sentenza sia incorsa nei vizi denunciati dal ricorrente, dovendo derivarne l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, avente ad oggetto la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso che tale forma sussidiaria di protezione deve essere esaminata solo ove vengano disattese le domande dirette ad ottenere gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass., 24/04/2019, n. 11261);

l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei prìncipi di diritto suesposti e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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