Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24821 del 05/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 05/12/2016), n.24821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10952-2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

VITALI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CANESTRARI giusta Procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 247/014 V.G. della CORTE D’APPELLO di

ANCONA del 24/09/2014, depositato il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDRIA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Vitali Marco difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Francesco Canestrari difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente depositata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che V.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso R.G.N. 10952/20: il provvedimento depositato in data 22 ottobre 2014 con cui la Corte d’Appello di Ancona-Sezione Minori ha parzialmente accolto il reclamo da lui proposto avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni delle Marche, prevedendo un ulteriore pomeriggio di permanenza del minore presso il padre, nonchè riducendo da Euro 800,00 a Euro 700,00 mensili il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio;

che C.M., madre del minore, resiste con controricorso; considerato che con il primo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sia della motivazione apparente in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nel determinare l’assegno di mantenimento (che egli aveva chiesto fosse ridotto a Euro 250,00) senza fare riferimento ad alcun ulteriore elemento di fatto diverso dalla circostanza che la C., avendo lasciato la casa familiare al V., debba sostenere spese di abitazione, sia dell’omesso esame di un fatto discusso e decisivo quale l’indebitamento caratterizzante la situazione economica di esso ricorrente;

che con il secondo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c. in quanto il giudice di merito avrebbe implicitamente applicato l’art. 156 c.c. al caso di specie, giacchè avrebbe integrato il mantenimento determinato per il minore con una quota delle spese che la madre deve sostenere per la propria abitazione, così erroneamente estendendo la normativa sulla separazione dei coniugi alla coppia di fatto;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare infondato sotto entrambi i profili evidenziati atteso che, da una parte, la motivazione apparente è – equiparabile ad una mancanza di motivazione (cfr. S.U. n. 8043/14), laddove la corte distrettuale appare invece aver espresso puntuale motivazione (la cui eventuale insufficienza, della quale in sostanza si duole il ricorrente, non rileva più quale vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine agli elementi utilizzati nella valutazione comparativa delle rispettive risorse economiche dei genitori; dall’altra il denunciato vizio di omesso esame non pare sussistere in quanto la Corte d’Appello, nel fondare il proprio convincimento circa la non corrispondenza della situazione reddituale del V. a quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, ha preso esplicitamente in considerazione la situazione di indebitamento da lui documentata;

che il secondo motivo di ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito non pare aver applicato nella specie il disposto dell’art. 156 c.c. laddove, nel determinare l’assegno periodico a norma dell’art. 337-ter c.c., ha considerato, ai fini della verifica – prescritta dal comma 4, n. 4 tale articolo – in ordine alle risorse economiche di entrambi i genitori, anche il debito gravante sulla C. per disporre di una abitazione, peraltro non solo per sè ma anche per il figlio minore;

che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti, letta la memoria del ricorrente, condivide integralmente i rilievi svolti nella relazione. Avverso i quali il ricorrente reitera, nella memoria, le proprie considerazioni su quanto esposto dal giudice di merito a giustificazione della decisione sul punto controverso, considerazioni che – avendo il giudice nel provvedimento espressamente fatto riferimento, tra gli elementi oggetto di valutazione, ai debiti mensilmente da onorare “per rata mutuo e per restituzione prestiti” – non risultano idonee a giustificare la prospettata doglianza di omessa o meramente apparente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di controversia esclusa dall’obbligo di versamento del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA