Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24821 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24821 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 13057-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è elettivamente domiciliato per legge;

– ricorrente contro
RICCI ALBERTA (RCCLRT46B55H953W) nella qualità di erede di ROSA
DOMENICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Aceto, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, Via Flaminia, n. 71

-controricorrenteavverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 4 aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

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Data pubblicazione: 05/11/2013

Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 4 aprile 2011, in accoglimento del
ricorso proposto da Alberta Ricci, ha condannato il Ministero della Giustizia al

durata del processo, della somma di euro 15000 in favore della stessa, con gli interessi
legali.
La Corte di merito, rigettata la eccezione di prescrizione del diritto, ha rilevato che il
giudizio presupposto, iniziato con atto di citazione notificato il 7 agosto 1989 dal dante
causa della Ricci innanzi al Tribunale di Benevento, e concluso con sentenza pubblicata
il 16 luglio 2007, è durato complessivamente circa diciotto anni, sicchè, detratto il
periodo di tre anni, da ritenere ragionevole in relazione alla non particolare complessità
della controversia, ha determinato la durata irragionevole in quindici anni, quantificando
il danno nella misura di 1000 euro per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di otto
motivi. Resiste con controricorso la Ricci, che ha altresì depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dalla controricorrente alla stregua del rilievo secondo cui il ricorrente si sarebbe
limitato ad allegare il provvedimento impugnato senza alcun ricostruzione della vicenda
processuale.
La eccezione non merita accoglimento.
E’ pur vero che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366,
n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti
processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia
meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per
altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in
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pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole

quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello
di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai
motivi di ricorso (v. Cass., S.U., sent. n. 5698 del 2012).
Nella specie, tuttavia, il ricorrente non si è limitato a riprodurre il contenuto letterale
degli atti processuali, riportando, invece, una parte degli stessi funzionale alla migliore

sommaria dei fatti, comunque operata nel ricorso.
Con i primi quattro motivi si contesta sostanzialmente la configurazione operata dalla
Corte di merito del diritto all’equa riparazione da durata irragionevole del processo come
una fattispecie unitaria in relazione alla quale la previsione di un termine semestrale
decadenziale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 assorbirebbe ogni termine prescrizionale,
laddove detto diritto matura, secondo il ricorrente, nwso. progressivamente via via che
il ritardo non ragionevole trovi verificazione nello svolgimento del procedimento
presupposto, versandosi, pertanto, in tema di fattispecie a formazione progressiva. Si
rileva, altresì, nel ricorso il carattere non innovativo a livello ordinamentale della legge n.
89 del 2001 in relazione alla preesistenza del diritto rispetto alla legge medesima, stante la
norma di recepimento interna di cui alla legge n. 848 del 1955, con la conseguenza che il
diritto di cui si tratta ben poteva essere fatto valere dall’attuale ricorrente fin dal
momento in cui fu superato il termine ragionevole di durata del processo presupposto:
donde l’applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione estintiva decennale alle
azioni riparatorie relative ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
89 del 2001.

comprensione della vicenda processuale e idonea a corroborare la stessa esposizione

I quattro motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono
immeritevoli di accoglimento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di equa riparazione per violazione del termine
di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n.
89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in
giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la
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decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la
lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche
una lettura dell’art. 2967 cod. dv. coerente con la rubrica dell’art. 2964 cod. civ., che
postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o
il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;

riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di
maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il
frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che
l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo (Cass., S.U., sent. n. 16783 del 2012.; conf.:
Cass., 16557 e 17277 del 2013).
Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo si deduce omessa motivazione, violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 75 cod.proc.civ. Si lamenta che la Corte di
merito, pur avendo la Ricci agito esclusivamente quale erede, non abbia limitato le
proprie statuizioni alla frazione temporale in cui il de cuius era ancora in vita, estendendo,
invece, il proprio accertamento su tutto l’arco temporale di durata del procedimento
presupposto, e che non abbia accertato la qualifica della stessa Ricci di unica erede,
poiché, in caso contrario, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione solo pro quota.
I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, sono
fondati nei termini che seguono.
In tema di violazione del termine di durata ragionevole del processo, nel caso in cui gli
eredi agiscano in tale esclusiva qualità (e non anche in proprio) per ottenere l’equa
riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del giudizio iniziato dal de
cuius, il complessivo indennizzo deve essere liquidato in ragione della quota ereditaria
spettante a ciascuno di essi e per il periodo decorrente dalla fine del periodo di durata
ragionevole alla data di decesso del de cuius (v. Cass., sent. n. 20155 del 2011).
Nella specie, la Corte di merito ha liquidato in favore della Riccio l’importo a titolo di
equa riparazione con riferimento all’intero periodo di durata irragionevole del processo,
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inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se

senza considerare il dies ad quem della erogazione di cui si tratta, e senza indicare la data
del decesso del de cuius.
Con l’ottavo motivo si denuncia la motivazione omessa e/o insufficiente in relazione al
quantum della liquidazione. La Corte di merito non avrebbe chiarito le ragioni per le quali,
pur in presenza di un procedimento di complessità superiore alla media, della limitata

stato liquidato l’indennizzo parametrato sulla base di mille euro per anno di durata non
ragionevole del processo, anziché di settecentocinquanta per i primi tre anni di ritardo,
come indicato dalla giurisprudenza.
Il motivo è infondato.
Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come applicata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, e di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; pertanto,
è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri
elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di
discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate in casi
simili da quella Corte, che ha, in linea di massima, determinato in una somma oscillante
tra euro 1000,00 e euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l’importo relativo alla
riparazione del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n. 1605 del 2007).
Questa Corte ha poi precisato che la quantificazione del danno non patrimoniale
dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai
primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli
successivi (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8471 del 2012).
Nella specie, il giudice di merito non si è discostato, nell’esercizio della sua valutazione
discrezionale, da tale orientamento.
Conclusivamente, devono essere accolti il quinto, il sesto ed il settimo motivo del
ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi. Il decreto impugnato deve essere
cassato in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad un diverso giudice — che viene
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entità della posta in giuoco e del concorso della parte nella causazione del ritardo, sia

individuato in altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui è demandato anche il
regolamento delle spese del presente giudizio- che provvederà ad un nuovo calcolo
dell’importo dovuto alla Riccio a titolo di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, sulla
base dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.

impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,
ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 4 dicembre 2012.

La Corte accoglie il quinto, il sesto ed il settimo motivo, rigetta gli altri. Cassa il decreto

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