Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24821 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14925-2018 proposto da:

DI’PERDI’ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 45, presso

lo studio dell’avvocato LORENZA DOLFINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ATTILIO TOPPAN;

– ricorrente –

contro

SARDALEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRIVELLUCCI 21, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA LAMPIASI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERNANDO GABETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2617/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 14/11/2017, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Sardaleasing s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Diperdì s.r.l. al risarcimento, in favore di Sardaleasing s.p.a., dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza dell’occupazione senza titolo, da parte di Diperdì s.r.l., di un immobile della Sardaleasing s.p.a.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, esclusa la sussistenza di alcun rapporto contrattuale tra la Sardalea-sing s.p.a. e la Diperdì s.r.l. (subconduttrice, quest’ultima, della Real Estate s.p.a., a sua volta conduttrice a titolo di leasing della Sardale-asing s.p.a.), ha rilevato come, la risoluzione del rapporto di leasing tra la Sardaleasing s.p.a. e la Real Estate s.p.a., aveva escluso alcuna giustificazione della perdurante occupazione dell’immobile oggetto di lite da parte della Diperdì s.r.l., conseguentemente rilevando la relativa responsabilità risarcitoria, nei confronti di Sardaleasing s.p.a., per tutto il periodo successivo all’acquisita consapevolezza, da parte di Diperdì s.r.l., della risoluzione del rapporto di leasing tra Sardaleasing s.p.a. e Real Estate s.p.a.;

che, avverso la sentenza d’appello, Diperdì s.r.l., propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che Sardaleasing s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Diperdì s.r.l. ha presentato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato formulata da Diperdì s.r.l. con riferimento all’accertata correttezza del pagamento del canone di locazione operato da Diperdì s.r.l. in favore di Real Estate s.p.a. per il periodo in relazione al quale Sardaleasing s.p.a. aveva invocato il risarcimento, da parte di Diperdì s.r.l., del danno da occupazione illegittima senza titolo del proprio immobile;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la società ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, converrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

che, con riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01,

il relativo, consolidato principi di diritto è stato condiviso, introduzioni, da Cass. Sez. UN., n. 7074 del 2017).

che, nella specie, avendo la corte territoriale accolto la domanda di Sardaleasing s.p.a. sul presupposto dell’accertata caducazione di ogni titolo contrattuale a fondamento della perdurante detenzione di Diperdì s.r.l. (essendo rimasta incontestata la risoluzione del contratto di leasing tra Sardaleasing s.p.a. e Real Estate s.p.a., ed essendone per ciò stesso rimasta travolta la sublocazione conclusa tra Real Estate s.p.a. e Diperdì s.r.l.), con il conseguente accertamento della occupazione senza titolo di quest’ultima, l’odierna censura della società ricorrente, nel riproporre la questione della correttezza del comportamento contrattuale di Diperdì s.r.l. nei riguardi di Real Estate s.p.a. (con specifico riguardo all’avvenuto pagamento del canone di locazione riferito al corrispondente periodo in relazione al quale Sardaleasing s.p.a. aveva invocato il risarcimento del danno da illegittima senza titolo), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1375 e 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale, pur avendo accertata la mancata successione di Sardaleasing s.p.a. a Real Estate s.p.a. nel rapporto di sublocazione stipulato con Diperdì s.r.l., ugualmente sancito la violazione, da parte dell’odierna ricorrente, di obblighi contrattuali di buona fede, per altro verso omettendo di procedere all’accertamento dei presupposti idonei all’affermazione della responsabilità extracontrattuale dell’odierna ricorrente;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come il richiamo della corte territoriale alla violazione, da parte di Diperdì s.r.l., degli obblighi di buona fede di cui all’art. 1375 c.c. sia stato (sia pure impropriamente) operato al solo scopo di evidenziare l’accertata sottrazione della Diperdì s.r.l. agli obblighi di sollecita acquisizione della consapevolezza in ordine all’avvenuta caducazione del rapporto di leasing tra Sardaleasing s.p.a. e Real Estate s.p.a., da tanto derivando la rimproverabilità colposa della società subconduttrice in ordine alla mancata acquisizione della conoscenza del sopravvenuto venir meno di alcun titolo a fondamento della propria perdurante detenzione dell’immobile;

che proprio tale circostanza è stata, a sua volta, espressamente dedotta, dal giudice a quo, a fondamento (e dunque quale presupposto di fatto decisivo) del riconoscimento della responsabilità aquiliana della Diperdì s.r.l. nei confronti di Sardaleasing s.p.a. per occupazione sine titulo del relativo immobile (sulla responsabilità del subconduttore nei confronti del locatore, per ritardata restituzione della cosa locata, a titolo di colpa extracontrattuale v. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 04/07/1964, Rv. 302505 – 01);

che, con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1591,2043,2056,1223 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente determinato il danno da occupazione abusiva facendo ricorso alla presunzione legaie di cui all’art. 1591 c.c., viceversa applicabile unicamente in favore del locatore in caso di mora del conduttore nella restituzione della cosa locata;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale, al fine di quantificare i danni subiti dalla Sardaleasing s.p.a., non abbia affatto applicato in via diretta l’art. 1591 c.c. (positivamente dettato in relazione ai soli rapporti tra locatore e conduttore), avendone valorizzato il richiamo al solo fine di determinare l’importo dell’indennità di occupazione (quale sorte risarcitoria) sulla base di una ragionevole considerazione di carattere presuntivo, e pertanto sulla base di una valutazione di merito logicamente e giuridicamente sensata, non adeguatamente censurata, come tale, dall’odierna doglianza della società ricorrente;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2018.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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