Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24820 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14595-2017 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 47, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO BOTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TERENZIO SCHIRRU;

– ricorrente –

contro

F.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 919/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, riformando in parte la statuizione di primo grado e accogliendo l’impugnazione di F.M.P., dichiarò l’inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile vantato da M.P. sul fondo dell’appellante di cui al processo;

ritenuto che con il primo motivo dell’introdotto ricorso il M., denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, prospetta che la sentenza censurata, violando la regola della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, aveva tratto, utilizzando i documenti prodotti dalla parte convenuta, “conclusioni in merito a circostanze di fatto circa l’esistenza o meno della servitù, senza che l’appellante formulasse tale richiesta con l’atto d’impugnazione”, stante che, a parere del ricorrente “il Giudice di secondo grado, non poteva trarre dai documenti citati, delle conclusioni sull’accoglimento della negatoria servitutis, dovendosi pronunciare elusivamente sulle circostanze di fatto relative alla prova dell’intercorsa usucapione della servitù di passaggio”;

che, in definitiva, a giudizio del M., la Corte d’appello, aveva disquisito sulle modalità d’esercizio della servitù (se pedonale o carrabile), senza che la F., sia in primo, che in secondo grado, avesse contestato le predette modalità, “essendosi limitato a sostenere che il convenuto e, prima di lui il suo dante causa, nel tratto terminale della servitù di passaggio, chiedesse sempre il permesso per il transito, perchè sprovvisto di titolo idoneo a tal fine”;

che, da ciò derivava la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto decidere in via esclusiva dell’ultimo tratto della asserita servitù (mappale 71) “di proprietà del convenuto (circa 10 mq), non sulle dimensioni dello strada() (…) non avendo l’appellante mai posto in discussione l’esistenza della servitù con le modalità descritte dal convenuto, lamentando esclusivamente che l’appellato non avesse titolo per transitare nel tratto terminale del mappale 70”;

ritenuto che con il secondo motivo viene allegata violazione e falsa applicazione degli artt. 1144 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 116 e 115 c.p.c., e anche omesso esame di un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), assumendosi che la Corte locale aveva errato nell’aderire alle conclusioni della relazione del CTU, senza tenere nel debito conto le precipue osservazioni del consulente di parte, di talchè, con il motivo, “strettamente legato alla interpretazione della Corte d’Appello”, ci si duole della qualità dell’esame delle emergenze probatorie effettuato con la sentenza impugnata, esame valutato superficiale;

considerato che il ricorso risulta manifestamente destituito di giuridico fondamento per le ragioni di cui appresso:

a) quanto al primo motivo devesi osservare che la Corte territoriale, con apprezzamento in questa sede non censurabile, interpretando le risultanze probatorie, e, in particolare, la stessa scrittura privata prodotta dal M., in corrispondenza con la domanda della F. (riportata dalla sentenza impugnata senza che consti contestazione in merita all’esattezza del richiamo), ha affermato che il tondo di quest’ultima (fg. 13, map. 71) non poteva ritenersi gravato da una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo del M., neppure evocando altra scrittura con la quale l’odierno ricorrente aveva acquistato la proprietà del fondo di Mu.Lu., in seno alla quale l’alienante aveva dichiarato che il fondo venduto godeva di una servitù attiva di passaggio sul fondo confinante (non potendo, ovviamente, una tale dichiarazione costituire prova dell’onere gravante sull’altrui proprietà);

b) quanto al secondo motivo, basterà richiamare, sia pure in sintesi, il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale è inammissibile la doglianza che investa l’appezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage del richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli in parola non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposto d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);

dovendosi, inoltre, chiarire che, in tanto può sottoporsi al giudizio di legittimità l’apprezzamento operato dal giudice in relazione agli accertamenti e alle conclusioni del CTU, in quanto (operando il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto con il D.L. n. 83 del 2012) venga puntualmente prospettato e allegato, corredato dai necessari richiami processuali, puntuali ed esaustivi, l’omesso esame di una circostanza fattuale decisiva, avente formato oggetto di un dibattito fra le parti (cfr. ex multis, n. 8053, 7/4/2014, – Rv. 629830: S.U., n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6, ord. n. 21257, 8/10/2014, RV. 632914), non potendo, per contro, prendersi in considerazione l’addebito di superficiale esame e, meno che mai, la non condivisione del risultato degli accertamenti;

considerato che nulla va disposto epa le spese, non avendo la controparte svolto in questa sede difese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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