Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24820 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24039-2014 proposto da:

V.O.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREMUDA, 6, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato JACOPO ALLEGRI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 395/2014 del TRIBUNALE di MACERATA del

31/03/2014, depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata, pronunciando sull’opposizione ex art. 617 c.p.c, comma 1, proposta dalla odierna ricorrente V.O. contro la qui intimata M., quale titolare dell’impresa individuale denominata “Look That’s Kills di M.R.”, pur dichiarando la nullità e l’inefficacia dell’atto di precetto notificato il 3 gennaio 2011, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha compensato integralmente le spese tra le parti.

2.- Il ricorso è proposto con due motivi.

L’intimata non si difende.

Col primo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al dedotto uso del precetto opposto in pendenza del giudizio di opposizione.

La ricorrente censura la statuizione di cessazione della materia del contendere che il giudice a quo ha basato sulla rinuncia al precetto che la creditrice ha manifestato nel corso del giudizio di opposizione. Osserva in proposito che questa non avrebbe fatto venire meno l’interesse della debitrice opponente alla dichiarazione di nullità dell’atto di precetto in quanto la creditrice, nelle more del giudizio di opposizione, si era servita del precetto impugnato per instaurare la procedura esecutiva contro l’opponente, ottenendo anche dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., a seguito del quale è stato effettuato anche il pagamento delle somme precettate.

2.1.- Il motivo è manifestamente fondato.

Il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto della vicenda processuale appena riportata, onde concludere nel senso dell’irrilevanza della “rinuncia” al precetto manifestata in sede contenziosa, dato che l’atto di precetto era stato utilizzato per intraprendere l’azione esecutiva e questa era stata portata a compimento.

La sentenza impugnata, che ha diversamente concluso, va perciò cassata.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la compensazione delle spese del grado di merito.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata resta ferma quanto al capo – non oggetto di ricorso per cassazione- con cui si “dichiara la nullità e l’inefficacia dell’atto di precetto notificato il 3/1/2011”.

Va invece cassata nel capo con cui si “dichiara cessata la materia del contendere”, dal momento che l’utilizzazione del precetto nel processo esecutivo rende indispensabile la pronuncia di annullamento di cui al capo suddetto e, quindi, per definizione è incompatibile con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito.

L’opposizione agli atti esecutivi va accolta e, per l’effetto, va tenuta ferma la dichiarazione di nullità dell’atto di precetto.

Malgrado siffatto accoglimento, il Collegio ritiene che la peculiarità della vicenda, connotata anche dall’esito non satisfattivo del pignoramento presso terzi, oltre che dalla mancata resistenza della creditrice procedente (la quale non è riuscita a soddisfare il proprio credito, con detto pignoramento, per come risulta dall’ordinanza di assegnazione che è limitata alle spese di causa), dia luogo a gravi ragioni che consentono la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il ricorso è stato accolto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta da V.O.J. e tiene fermo il capo della sentenza impugnata con cui si “dichiara la nullità e l’inefficacia dell’atto di precetto notificato il 3/1/2011”.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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