Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2482 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2482 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 13758-2011 proposto da:
PETRONI ONOFRIO (PTRNFR39B22B619) elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GOFFREDO LEONARDO
giusta procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, CALIULO
LUIGI, GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA
giusta procura speciale in calce al controricorso;

A005 4

Data pubblicazione: 04/02/2014

- controrkorrente –

,

,

avverso la sentenza n. 2533/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 6/05/2010, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 13758 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

r.g.n. 13758/2011 Petroni Onofrio c/Inps
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione pensione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12
dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

2

“Petroni Onofrio, operaio agricolo a tempo determinato fruente di
pensione di vecchiaia a carico dell’INPS, chiede la cassazione della
sentenza pubblicata 1’11 maggio 2010, con la quale la Corte
d’appello di Bari, riformando la decisione di primo grado, ha
respinto la sua domanda di rideterminazione della pensione, in
quanto liquidata dall’INPS con erronea applicazione del D.P.R. n.
488 del 1968, facendo riferimento, per la determinazione della
retribuzione pensionabile per ciascun anno, al salario medio
convenzionale dell’anno immediatamente precedente quello in cui il
lavoro era stato prestato anziché in quest’ultimo.

3. L’INPS si è costituito.
4. Con il ricorso, la parte ricorrente svolge una critica articolata
all’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn.
2531/09, 2596/09 e 4355/09 (cui si ispira la decisione impugnata),
che hanno effettuato un ripensamento dell’orientamento precedente
affermando che “In tema di pensione di vecchiaia degli operai
agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile degli
ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488, art. 28 e dunque sulla base della determinazione operata
anno per anno da decreti ministeriali della media delle retribuzioni
fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente”.
5. La parte ricorrente riferisce, inoltre, che con la L. 23 dicembre 2009,
n. 191, art. 2, comma 5 il legislatore era successivamente intervenuto
ng.n. 13758/2011

1

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

nella materia, stabilendo che la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3,
comma 3 si interpreta nel senso che il termine per la rilevazione
della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai
contratti collettivi provinciali di lavoro, ai fini della determinazione
della retribuzione media convenzionale da porre a base per le
prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli

comma 2 della medesima Legge per gli operai a tempo
indeterminato, che prende in considerazione la retribuzione
dell’anno precedente. In proposito, il ricorrente sostiene
l’illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge per
violazione degli artt. 3, 38, 53,111, 117 Cost., sollevando in via
pregiudiziale la relativa questione, con la richiesta di accoglimento
nel merito del ricorso dopo la rimozione della norma di legge da
parte della Corte Costituzionale.
6. Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale si è pronunciata
sulla questione già sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento
agli artt. 3, 38 e 53 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost.,
comma 1, artt. 6 e 14 della C.E.D.U., dichiarando inammissibile la
questione con riferimento gli artt. 38 e 53 Cost. e infondata per gli
altri profili, con sentenza n. 257 del 2011.
7. Poiché anche le questioni proposte in questo giudizio appaiono
recedere a fronte delle considerazioni della Corte Costituzionale
relativamente alla natura autenticamente interpretativa della norma
di legge impugnata, limitatasi, secondo la Corte, ad assegnare alla
norma interpretata un significato riconoscibile come una delle
possibili letture del testo originario, come del resto reso evidente dai
contrasti maturati, al riguardo, presso questa Corte e di cui da’
conto anche il ricorrente, il ricorso deve ritenersi manifestamente
infondato”.
r.g.n.

13758/2011

2

operai agricoli a tempo determinato è quello previsto dall’art. 3,

8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
9. La parte intimata ha depositato memoria.
io. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.

normativa e giurisprudenziale che ha riguardato la vicenda in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013
IL PRESIDENTE

m Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell’evoluzione

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