Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2482 del 01/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 01/02/2018, (ud. 16/11/2017, dep.01/02/2018),  n. 2482

Fatto

RILEVATO CHE:

1. – V.F., in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, convenne in giudizio la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche RFI) e il Comune di Terme Vigliatore per sentirli condannare al risarcimento, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., di tutti i danni patiti a seguiti degli eventi atmosferici del 19 settembre 2009 e del 20 ottobre 2010, allorquando l’immobile di sua proprietà era stato invaso dalle acque meteoriche provenienti dai fondi dei convenuti (ossia dalla variante della SS (OMISSIS) e da un sottopasso ferroviario) a causa della inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle predette acque.

1.1. – Nel contraddittorio con i convenuti e con l’ANAS, chiamata in causa, l’adito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2014, rigettò la domanda attorea, con condanna alle spese della V. soccombente.

1.2. – Il Tribunale ritenne che gli eventi atmosferici indicati dall’attrice erano di tale intensità ed eccezionalità da doversi ascrivere a caso fortuito, elidente la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., ciò desumendosi dalla Delib. Giunta Regionale Siciliana 15 febbraio 2010 e Delib. Giunta Regionale Siciliana 28 ottobre 2010, che, a seguito di detti eventi, avevano dichiarato lo stato di calamità naturale.

1.3. – Il giudice di primo grado osservò, altresì, che, essendosi l’attrice lamentata dei danni provocati soltanto in occasione dei predetti due eventi calamitosi, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche predisposto dai convenuti doveva aver ben funzionato allorquando le precipitazioni non avevano avuto carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.

1.4. – Il Tribunale reputò, infine, che, nonostante la Delib. giuntale 10 febbraio, si riferisse genericamente agli eccezionali eventi meteo interessanti le province di Messina e Palermo nel periodo settembre 2009-febbraio 2010, anche le precipitazioni del 10 settembre 2009 erano da ricondursi a tali eventi, ciò desumendosi anche dal fatto che la stessa attrice aveva indicato l’allagamento avutosi il 10 settembre 2009 come più grave di quello dell’ottobre 2010 (che la Delib. giuntale successiva assumeva puntualmente tra quelli che avevano determinato lo stato di calamità naturale), così da doversi “certamente” ricondurre anche il primo evento “al novero dei fenomeni oggetto della declaratoria dello stato di calamità” di cui alla Delib. del febbraio 2010.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la stessa V., che la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., del 13 febbraio 2015, in pari data comunicata.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre V.F., in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Resistono, con separati controricorsi, R.F.I. S.p.A., l’ANAS S.p.A. e il Comune di Terme Vigliatore.

Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, con cui chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso; la ricorrente e il Comune di Terme Vigliatore hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 2051 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale fatto malgoverno delle “massime di esperienza” e violato “i principi logici sottesi al prudente apprezzamento delle prove”, assumendo come dimostrati in termini di eccezionalità e, dunque, di fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., gli eventi atmosferici del 10 settembre 2009 e del 20 ottobre 2010 sulla scorta di delibere regionali dal carattere del tutto generico, neppure utilizzabili come “indizio o argomento di prova”, mancando altresì di valutare le prove documentali in atti (missiva del Comune di Terme Vigliatore del 2/2/2011 e fax in pari data di RFI; nota RFI del 26/10/2009 e verbale di accordo tra RFI e Comune di Terme Vigliatore del 24/11/2010), da cui emergeva chiaramente la “insufficienza, inadeguatezza della condotta di smaltimento delle acque bianche, nonchè l’omessa manutenzione della stessa”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale condannato essa attrice al pagamento delle spese processuali nonostante “la palese fondatezza delle ragioni esposte nell’atto di citazione ed attesa la accertata responsabilità delle controparti”. La ricorrente assume, altresì di impugnare il capo di ordinanza ex art. 348-bis, resa dalla Corte di appello di Messina, inerente alle spese processuali.

3. – Il primo motivo, anzitutto, è ammissibile, in quanto rispettoso dei principi di specificità e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) degli atti rilevanti ai fini della censura di error in iudicando (e, segnatamente, delle Delib. Giunta regionale relative alla dichiarazione dello stato di calamità naturale), nonchè della regola dettata dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, da interpretarsi alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali enunciato da Cass., sez. un., 03/11/2011, n. 22726.

3.1. – Esso, inoltre, è anche è fondato per quanto di ragione, ossia con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 2051 c.c. (sulla quale, pertanto, si verrà a concentrare, nei termini che seguono, lo scrutinio di questa Corte), risultando, dunque, non pertinente l’eccezione (sollevata dai controricorrenti) di “inammissibilità per violazione dell’art. 348-ter c.p.c.”, quale norma che investe unicamente la proponibilità della denuncia di omesso esame del fatto di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2. – L’accoglimento del primo motivo determina, poi, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, concernente la regolamentazione delle spese processuali, che è di per sè caducata ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, in quanto capo di sentenza dipendente dalla parte di decisione oggetto di cassazione.

4. – Ritiene il Collegio che la fattispecie offra l’occasione per una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica – poi – alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze: all’intera riflessione premettendosi che incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara – benchè anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso – tra l’azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e quella della responsabilità – oggettiva – per fatto della cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati (tra molte: Cass. 05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463).

4.1. – Occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità nel senso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

4.2. – Si tratta di una conclusione che risale almeno a Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale:

– quanto al fondamento della responsabilità, l’art. 2051 c.c., prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa;

– quanto all’onere della prova, ove sia applicabile l’art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;

– quanto all’ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

4.3. – In primo luogo, è prevalente in dottrina e dominante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità in esame come responsabilità oggettiva, nella quale non gioca alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode: e tanto in consapevole meditata accettazione delle teoriche sulla configurabilità di una responsabilità senza colpa, se non altro in casi particolari e non in linea di principio. In sostanza, per alcune fattispecie particolari, a partire dall’elaborazione dogmatica del sistema francese – soprattutto al suo art. 1384 originario code civil, oggi corrispondente all’art. 1242 dopo l’ordonnance 2016-131 del 10/02/2016, in vigore dal 1 ottobre 2016, sulla reforme du droit des contrats – cui il sistema codicistico nazionale si è in origine ispirato, è apportata deroga al principio ohne Schuld keine Haftung, che permea sia l’altro ordinamento cardine dei sistemi romanisti (come quello tedesco relativamente al Deliktsrecht, ma nel quale si assiste ad un superamento graduale, benchè solo in determinati settori, in forza di obblighi derivanti direttamente, prima della riforma del 2002, dalla norma sulla buona fede e, poi, dalla previsione della novellata previsione del BGB sulla sussistenza di obblighi di protezione più generali ed ampi rispetto a quelli di prestazione, idonei a riverberare i loro effetti anche a favore di chi non è parte del contratto), sia il sistema originario di common law (in cui la Tort Law presuppone appunto la colpa, quanto meno sotto il profilo della Due Diligence).

4.4. – Il tenore testuale dell’art. 2051 c.c., analogo al vecchio testo dell’art. 1384, comma 1, code civil (ora art. 1242, che prevede, al comma 1, che on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causè par le fait des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l’on a sous sa garde), prevede invero che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

4.5. – Va così osservato che, purchè si tratti di un danno “cagionato” da una cosa e che questa sia una cosa che si “ha in custodia”, null’altro è richiesto: basti allora in questa sede, per l’impossibilità di altri approfondimenti dogmatici, da un lato accettare quale ragione giustificatrice di tale peculiare responsabilità la sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la “custodia”, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati, signoria che l’ordinamento riconosce ad un soggetto evidentemente affinchè egli ne tragga o possa trarre beneficio o in dipendenza di peculiari situazioni doverose; e, dall’altro lato, rilevare come il danno, di cui si è chiamati a rispondere, deve essere causato dalla cosa (per il code civil, ancora più icasticamente e stando alla lettera della disposizione, dal “fatto della cosa”: dommage… qui est causè par le fait des choses que l’on a sous sa garde).

4.6. – Sotto il primo profilo, il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale (Cass. 29/09/2017, n. 22839): verosimilmente in considerazione del fatto che solo questa può attivare, ovvero rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente connesso alla disponibilità di una cosa che entra in contatto con altri consociati; ovvero, che può consentire l’adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che le cause ragionevolmente prevedibili dei danni derivabili dalla cosa custodita siano poi in grado di estrinsecare la loro potenzialità efficiente.

4.7. – Sotto il secondo profilo, quello della causazione del danno da parte della cosa, non ci si può esimere da una sommaria premessa alla problematica della causalità in diritto civile.

4.8. – A questo riguardo, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss., alla cui amplissima ed esauriente elaborazione deve qui bastare un richiamo), ai fini della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicchè un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.

4.9. – Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale.

4.10. – Quest’ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l’antecedente necessario.

4.11. – E, sempre secondo i citati precedenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell’agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per così dire oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, da cui inferire un giudizio di non improbabilità dell’evento in base a criteri di ragionevolezza: il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l’elemento soggettivo (la colpevolezza) dell’illecito, ove questi dall’ordinamento – benchè tanto avvenga di norma – siano in concreto richiesti.

4.12. – Tali principi portano a concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, ma appunto e per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l’imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell’evento.

4.13. – Queste conclusioni vanno poi applicate alla peculiare fattispecie del “danno cagionato dalle cose in custodia”; e l’assenza di specificazioni di sorta comporta che il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no; e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili:

– quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell’evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l’interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell’evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo sempre maggiore di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od esclusiva, in cui cioè l’apporto concausale della condotta dell’uomo è persino assente;

– quanto alle caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè alla sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (pericolosità): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall’interazione con l’uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue normali, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita.

4.14. – In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell’accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l’operatività della norma, cioè dare la prova dell’inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l’evento ed un fatto che non era nè prevedibile, nè evitabile.

4.15. – Su quest’ultimo punto, la recente Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un’accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma solo purchè abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.

4.16. – Tale conclusione richiede alcune puntualizzazioni.

In effetti, può senz’altro convenirsi che, per “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall’art. 2051 c.c., va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (fattore causale comprensivo anche del fatto del terzo o, in via descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del danneggiato): purchè esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell’evento dannoso.

4.17. – Pertanto, anche il caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante) va allora inquadrato in questo contesto: e l’imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento, benchè non anche come sua impossibilità, mentre l’eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell’improbabilità (quest’ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”, vale a dire entro margini di oscillazione – anche ampi – intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.

4.18. – Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c..

4.19. – E’ chiaro che non si esclude certo che un’eventuale colpa sia fatta specificamente valere dal danneggiato, ma tanto deve aver luogo allora ai fini – ed accollandosi quegli i ben più gravosi oneri assertivi e probatori – della generale fattispecie dell’art. 2043 c.c., in cui egli deve dare la prova, prima di ogni altra cosa, di una colpa del danneggiante e non solamente del nesso causale tra presupposto della responsabilità ed evento dannoso; quando, però, l’azione è proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra l’una e l’altro.

4.20. – Può concludersi quindi che l’imprevedibilità – idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità – deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell’assenza o meno di colpa del custode; tuttavia, l’imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.

4.21. – Sotto il primo profilo, può rilevarsi come l’oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicchè è a questa, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva.

4.22. – Sotto il secondo profilo, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale.

4.23. – L’operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no.

4.24. – Nella seconda ipotesi, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell’elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. ord. 25837/17; nel primo caso, cioè di compresenza di una condotta del danneggiato, occorre osservare che, una volta delibato come sussistente il nesso causale tra cosa e danno, subentra, siccome applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 2056 c.c., la regola generale del primo comma dell’art. 1227 c.c., in ordine al concorso del fatto colposo del danneggiato.

4.25. – Va sottolineato, al riguardo, che la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l’evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l’allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui dell’art. 1227 c.c., comma 1: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).

4.26. – A queste condizioni può allora rilevare il fatto del danneggiato, oggetto anche di una mera allegazione – e, in caso di contestazione, di prova – da parte del danneggiante, perfino implicita nel suo impianto difensivo.

4.27. – Tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c.).

4.28. – In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).

4.29. – In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch’essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.

4.30. – Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all’ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall’art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.

4.31. – In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell’autore dell’illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).

4.32. – Un tale contemperamento risponde anche al canone di proporzionalità imposto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata – in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – con L. 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955) allorquando si coinvolga uno di tali diritti, quale quello alla vita (di cui all’art. 2) o alla salute (di cui, sia pure in maniera indiretta, all’art. 8, commi 1 e 2,): come già affermato da questa Corte in tema di tutela del diritto alla vita (Cass. ord. 22/09/2016, n. 18619), supera il controllo di conformità alla detta Convenzione il principio di diritto (affermato da Cass. 23/05/2014, n. 11532) secondo cui “la persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto”.

4.33. – In particolare, un detto principio, nella sua astrattezza, deve dirsi contemperare adeguatamente l’esigenza di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all’incolumità in genere e, per di più, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c/ Croazia), con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall’art. 1 del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione europea), che derivino da condotte che siano qualificate come assurte in via esclusiva a volontaria e consapevole esposizione al rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito, quand’anche al bene primario della vita stessa.

4.34. – E si è concluso che, per il margine di apprezzamento normalmente riconosciuto al singolo Stato nell’assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali, la tutela del diritto alla vita – e quindi anche di quello all’incolumità e alla salute – da parte dei pubblici poteri – e nei rapporti interprivati – non può spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di quel diritto.

4.35. – Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini sostanzialmente analoghi: Cass. 05/12/2013, n. 28616).

4.36. – Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell’art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

4.37. – In caso di rapporto via via meno intenso, ferma allora la responsabilità del custode in ragione della sussistenza (nel senso di non riuscita elisione) del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa del danneggiato rileverà ai fini del primo comma dell’art. 1227 c.c., sulla base di una valutazione anche ufficiosa.

4.38. – Già in tale senso, del resto, la richiamata Cass. 29/07/2016, n. 15761, ha ribadito il principio (di cui a Cass. 22/03/2011, n. 6550) che il custode si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.

4.39. – In definitiva, i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi:

a) “l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;

b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;

c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;

d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.

5. – Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella sentenza impugnata, non ha fatto buon governo del principio di diritto sub p. 4.39, lett. d), anche alla luce delle precisazioni di cui ai p.p. 4.17., 4.20. e 4.21. (che precedono).

5.1. – La giurisprudenza di questa Corte, in relazione agli eventi naturali – e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche – dotati di un’efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso, ha affermato, già in epoca ormai risalente e con orientamento stabile, che la loro riconducibilità all’ipotesi di “caso fortuito”, di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall’art. 2051 c.c., è condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità (tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; Cass. 11/05/1991, n. 5267; Cass. 22/05/1998, n. 5133; Cass. 26/01/1999, n. 674; Cass. 09/03/2010, n. 5658; Cass. 17/12/2014, n. 26545; Cass. 24/09/2015, n. 18877; Cass. 24/03/2016, n. 5877; Cass. 28/07/2017, n. 18856), mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. Cass. n. 25837 del 2017, cit.).

La necessaria compresenza degli anzidetti caratteri del “fortuito”, siccome costituito anche dalle precipitazioni atmosferiche, è ben scolpita dalla citata Cass. n. 5267 del 1991 (richiamata anche da Cass. n. 26545 del 2014, cit.), secondo cui “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sè solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza”.

Il senso delle affermazioni appena rammentate, dunque, si colloca pianamente nel solco tracciato in precedenza, là dove l’imprevedibilità, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento”, mentre l’eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”” (p. 4.17.).

Nell’ambito di tale contesto d’indagine e di valutazione circa la ricorrenza del “caso fortuito”, risulta, del pari, armonico il principio per cui, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., “la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso” (Cass. n. 522 del 1987, cit.).

In tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.

5.2. – Giova, poi, ribadire, nel quadro della fattispecie legale di cui all’art. 2051 c.c., l’estraneità all’ambito della predetta indagine, e, quindi, degli accertamenti e valutazioni successivi (riservati tutti al giudice del merito), dei profili inerenti alla colpa del custode (p. 4.19.) nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo.

Nella specie, il riferimento è, quindi, al (buon) funzionamento sistema di smaltimento delle acque meteoriche predisposto dai convenuti, anche attraverso la pulizia e adeguata manutenzione dello stesso.

Sicchè, l’allegazione dello “stato” del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l’evento lesivo.

5.3. – Ciò precisato, il Tribunale ha fondato il giudizio di eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche causative del danno lamentato dall’attrice – e quindi la riconduzione di esse nel “caso fortuito” ex art. 2051 c.c. – sulla scorta della Delib. Giunta regionale Siciliana 15 febbraio 2010 e Delib. Giunta regionale Siciliana 28 ottobre 2010, che avevano dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito, rispettivamente, degli eventi meteorici verificatesi nei territori delle province di Messina e di Palermo nel settembre 2009-febbraio 2010 e, poi, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2010.

Tuttavia, proprio la portata delle predette delibere (il cui contenuto è precisato in ricorso ed esibito dalla stessa sentenza impugnata) – nelle quali si fa riferimento a “piogge, talora intense, altre volte con elevati valori cumulati su lunghi periodi” o anche a “piogge prolungate”, in un territorio non certo circoscritto e delimitato puntualmente, quello delle province di Palermo e Messina – dà ragione dell’errore di sussunzione commesso da giudice del merito (con la riconduzione nell’ambito della fattispecie legale di un fatto ad essa estraneo), non potendosi ravvisare nelle precipitazioni appena descritte i caratteri, innanzi rammentati, della eccezionalità e, tantomeno, della imprevedibilità, connotanti il “caso fortuito” di cui all’art. 2051 c.c., da accertarsi, come detto, in base ad elementi concreti e specifici, tenuto conto (anzitutto) dei dati statistici-pluviometrici della zona interessata.

Del resto, concorre a corroborare siffatta conclusione anche la circostanza che, secondo quanto declinato dalle predette delibere giuntali, gli “eventi calamitosi” (fondanti le declaratorie dello stato di “calamità naturale”) non trovano la propria eziologia nel solo fattore atmosferico (le precipitazioni), ma anche nella combinata incidenza del “fragile tessuto geomorfologico, litologico e geostrutturale del territorio della Regione”.

E ciò consente di rimarcare, alla stregua di un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. n. 26545 del 2014, Cass. n. 5877 del 2016 e Cass. n. 18856 del 29017, citate), che “il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”.

5.4. – Nondimeno, occorre evidenziare, in una prospettiva collimante con i rilievi che precedono e, segnatamente, con il principio enunciato dalla citata Cass. n. 522 del 1987, che neppure a livello legislativo si rinvengono qualificazioni tali da far coincidere, di per sè, gli eventi naturali pregiudizievoli o le stesse calamità naturali con il “fortuito”, come in precedenza definito secondo i caratteri dell’eccezionalità e imprevedibilità.

In tal senso, già la risalente L. 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile) identificava, all’art. 1, la “calamità naturale” (o “catastrofe”) in quella situazione determinativa di “grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari”; senza, dunque, interferire sul piano della connotazione dell’evento ivi riconducibile siccome eccezionale e, al tempo stesso, imprevedibile.

Del pari, la attuale disciplina in tema di protezione civile, ossia la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, istitutiva del “Servizio nazionale della protezione civile”, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento e i relativi ambiti di competenze (con suddivisione dei vari livelli ispirata al principio di sussidiarietà, riservando allo Stato le situazioni emergenziali da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari), fa riferimento ad “eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo” (art. 2, lett. a) e b)) o (in ragione della loro maggiore intensità ed estensione) a “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo” (art. 2, lett. c), per le quali è prevista, per l’appunto, la competenza statale, seppur temporanea: Corte Cost., sent. n. 8 del 2016), che non trovano ulteriore specificazione in termini di caratteristiche intrinseche agli stessi, ma sono declinati in funzione, eminentemente, delle conseguenze dannose provocate o determinabili (cfr. della stessa L. n. 225 del 1992, art. 3, sui connotati dell’attività di previsione, prevenzione e soccorso).

Del resto, e in modo assai significativo, della medesima L. n. 225 del 1992, art. 5 (che regola lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, anche in deroga alle leggi vigenti, al verificarsi degli eventi di cui al citato art. 2, comma 1, lett. c), al suo comma 5-ter (introdotto dal D.L. n. 195 del 2009, art. 17, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2010), “in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza”, intesta il diritto alla sospensione o al differimento temporaneo dei termini per gli adempimenti fiscali e previdenziali “esclusivamente” in capo “ai soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento”. Ciò rende ancora una volta evidente come la “calamità naturale”, in forza della quale è dichiarato lo stato di emergenza, non costituisce di per sè evento eccezionale e imprevedibile, ma può, semmai, essere determinata anche da eventi, specifici, di tale natura.

Nè è dato diversamente opinare in ragione delle specifiche attribuzioni (legislative e amministrative) della Regione siciliana, posto che la “dichiarazione dello stato di calamità”, riservato (come già visto) alla competenza della Giunta regionale, è consentita (L.R. Siciliana 18 maggio 1995, n. 42, art. 3) proprio “in relazione al verificarsi degli eventi di cui della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, lettere a) e b)”, innanzi richiamati.

5.5. – Può, dunque, enunciarsi, nel solco di quelli innanzi affermati e con specifico riguardo alla fattispecie in esame, il seguente principio di diritto:

“Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.

6. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso nei termini anzidetti, con assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che dovrà nuovamente delibare (e nel merito) l’appello di V. art. 2, lett. a) e b) alla luce dei principi in precedenza enunciati e, segnatamente, di quelli espressi ai p.p. 4.39., lett. d) e 5.5.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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