Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24819 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. III, 24/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19151/2009 proposto da:

M.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO

Franco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI

ROBERTO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO SALUTE, MINISTERO

UNIVERSITA’ RICERCA SCIENTIFICA TECNOLOGICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2931/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2008; R.G.N. 9610/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FRANCO DI LORENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20 giugno 2001 B.P. e con lei altri 16 medici specialisti in varie discipline, che avevano frequentato i corsi di specializzazione post-universitari negli anni 1982-1991 – evocarono in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del consiglio dei ministri e i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica, dell’Economia, della Salute, per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrispondergli la remunerazione dovutagli per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione così come stabilito nella direttiva CEE 82/76, remunerazione da commisurare all’importo riconosciuto, a titolo di borsa di studio, dal D.Lgs. n. 257 del 1991, in favore degli specializzandi post-1991.

Dai convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall’attore, oltre alla infondatezza della pretesa nel merito.

Il Tribunale di Roma, sulla premessa secondo la quale l’unica azione esperibile, nella specie, sarebbe stata quella ex contractu – mentre gli specializzandi si erano limitati a proporre una domanda risarcitoria tout court – e ritenuta comunque operante, nella specie, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, decorrente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 (id est dal giorno 16.8.1991), rigettò la domanda, con sentenza confermata in parte qua dalla corte di appello capitolina.

La sentenza è stata impugnata dalla difesa dei medici con ricorso affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia erronea qualificazione della natura dell’azione – Falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c.) – art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo, si denuncia falsa applicazione di norme di diritto (art. 2941 c.c., art. 2948 c.c., n. 4) – art. 360 c.p.c., n. 3.

Entrambi i motivi sono meritevoli di accoglimento, avendo questa corte recentemente affermato il principio di diritto a mente del quale la prescrizione del diritto vantato dal medico specializzando è di durata decennale e non quinquennale (Cass. ss.uu. 9174/09), onde, nella specie, essa non potrebbe dirsi compiuta, atteso che il relativo dies a quo non può essere (erroneamente) collocato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, quanto piuttosto riferito alla data dell’entrata in vigore della legge 370/99, come recentemente affermato da Cass. 10813/011 e Cass. 17350/011.

Da tali principi di diritto il collegio non ha motivo di discostarsi.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA