Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24819 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7436-2017 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA n. 39,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso dell’8.3.2016 il ricorrente chiedeva alla Corte di Appello di Napoli il riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione derivante dalla durata irragionevole del processo in relazione ad un giudizio civile svoltosi in secondo grado, in cassazione e poi in sede di rinvio, per una durata complessiva di 13 anni e 3 mesi.

La Corte di Appello, con decreto del 23.5.2016, determinava l’indennizzo in Euro 4.200, riconoscendo una durata eccessiva di sette anni e tre mesi e determinando la somma di Euro 600 per ciascun anno di ritardo.

Avverso detto decreto proponeva opposizione l’odierno ricorrente e la Corte territoriale, con il decreto oggi impugnato, rigettava l’opposizione ritenendo la somma liquidata “congrua e adeguata ai danni patiti per la irragionevole durata del giudizio presupposto avente ad oggetto indennità di espropriazione”(cfr. pag. 2 del decreto).

Interpone ricorso per la cassazione di detto provvedimento il B., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 C.E.D.U., par. 1, artt. 13,19 e 53 della C.E.D.U. (ratificata con L. n. 848 del 1955) e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato l’indennizzo spettante al ricorrente senza considerare la giurisprudenza di questa Corte, che aveva ritenuto congrua la somma di Euro 750 per i primi tre anni e di Euro 1.000 per i successivi anni di ritardo irragionevole.

In proposito, va osservato che il giudizio è stato instaurato con ricorso depositato l’8.3.2016, ond’esso è disciplinato dalla normativa conseguente all’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, che ha modificato la L. 24 marzo 2001, n. 89introducendo in particolare l’art. 2-bis, secondo il quale l’indennizzo annuo dev’essere ricompreso in una somma non inferiore ad Euro 500 e non superiore ad Euro 1.500 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di irragionevole ritardo. Ne consegue l’inapplicabilità al caso specifico dei criteri di calcolo in precedenza elaborati dalla giurisprudenza (Euro 750 per i primi tre anni e di Euro 1.000 per i successivi: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009 Rv. 610458 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17922 del 30/07/2010, Rv. 614433).

Peraltro, la valutazione attinente la determinazione del quantum dell’indennizzo si sottrae al sindacato di questa Corte laddove essa sia, come in specie, sostenuta da adeguata motivazione: la Corte territoriale ha infatti determinato l’importo di Euro 600 per ciascun anno di irragionevole ritardo tenendo conto anche dell’oggetto del giudizio presupposto, ed ha quindi deciso in coerenza con le norme ed i principi di riferimento. Dal che consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, che liquida in Euro 900 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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