Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24819 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15675-2015 proposto da:

D.G.M., nella qualità di legale rappresentante pro

tempore, liquidatore della INDITAL SRL, in liquidazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL PASSIONE’ 19, presso

lo studio degli avvocati CAPORASO TERESA, FABIO DE ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VANORIO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4800/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

3/12/2014, depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Giuseppe Vanorio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In relazione alla controversia promossa da C.E. nei confronti della Indital s.r.l. e avente oggetto la finita locazione di un immobile condotto dalla convenuta, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per omessa lettura del dispositivo in udienza) e – esaminato il merito della causa – ha accolto la domanda dell’intimante (dichiarando l’avvenuta risoluzione del contratto e ordinando l’immediato rilascio), ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Indital e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La soccombente ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui non ha resistito l’intimato.

I primi due motivi sono inammissibili.

Il primo in quanto deduce una censura (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”) non più proponibile ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile nel caso) e, per altro verso, prospetta la “errata applicazione di norme di legge” in termini assolutamente generici e in funzione di una non consentita nuova valutazione dei fatti di causa.

Il secondo motivo in quanto lamenta l’omessa valutazione delle prove documentali senza ottemperare al doppio onere di trascrivere il contenuto dei documenti per la parte necessaria ad apprezzarne la decisività e di indicare la sede di reperimento degli stessi nell’ambito dei fascicoli processuali (ex art. 366 c.p.c., n. 6).

Il terzo motivo, che deduce la violazione degli artt. 660, 667 e 426 c.p.c. e censura l’affermazione della tardività della domanda riconvenzionale, è fondato.

Per quanto emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza, la domanda riconvenzionale (concernente il pagamento di somme a titolo di indennizzo per migliorie e di indennità per la perdita dell’avviamento) è stata proposta con la comparsa di costituzione depositata all’udienza di comparizione nella fase sommaria del procedimento di convalida ed è stata ribadita con gli atti successivi al mutamento del rito e al passaggio alla fase ordinaria.

Ha errato pertanto la Corte quando ha ritenuto che la riconvenzionale fosse tardiva in quanto non proposta con memoria depositata almeno dieci giorni prima della udienza, applicando la previsione dell’art. 416 c.p.c. alla fase sommaria del procedimento di convalida sul presupposto dell’erronea estensione ad esso del rito del lavoro (che si applica – al contrario – solo col passaggio alla fase ordinaria, ex art. 667 c.p.c.).

Se è vero che la domanda riconvenzionale può essere proposta con la memoria integrativa successiva all’ordinanza di mutamento del rito (cfr. Cass. n. 13963/2005 e Cass. n. 3696/2012) e che – in tal caso -risulta tempestiva a condizione che sia stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall’art. 416 c.p.c., va escluso invece che, ove la domanda sia proposta già nella fase sommaria, la comparsa che la contiene debba essere depositata nel rispetto dell’anzidetto termine, che è del tutto estraneo al procedimento per convalida.

La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte di merito per l’esame della domanda riconvenzionale.

Il quarto motivo (attinente al regolamento delle spese di lite) risulta assorbito (in quanto ogni valutazione sulla soccombenza va compiuta all’esito della definizione del giudizio in relazione a tutte le domande proposte).

Si propone pertanto, per un verso, la dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi e, per altro verso, l’accoglimento del ricorso in relazione al terzo e la dichiarazione di assorbimento del quarto, con cassazione della sentenza in relazione ad essi e il rinvio alla Corte di merito”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, dichiarato inammissibile in relazione ai primi due motivi, il ricorso va accolto in ordine al terzo, con assorbimento del quarto; la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte, dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, con assorbimento del quarto; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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