Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24819 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27402-2017 proposto da:

ANDROMEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CAMERINO 15, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIMONE FERRONI;

– ricorrente –

contro

C.G., titolare della DITTA CARROZZERIA C. di

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCO LUIGI DALLA VERITA’, PIERO

BENNASCIUTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1932/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 29/8/2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, decidendo su due querele di falso reciprocamente proposte dalla Andromeda s.r.l., da un lato, e da C.G. (titolare della ditta Carrozzeria C. di C.G.), dall’altro, ha dichiarato la falsità della quietanza prodotto dalla Andromeda s.r.l. limitatamente alla cifra comparente su detta quietanza e indicante l’importo di Euro 20.000 (da leggere invece come Euro 2000), e, contestualmente, la corrispondenza all’originale della copia della medesima quietanza prodotta dal C.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato la falsità della quietanza prodotta dalla Andromeda s.r.l. sulla base delle analitiche considerazioni esposte nella consulenza tecnica d’ufficio condotta nel corso del giudizio, a sua volta corroborata dalla verifica della perfetta coincidenza degli altri elementi grafici, diversi dalla cifra falsificata, comparenti nei due documenti impugnati di falso;

che, avverso la sentenza d’appello, la Andromeda s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che C.G., titolare della ditta Carrozzeria C. di C.G., resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la Andromeda s.r.l. ha presentato memoria;

che disposta, con ordinanza in data 8/11/2018-5/2/2019, la trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, la causa è stata nuovamente condotta in decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di dettare un’adeguata motivazione a fondamento della decisione assunta, anche in dipendenza della mancata ammissione del richiesto supplemento di consulenza tecnica d’ufficio da ritenersi determinante ai fini della decisione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di dettare un’adeguata motivazione anche in ordine alla mancata ammissione della prova per testimoni invocata dall’odierna ricorrente, ritenute necessarie ai fini della decisione;

che entrambi i motivi sono manifestamente infondati;

che, con specifico riguardo alla pretesa mancata considerazione delle censure rivolte dalla società appellante nei confronti della c.t.u. di primo grado, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado in relazione alla ritenuta falsità della quietanza prodotta dalla Andromeda s.r.l., di quell’elaborato tecnico sottolineando la puntualità, la precisione e l’approfondimento delle indagini svolte;

che, a fronte di tali premesse, varrà osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali con-trodeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 – 01);

che, in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 – 01);

che, ciò posto, occorre rilevare come la società ricorrente abbia propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita deci-sività dell’omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, pertanto, osserva il Collegio come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale non consentita in questa sede di legittimità;

che parimenti infondate devono ritenersi le censure avanzate dalla Andromeda s.r.l. con riguardo all’erroneo mancato rilievo della illegittimità dei provvedimenti istruttori con i quali è stata alla stessa impedito di comprovare il ricorso delle circostanze capitolate in sede testimoniale, dalla ricorrente giudicate decisive ai fini della decisione;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora

con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla deci-sività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

che, nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione – esplicitamente fatta propria dal giudice a quo – della sostanziale irrilevanza delle circostanze di fatto inditate dalla Andromeda s.r.l. come asseritamente decisive al fine di attestare la genuinità del documento prodotto;

che, al riguardo, occorre ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facol-

tà di controllo, sotto profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la con-cludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

che, nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, unitamente alle approfondite considerazioni tecniche svolte dal c.t.u., fosse rimasta irretrattabilmente attestata la falsità materiale del documento prodotto dalla Andromeda s.r.l., dovendo ritenersi priva di effettiva concludenza e di rilevanza l’ulteriore offerta probatoria dell’odierna ricorrente;

che si tratta di considerazioni che il giudice a quo ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, ne pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2018.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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