Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24818 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. III, 24/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8502/2009 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato LEPORE

Gaetano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEPORE

MARIA CLAUDIA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), e per

l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, rispettivamente in

persona del Ministro e del Rettore, legali rappresentanti p.t.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1349/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2008; R.G.N. 6744/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GAETANO LEPORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 2 novembre 2001 il Dott. R.F. evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca scientifica e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrispondergli la remunerazione dovutagli per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione tra il 1983 e il 1987 presso l’istituto universitario convenuto, così come stabilito nella direttiva CEE 82/76, remunerazione da commisurare all’importo riconosciuto, a titolo di borsa di studio, dal D.Lgs. n. 257 del 1991, in favore degli specializzandi post-1991.

Dai convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall’attore, oltre alla infondatezza della pretesa nel merito.

Il Tribunale di Roma, sulla premessa per la quale che l’unica azione esperibile, nella specie, sarebbe stata quella ex contractu – mentre il R. si era limitato a proporre una domanda risarcitoria tout court – e ritenuta comunque operante, nella specie, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, decorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 257/91, rigettò la domanda, con sentenza confermata in parte qua dalla corte di appello capitolina.

La sentenza è stata impugnata dal R. con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Entrambi i motivi sono meritevoli di accoglimento, avendo questa corte recentemente affermato il principio di diritto a mente del quale la prescrizione del diritto vantato dal medico specializzando è di durata decennale e non quinquennale (Cass. ss.uu. 9174/09), onde, nella specie, essa non potrebbe dirsi compiuta, atteso che il relativo dies a quo non può essere (erroneamente) collocato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 – come correttamente evidenziato dal ricorrente – quanto piuttosto riferito alla data dell’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, come recentemente affermato da Cass. 10813/011 e Cass. 17350/011.

Da tali principi di diritto il collegio non ha motivo di discostarsi.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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