Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24818 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36022-2019 proposto da:

COMUNE NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

LO GRASSO ROSAMARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MATARAZZO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

LA GIUSA MOBILI SRL, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso

lo studio dell’avvocato FERRETTI ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE AGUZZINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4702/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il

22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Giusa Mobili srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna avverso la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Nicosia il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2012 sulla base tariffa fissata dalle determina sindacale n. 68/2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente comunale e la Commissione Regionale Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello sul presupposto che competente alla determinazione della tariffa della Tarsu fosse il Consiglio comunale e non il Sindaco e che la tariffa non fosse stata determinata sulla base del piano finanziario di cui al D.P.R., art. 3, predisposto dall’ATO o dal Comune, ma sulla scorta del prospetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di Nicosia correggendo il piano finanziario dell’ATO.

4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Nicosia ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune di Nicosia deduce la violazione del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 8 e D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che il Consiglio Comunale ben poteva sulla scorta del piano economico predisposto dall’U.T.C, con riduzione delle tariffe precedentemente applicate, approvare un piano economico in mancanza della regolare approvazione del piano da parte della società EnnaEuno spa.

1.2 Con il secondo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g), L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1 e L. R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di seconde cure, la competenza in materia di tariffe e di aliquote dei tributi locali spetta al Sindaco sulla scorta della normativa sopra indicata.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dalla resistente nel controricorso, di giudicato interno per non avere l’Ente Comunale impugnato la sentenza di appello nella parte in cui si affermava che ” inoltre la Delib. n. 63 del 2012 non contiene la revoca della Delib. n. 62 del 2012, per cui esistono due tariffe di pari data per le quali in una (62/2012) il costo del servizio è di 1.569.734,83 e in un’altra (63/2012) il costo è di C 1.771.228,10″.

2.1 Tali asserzioni non costituiscono autonoma ratio decidendum in quanto, come si evince chiaramente dalla lettura dei successivi passi della motivazione della sentenza, ” dall’esame degli atti sopra indicati, emerge che nessuna tariffa per la gestione del servizio rifiuti per l’anno 2012 risulta validamente approvata dal Comune di Nicosia poiché a monte la tariffa non è stata determinata sulla base del piano finanziario di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, art. 3 del predisposto dall’ATO o dal Comune, ma dal prospetto redatto dall’UCT di Nicosia correggendo il piano finanziario dell’ATO, inoltre le tariffe Tarsu 2012 andavano approvate dal Consiglio Comunale e non con determina sindacale”.

2.2 Entrambe le ragioni fondanti la decisione sono state oggetto di specifiche censure.

3 Venendo al merito, il primo motivo è fondato

3.1 La Delib. sindacale 10 ottobre 2012, n. 68 con la quale sono state determinate le tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani richiama il piano tecnico-economico approvato con la coeva Delib. n. 63 assunta Consiglio Comunale. La circostanza, evidenziata dalla CTR, che tale piano economico fosse stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale correggendo il piano finanziario dell’ATO (ossia il gestore del ciclo rifiuti) non rende invalida la delibera sindacale atteso che il comportamento dell’Ente risulta conforme alla disciplina del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 8 secondo la quale l’ente locale determina la tariffa anche sulla base del piano finanziarlo predisposto dall’ATO o dal Comune.

3.2 Ciò trova conferma nella giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’attribuzione in capo all’affidatario del servizio della predisposizione del PEF e al consiglio comunale la sua definitiva approvazione, non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità per motivi formali di tale atto.(cfr Tar Sardegna 2 sezione nr 816/2014). “Finché non si verifichino tutte le condizioni normative che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede propria, diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria. Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata” (cfr. C.G.A Regione Sicilia nr 48/2009 e T.A.R. Catania nr 2688/2011)

4. Il secondo motivo è anch’esso fondato

4.1 La L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, lett. g), prevede che spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La L.R. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, prevede, poi, che il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Dunque nella regione Sicilia la competenza residuale, che nell’ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48, spetta al sindaco.

4.2 Alla luce del quadro normativo sopra passato in rassegna va data continuità all’indirizzo questa Corte di legittimità (cfr. Cass. nr 1977/2018, vedi anche Cassmr 8651/2019, 10315/2020) che ha affermato il principio secondo cui, “in tema di TARSU, nella vigenza della L. 7 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, ed, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014). Ne consegue che la Delib. n. 102 del 2006, con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale “.

4.3 La CTR non si è attenuta a suddetto principio laddove ha ritenuto che fosse il consiglio comunale e non il Sindaco o la Giunta comunale (a seconda delle determinazioni statutarie) ad avere il potere decisionale in tema di aliquote relative a TARSU.

3 II ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

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