Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24818 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13884-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FLORITA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO FLORTITA e CORRADO

GABRIELE;

– ricorrente –

contro

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO MAZZARINO 14, presso io

studio dell’avvocato MARIA MADDALENA GIUNGATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA PER LO SVILUPPO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2027/2014 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato C.G., con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FLORITA Massimo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUNGATO Maria Maddalena, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. C.G. con ricorso notificato il 20 maggio 2015 ha chiesta a questa Corte di cassazione l’annullamento della sentenza n. 2027 del 2014, con la quale il Tribunale di Cosenza riformava la sentenza n. 2750 del 2011 del Giudice di Pace di Cosenza e dichiarava l’improponibilità delle domande proposte dall’attuale ricorrente relative alla richiesta di pagamento di compensi professionali nei confronti della Banca di Cosenza successivamente ceduta alla Banca per lo sviluppo spa. Secondo il Tribunale la domanda del C. era improponibile per illegittima parcellizzazione del credito.

La cassazione è stata chiesta per un motivo. La Banca per lo sviluppo della Cooperazione di Credito spa ha resistito con controricorso. All’udienza del 17 febbraio 2017 la causa veniva rinviata alla Pubblica Udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c.. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato: a) nel ritenere sussistente un illegittimo frazionamento del credito, posto che le pretese remunerative erano relative ad una pluralità di rapporti obbligatori sorti in maniera autonoma gli uni dagli altri ed in momenti temporalmente diversi. b) il Giudice di appello avrebbe omesso qualsiasi accertamento in merito alla fondatezza dell’an e del quantum della pretesa.

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. nn. 4090 e 4091 del 2017) le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente, se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi, solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.

Ora, nel caso in esame, come rileva parte controricorrente(pag. 15 controricorso) e, comunque, come viene detto nella sentenza n. 2092 del 2013 richiamata dalla sentenza impugnata (riportata dallo stesso controricorrente (pag. 13 e 14 controricorso), il ricorrente, prima dell’instaurazione dei ventitrè giudizi monitori, ivi compreso quello oggetto del presente procedimento in sede stragiudiziale, aveva da sempre considerato unitario il credito vantato nei confronti della banca di Cosenza riveniente dalle attività di recupero credito espletate su incarico della medesima” E, tale affermazione supportata da documentazione richiamata dallo stesso controricorrente, non ha trovato puntuale smentita da parte del ricorrente, il quale per altro fa ripetutamente riferimento ad un unico rapporto professionale riferito al recupero di diversi crediti. Per altro, il ricorrente non indica, neppure, il fatto controverso e decisivo, o quale fosse la circostanza acquisita agli atti, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare e il cui esame avrebbe comportato, al di là di ogni ragionevole dubbio, una diversa decisione.

Piuttosto, appare evidente che, nel caso in esame, il creditore agente, cioè l’attuale ricorrente, non avesse un interesse oggettivamente valuta bile alla tutela processuale frazionata. Pertanto, alla luce dei principi già indicati e in mancanza di una prova circa l’esistenza di un interesse alla tutela processuale frazionata, correttamente, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto, sia pure con motivazione per relationem, che nel caso in esame, la tutela frazionata del credito fosse contraria ai principi di correttezza e buona fede e/o, comunque, non sopportata da valide ragioni.

Il secondo profilo rimane assorbito dal primo e, comunque, nel caso concreto, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare il merito della domanda proposta posto che l’improponibilità della domanda impediva l’esame del merito della stessa.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed oltre accessori nella misura di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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