Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24818 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27793-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. 611/18 del

TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che chiede che

la Corte di cassazione dichiari inammissibile il proposto

regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto al Tribunale di Crotone ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. C.C. ha convenuto in giudizio il Ministero della salute e l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, chiedendo che fosse nominato un c.t.u. specialista in medicina legale con il compito di procedere all’accertamento delle cause ed alla liquidazione dei danni nei confronti dei convenuti.

Ha esposto il ricorrente, a sostegno del ricorso, di aver subito, nel lontano 1976, una emotrasfusione presso il presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio di Crotone a causa dei postumi di un intervento chirurgico, e di aver accertato soltanto nel 2010 di aver contratto l’infezione col virus HCV. In conseguenza di ciò, egli aveva avanzato richiesta, poi accolta dalla Commissione medica ospedaliera di Messina, di riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della salute e l’ASP di Crotone; il primo, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, dovendo la competenza radicarsi, secondo le regole del foro erariale, presso il Tribunale di Catanzaro, nonchè la prescrizione del diritto; mentre l’ASP ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Entrambi i convenuti hanno chiesto, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

Il Tribunale, con ordinanza del 19 luglio 2018, ha rigettato l’eccezione di incompetenza, quella di difetto di legittimazione passiva ed ha dichiarato inammissibile in quella fase l’eccezione di prescrizione del diritto, ed ha contestualmente provveduto alla nomina del c.t.u. ed al rinvio per la formulazione dei quesiti alla successiva udienza del 24 ottobre 2018.

Fla osservato il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, che, se l’obbligazione dedotta in giudizio trae origine da un fatto illecito e nella causa è presente un’amministrazione dello Stato, il giudice competente può essere individuato, in via alternativa, tanto in quello di cui all’art. 25 c.p.c. quanto in quello del luogo in cui l’illecito è avvenuto.

2. Contro l’ordinanza del Tribunale di Crotone propone regolamento facoltativo di competenza il Ministero della salute, con atto affidato ad un motivo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il regolamento di competenza venga dichiarato inammissibile.

4. C.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 25 c.p.c., e art. 693 c.p.c., comma 1, nonchè del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6.

Osserva il ricorrente, dopo aver ricordato che l’art. 25 c.p.c. non fa che confermare quanto già disposto dal citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, che l’individuazione del giudice competente esige da una parte la ricerca del giudice competente in astratto, e in un secondo momento la verifica sul se quel giudice sia nel distretto in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato; in caso negativo, la competenza deve spostarsi al tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura medesima. Nel caso in esame, rileva la parte ricorrente, il Tribunale avrebbe violato tali regole traendo spunto dall’errato richiamo di alcune pronunce di legittimità (in particolare, la sentenza 1 marzo 2004, n. 4164, l’ordinanza 27 febbraio 2009, n. 4918). Ragione per cui la competenza, nel caso in esame, si radicherebbe comunque presso il Tribunale di Catanzaro.

2. Osserva il Collegio che il regolamento di competenza è inammissibile.

E’ stato già affermato da questa Corte che il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di competenza (v. le ordinanze 14 settembre 2007, n. 19254, e 29 maggio 2008, n. 14187; v pure, nello stesso senso, l’ordinanza 1 febbraio 2011, n. 2317).

A tale giurisprudenza, dettata specificamente per l’ipotesi di cui all’art. 696-bis c.p.c., fattispecie identica a quella oggi in esame, va data ulteriore convinta continuità; non senza ricordare che detto orientamento è in linea con l’ordinanza 20 giugno 2007, n. 14301, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di legittimità risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost..

3. Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva delle controparti.

Non sussiste l’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, attesa la natura di parte pubblica del Ministero ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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