Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24817 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24817 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 12517-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è elettivamente domiciliato per legge;

– ricorrente contro
IANNELLA ANTONIO

– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato 11 31 marzo 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2 R0,2„

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 31 marzo 2011, in accoglimento
del ricorso proposto da Antonio Iannella, ha condannato il Ministero della Giustizia al
pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole
durata del processo, della somma di euro 14000 in favore dello stesso.

rilevato che il giudizio presupposto, iniziato con atto di citazione del 16 luglio 1988
innanzi al Tribunale di Benevento, è stato definito con sentenza depositata in data 20
dicembre 2005. La Corte capitolina ha stimato la protrazione del giudizio oltre il termine
di durata ragionevole pari a circa quattordici anni ed ha determinato il danno non
patrimoniale subito dal ricorrente nella misura di euro 1000 per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di sei
motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con i primi quattro motivi si contesta sostanzialmente la configurazione operata dalla
Corte di merito del diritto all’equa riparazione da durata irragionevole del processo come
una fattispecie unitaria in relazione alla quale la previsione di un termine semestrale
decadenziale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 assorbirebbe ogni termine prescrizionale,
laddove detto diritto matura, secondo il ricorrente, Lmna, progressivamente via via che
il ritardo non ragionevole trovi verificazione nello svolgimento del procedimento
presupposto, versandosi, pertanto, in tema di fattispecie a formazione progressiva. Si
rileva, altresì, nel ricorso il carattere non innovativo a livello ordinamentale della legge n.
89 del 2001 in relazione alla preesistenza del diritto rispetto alla legge medesima, stante la
norma di recepimento interna di cui alla legge n. 848 del 1955, con la conseguenza che il
diritto di cui si tratta ben poteva essere fatto valere dall’attuale ricorrente fin dal
momento in cui fu superato il termine ragionevole di durata del processo presupposto:
donde l’applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione estintiva decennale alle

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La Corte di merito, rigettata la eccezione di prescrizione del diritto all’indennizzo, ha

azioni riparatorie relative ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
89 del 2001.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono
immeritevoli di accoglimento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di equa riparazione per violazione del termine

giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n.
89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in
giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la
decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la
lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche
una lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell’art. 2964 cod. civ., che
postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o
il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se
riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di
maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il
frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che
l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo (Cass., S.U., sent. n. 16783 del 2012.; conf.:
Cass., 16557 e 17277 del 2013).
Con il quinto motivo si deduce omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla
determinazione del termine di durata ragionevole in tre anni, in quanto nella fattispecie si
trattava di giudizio con pluralità di parti e di richieste azionate (delimitazione dei confini
ed apposizione dei confini e dei termini previa c.t.u. tecnica, richiesta di rendicontazione
dei frutti indebitamente percetti dal convenuto in relazione alle porzioni di terreno
agricolo abusivamente possedute): sicchè il procedimento in questione non avrebbe
potuto essere definito prima di cinque anni, tanto più ove si consideri la connessione tra
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di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall’azione

il giudizio di cui si tratta ed un pregresso giudizio di divisione ereditaria riguardante i
medesimi soggetti e le medesime porzioni di terreno e con un rapporto di affittanza
agricola con il convenuto stipulato con il de cuius prima ancora che si aprisse la vicenda
successoria. Senza considerare il comportamento delle parti, che avevano omesso di
produrre la necessaria documentazione e non si erano attivate per richiedere

Il motivo è privo di fondamento.
La Corte di merito, infatti, ha congruamente motivato il proprio convincimento secondo
il quale il processo presupposto si sarebbe potuto decidere in tre anni ancorchè
obiettivamente complesso, pur decurtando i rinvii dovuti a richieste delle parti, rilevando
che il comportamento di queste ultime, che si erano avvalse di prerogative difensive loro
riconosciute dall’ordinamento, non poteva considerarsi determinante per il protrarsi del
procedimento.
Con il sesto motivo si denuncia la motivazione omessa e/o insufficiente in relazione al
quantum della liquidazione. La Corte di merito non avrebbe chiarito le ragioni per le quali,
pur in presenza di un procedimento di complessità superiore alla media e di un certo
disinteresse mostrato dalle parti alla causa in corso nel primo decennio, sia stato
liquidato l’indennizzo parametrato sulla base di mille euro per anno di durata non
ragionevole del processo, anziché di settecentocinquanta per i primi tre anni di ritardo,
come indicato dalla giurisprudenza nelle ipotesi di non peculiare rilevanza della posta in
giuoco.
Il motivo è infondato.
Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come applicata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, e di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; pertanto,
è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri
elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di
discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate in casi
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l’acquisizione del fascicolo di ufficio afferente al giudizio di divisione ereditaria.

simili da quella Corte, che ha, in linea di massima, determinato in una somma oscillante
tra euro 1000,00 e euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l’importo relativo alla
riparazione del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n. 1605 del 2007).
Questa Corte ha poi precisato che la quantificazione del danno non patrimoniale
dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai

successivi (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8471 del 2012).
Nella specie, il giudice di merito non si è discostato, nell’esercizio della sua valutazione
discrezionale, da tale orientamento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle
spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P . Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 4 dicembre 2012.

primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli

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