Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24816 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. III, 24/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/11/2011), n.24816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23225/2009 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI Giampiero,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LENTINI LUCA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona Presidente del

Consiglio pro tempore – MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ RICERCA

(OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA

SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3473/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2008; R.G.N. 6948/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato LUCA LENTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. S.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza dell’8 settembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Roma, ha provveduto sull’appello principale degli intimati e sull’appello incidentale da lui proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma, che era stato investito nel luglio del 2000 della domanda da lui proposta contro detti enti, intesa ad ottenere – nel presupposto che egli avesse frequentato negli anni dal 1990-91 al 1994-95, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il corso di specializzazione in urologia conseguendo il relativo diploma il 15 novembre del 1995 – in via principale il diritto ad un’adeguata remunerazione per ciascun anno di corso ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, sopravvenuto durante il corso di specializzazione, in via subordinata, sempre per ogni anno, la somma prevista dalla L. n. 370 del 1999 ed in via ulteriormente subordinata l’accertamento della responsabilità dello Stato Italiano ed il conseguente risarcimento del danno per il mancato adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive CEE nn. 75/363, 75/362 e 82/76 (poi abrogate e sostituite dalla direttiva n. 16 del 1993).

Il Tribunale, con sentenza del febbraio 1999, per quanto ancora interessa, dichiarava inammissibile la domanda principale e la prima subordinata, mentre rigettava parzialmente la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione, salvo per l’anno accademico 1994-95.

p. 2. La Corte d’Appello ha esaminato l’appello incidentale dello S., con cui il medesimo lamentava il mancato accoglimento della domanda risarcitoria quanto agli anni accademici pregressi e l’ha rigettato, reputando corretta la decisione del primo giudice quanto all’intervenuta prescrizione, il cui regime ha individuato ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, quanto alla pretesa all’adeguata remunerazione e ai sensi dell’art. 2947 c.c., quanto all’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., reputando riguardo a quest’ultima che il termine prescrizionale fosse decorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991. Ha, poi, accolto l’appello principale, considerando – con sostituzione della qualificazione risarcitoria sulla base della quale per l’anno accademico 1994-95 il Tribunale aveva ritenuto accoglibile la relativa domanda perchè non prescritta – che, a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 257 del 1991, lo S. potesse far valere direttamente la pretesa alla remunerazione da esso prevista, ma previa dimostrazione dell’esistenza delle condizioni previste per la corresponsione del compenso, cioè lo svolgimento a “tempo pieno” del corso e la partecipazione alla totalità delle attività mediche, là dove, viceversa, tale esistenza non era stata provata, avendo lo S. solo prodotto una certificazione dalla quale risultava che aveva ottenuto la specializzazione in urologia N.O. nuovo ordinamento dal 15 novembre 1995. Per tale ragione ha riformato la decisione del Tribunale quanto a ciò che esso aveva riconosciuto allo S. per l’anno accademico 1994-1995.

p. 3. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi, hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione di norme di diritto: violazione degli artt. 2948, 2043 e 2947 c.c.. Falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.. Falsa applicazione dell’art. 2944 c.c.”.

Il motivo concerne il rigetto dell’appello incidentale e prospetta innanzitutto l’illegittimità della sentenza impugnata sulla base di quanto hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9147 del 2009, assumendo che il termine di prescrizione applicabile alla pretesa sarebbe stato quello ordinario decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale. In secondo luogo, postula che – alla stregua dell’art. 2935 c.c. – tale termine non fosse decorso in mancanza dell’adempimento da parte dello Stato delle direttive. In terzo luogo e con riguardo alla violazione dell’art. 2944 c.c., sostiene che comunque, se pure il termine fosse decorso dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, sarebbe stato interrotto dalla L. n. 370 del 1999.

1.1. Con il secondo motivo, sempre relativo al rigetto dell’appello incidentale, si lamenta “falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3”. Ci si duole del passo motivazionale della sentenza impugnata, che risulta così espresso: “Quanto alla legittimazione passiva per l’azione di pagamento, va rilevato che esattamente il giudice di primo grado ha fatto riferimento al dettato della L. n. 257 del 1991, espressamente invocata dall’appellante incidentale e non alla L. n. 370 del 1999, che disciplina rapporti contenziosi in essere, e comunque il relativo diritto è prescritto”.

Si sostiene che, ai sensi dell’art. 6 del detto D.Lgs. il debitore delle prestazioni in esso identificate sarebbero i Ministeri resistenti e non l’Università. Inoltre alla domanda di risarcimento danni sarebbe legittimato lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio.

p. 1.2. Con il terzo motivo – rivolto alla parte della sentenza impugnata che ha accolto l’appello principale – si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 1218 c.c., nonchè dei principi dettati dalle direttive europee”, sotto il profilo che, essendo la responsabilità dello Stato Italiano di tipo contrattuale, non competeva al ricorrente dimostrare che la scuola di specializzazione frequentata avesse le stesse caratteristiche delle scuole di specializzazione realizzate dopo l’adempimento delle direttive con il D.Lgs. n. 257 del 1991, particolarmente per l’impegno a tempo pieno, nonchè l’inesistenza di cause di incompatibilità, posto che l’inattuazione delle direttive comportava che eventuali attività incompatibili non fossero ancora interdette.

Esattamente il primo giudice aveva invece ritenuto che un accertamento concreto delle modalità di svolgimento del tirocinio fosse irrilevante, in quanto anche l’eventuale mancata effettuazione di attività medica sarebbe stata attribuibile all’inadempimento statuale. Comunque, con la produzione di cui al doc. n. 17 del fascicolo di primo grado, cioè la certificazione dell’Università “La sapienza” dell’essere stata la specializzazione conseguita con la sigla N.O. (Nuovo Ordinamento), evidenziava che essa era stata conseguita in conformità alla disciplina comunitaria recepita con il D.Lgs. n. 257 del 1991.

p. 2. Il primo motivo è fondato, in quanto, sulla base di decisioni di questa Corte sopravvenute alla proposizione del ricorso, il termine di prescrizione della pretesa del ricorrente, qualificata nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9147 del 2009 (successiva alla sentenza impugnata), non risulta maturato per ragioni diverse da quelle prospettate con il motivo.

Con le sentenze (sostanzialmente gemelle) nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, ai principi affermati dalle quale – peraltro seguiti dalle altre sentenze su questioni simili successivamente depositate e relative a ricorsi decisi nella stessa udienza del 18 aprile 2011 – si intende dare continuità, è stato ritenuto quanto segue.

Nelle dette decisioni si è anzitutto inteso condividere l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte circa la natura dell’azione esercitata per pretese come quella del ricorrente e circa il termine di prescrizione applicabile. Tale insegnamento, non potuto considerare dalla sentenza impugnata, ha espresso il seguente principio di diritto: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione”.

Ribadendo tale principio di diritto le citate sentenze “gemelle” hanno precisato che “il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c.”.

p. 2.1. In secondo luogo, sulla base di un’ampia ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria a partire dalla nota sentenza sul caso Emmott, sono stati sanciti i seguenti principi di diritto: “la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di azione risarcitoria di diritto interno, da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica nell’attribuire ai singoli diritti, ma non self-executing, evidenzia conclusioni certe nel senso: a) la regolamentazione delle modalità, anche quoad termini di decadenza o prescrizione, dell’azione risarcitoria da inadempimento di direttiva attributiva di diritti ai singoli compete agli ordinamenti interni;

b) in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri, che dev’essere ispirata ai principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale può ricercare analogicamente la regolamentazione dell’azione, ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline di azioni già regolate dall’ordinamento, purchè esse rispettino i principi suddetti e, particolarmente, non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l’azione; c) l’applicazione di un termine di prescrizione che così ne risulti, cioè che derivi dal riferimento che il giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione, è possibile comunque solo se essa può considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale apprezzamento; d) l’eventuale termine di prescrizione può decorrere anche prima della corretta trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, se il danno, anche solo in parte (è questo il significato del riferimento ai “primi effetti lesivi” contenuto nella sentenza nella sentenza Danske Slagterier) per questo soggetto si è verificato anteriormente; e) l’applicazione del termine di prescrizione decennale, della quale sopra si è data giustificazione, ove sia apprezzata sotto il profilo della prevedibilità da parte dei soggetti interessati, appare prevedibile, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale (di cui all’art. 2946 c.c.) è quello generale e certamente più favorevole rispetto ai termini speciali, più brevi. Risponde, quindi, al principio comunitario di effettività”.

p. 2.2. La sentenza n. 17868 del 2011, deliberata sempre nella udienza del 18 aprile 2011, ma depositata il 31 agosto successivo, ha precisato, inoltre, che la ricostruzione dello stato della giurisprudenza comunitaria fatta dalle citate sentenze gemelle risultava conforme a quanto, successivamente al loro deposito, aveva deliberato la Corte di Giustizia con la sentenza 19 maggio 2011, resa sulla causa C-452, su un rinvio pregiudiziale simile a quello richiesto dal ricorrente, operato dal Tribunale di Firenze (e considerato dalla dette sentenze, le quali avevano escluso, invece, ch’esso fosse necessario ed erano state, peraltro, depositate senza che le parti avessero fatto presente l’imminenza della discussione davanti a quella Corte il 19 maggio 2011 ed in situazione nella quale nel sito della Corte di Giustizia non risultava all’epoca della camera di consiglio e del deposito delle decisioni la calendarizzazione dell’udienza).

p. 2.3. Le citate sentenze gemelle e le altre che vi si sono accodate, dopo la ricognizione della giurisprudenza comunitaria e le conclusioni sulle sue implicazioni, hanno, quindi, affrontato il tema del dies a quo del termine prescrizionale e sono pervenute all’affermazione del seguente principio di diritto: “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11”.

p. 2.4. Va considerato che nella specie il ricorrente ha seguito un corso di specializzazione che in parte si è svolto nella vigenza del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Si tratta a questo punto di stabilire se i principi sopra richiamati siano applicabili alla sua situazione per tutta la durata del corso di specializzazione oppure lo siano solo per il periodo che non si colloca sotto la vigenza del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Ora, ai sensi dell’art. 8, comma 2, di tale D.Lgs., le disposizioni di cui all’art. 6 di esso, che aveva attuato tardivamente il diritto comunitario in parte qua le disposizioni del decreto si applicavano a decorrere dall’anno accademico 1991-92, il che comportava che esse fossero applicabili soltanto agli specializzandi che avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico de quo e non anche, sia pure per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs., a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima di quell’anno accademico e non l’avessero ancora terminata. In pratica la situazione di costoro rimase priva di disciplina statuale attuativa del diritto comunitario non diversamente da quella degli specializzandi che avessero frequentato corsi terminati nell’anno accademico 1990-1991.

Ne deriva che il principio di diritto di cui sopra va così riespresso: “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11”.

Ciò chiarito, l’applicazione di questo principio comporta la cassazione della sentenza impugnata, perchè la prescrizione decennale del diritto fatto valere dal ricorrente e qualificato nei termini risultanti dalla ricordata giurisprudenza non era ancora maturata al momento dell’introduzione della domanda giudiziale.

Inoltre, anche riguardo all’anno accademico 1994-1995 la pretesa del ricorrente va ricondotta sempre al diritto al risarcimento del danno di natura contrattuale nei termini di cui alla ricordata giurisprudenza.

p. 3. Il secondo motivo, una volta qualificato il diritto di cui si discorre nei termini indicati, resta assorbito, ammesso che la parte della sentenza impugnata necessitasse di impugnazione: il legittimato passivo alla pretesa è lo Stato Italiano, che è qui rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. La presenza in causa degli altri Ministeri, essendo essi articolazioni del Governo, è sempre riferibile comunque allo Stato Italiano ed avrebbe potuto dare luogo solo all’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 260 del 1958, art. 4, come ritenuto in una delle sentenze “gemelle”, cioè Cass. n. 10814 del 2011.

p. 4. Il terzo motivo dev’essere accolto sulla base di quanto qui si è ritenuto circa la qualificazione della pretesa del ricorrente sempre nel senso indicato dalla ricordata giurisprudenza sulla scia delle Sezioni Unite e ribadito con il principio di diritto sopra riespresso: erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto, infatti, che per l’anno accademico 1994-1995 la pretesa del ricorrente fosse esercitabile direttamente invocando – se mal non si comprende la motivazione – la disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che dovevano essere rispettate le sue condizioni.

p. 4.1. Peraltro, la disponenda cassazione con rinvio e l’ambiguità della motivazione (che potrebbe sottendere il convincimento della sentenza impugnata che anche per gli anni precedenti il diritto del ricorrente avrebbe dovuto esigere, ove non fosse stata erroneamente applicata la prescrizione, la dimostrazione delle circostanze la cui mancata prova è stata imputata al ricorrente a proposito dell’anno accademico 1994-1995), suggerisce, al fine di evitare che il giudice del rinvio, nel procedere alla decisione della controversia sulla base della qualificazione del diritto oggetto della lite qui ritenuta valida, conforme a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 ed alla ricordata giurisprudenza di cui alle sentenze “gemelle”, reiteri le stesse valutazioni censurate con il terzo motivo a proposito di essa, il Collegio ritiene necessario ed opportuno, a fini di nomofilachia, precisare le linee sulla base delle quali il giudice di rinvio dovrà procedere nel l’individuare quello che le Sezioni Unite hanno riconosciuto come danno originante da una responsabilità contrattuale (nel senso precisato dalle citate sentenze “gemelle” di questa Sezione) per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato di adempiere le direttive comunitarie sufficientemente specifiche – come nella specie – da individuare una posizione di diritto dei singoli.

In proposito è necessario chiarire quanto segue:

a) il danno del singolo che lo Stato è tenuto a risarcire ha come fatto costitutivo la sussumibilità della sua posizione nell’ambito di quelle riguardo alle quali doveva avvenire l’adempimento delle direttive comunitarie di cui trattasi;

b) le direttive di cui trattasi e segnatamente quella ed. di coordinamento, cioè la direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE nei suoi art. 2, n. 1 e art. 3, corredati del relativo allegato, imponevano allo Stato Italiano, in relazione alle specializzazioni contemplate nell’elenco dell’art. 5, n. 2 e 7, n. 2 della direttiva c.d. di riconoscimento (direttiva 75/362/CEE) – rispettivamente concernenti le specializzazioni che erano comuni a tutti gli Stati membri e quelle comuni a due o più fra di essi – di assicurare lo svolgimento del corso di specializzazione secondo quanto previsto in detti art. 2, n. 1 e art. 3 e nel relativo allegato, che constava di un punto 1, concernente la formazione a tempo pieno e di un punto 2, riguardante la formazione a tempo parziale;

c) i corsi di specializzazione ricadenti nei citati art. 5, n. 2 e art. 7, n. 2, a seguito della scadenza del termine di adempimento delle direttive (31 dicembre 1982) potevano, dunque, essere conformi al diritto comunitario soltanto se organizzati in uno dei due modi indicati nell’allegato;

d) ne discende che i medici iscritti ai corsi di specializzazione dall’anno 1983-84, la cui specializzazione ricadeva negli elenchi di cui a quelle norme, non essendo state le direttive adempiute, si vennero a trovare tutti, per il sol fatto della frequenza dei corsi, in una situazione nella quale venivano disconosciuti i diritti che loro sarebbero spettati per effetto dell’adempimento statuale e, quindi, in una posizione tale da risentire il danno derivante dalla loro mancata acquisizione;

e) i diritti disconosciuti erano rappresentati, sia dal non poter conseguire il diploma in modo certificato ai fini comunitari (e, quindi, in modo da poterlo utilizzare in ambito comunitario fuori dall’Italia), sia – per quello che qui interessa dalla negazione dell’adeguata remunerazione, prevista tanto per il caso di formazione a tempo pieno, quanto per il caso di formazione a tempo parziale, rispettivamente dall’ultimo inciso del comma 2 del punto 1 e dal comma 3 del punto 2 dell’allegato;

f) la negazione di tali diritti per l’inadempimento statuale ha determinato l’obbligo risarcitorio contrattuale ex lege dello Stato Italiano;

g) tale negazione si configura come danno evento conseguente all’inadempimento delle direttive, nel senso che si tratta di una perdita sofferta dagli specializzandi, i quali, se l’adempimento vi fosse stato avrebbero potuto seguire i corsi di specializzazione organizzati nei termini voluti dal diritto comunitario e conseguire i suddetti diritti;

h) è da tale evento dannoso, del quale lo Stato Italiano è tenuto a rispondere a prescindere da colpa (come affermarono le Sezioni Unite nella sentenza n. 9147 del 2009), che da luogo all’obbligo risarcitorio di natura contrattuale (nel senso indicato dalle sentenze “gemelle”).

4.2. Ora, rimanendo sul piano della lesione del diritto alla consecuzione dell’adeguata remunerazione, lo specializzando che azionava l’obbligo risarcitorio doveva dimostrare esclusivamente di avere frequentato – con iscrizione collocatesi a far tempo dall’anno accademico 1983-1984 fino a quello 1990-1991 – un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e, quindi, rientrante nell’elenco di cui al citato art. 5, n. 2, o ad almeno due o più fra essi e, quindi, rientrante nell’elenco di cui al citato art. 7, n. 2. Poichè la frequenza di tali corsi in mancanza dell’adeguamento alle direttive si concretava nella impossibilità di conseguire l’adeguata remunerazione, egli, nell’individuare e provare la pretesa risarcitoria conseguente all’inadempimento statuale non aveva altro onere che dimostrare detta frequenza. Essa, congiunta all’inadempimento statuale per come sopra indicato, integrava i fatti costituivi dell’obbligo risarcitorio dello Stato nei termini indicati dalla sentenza n. 9147 del 2009 e, quindi, della relativa domanda.

Viceversa, il concreto svolgimento del corso di specializzazione, secondo modalità di fatto corrispondenti al tempo pieno nei termini indicati dal comma 2 del punto 1 dell’allegato oppure secondo modalità corrispondenti al tempo ridotto nei termini indicati al comma 1 del punto 2, non poteva assurgere a fatto costitutivo dell’obbligo risarcitorio, per l’assorbente ragione che l’obbligo risarcitorio discende dal non avere provveduto lo Stato italiano ad organizzare in iure i corsi di specializzazione secondo l’una o l’altra modalità. Onde, non si comprende come ad una situazione di fatto, quella relativa allo svolgimento concreto del corso di specializzazione, si possa attribuire il valore di fatto costitutivo dell’obbligo risarcitorio e, quindi, del relativo diritto.

La frequenza in concreto di un corso di specializzazione con modalità non riconducibili nè a quelle a tempo pieno nè a quelle a tempo ridotto, d’altro canto, non potrebbe assumere nemmeno il valore di fatto impeditivo dell’insorgenza del diritto al risarcimento del danno, per l’assorbente ragione che essa di norma dipenderebbe da un fatto addebitabile allo Stato, il quale, in relazione al concreto corso di specializzazione di cui si tratti, non aveva assicurato lo svolgimento o secondo la modalità a tempo pieno o secondo la modalità a tempo parziale. Al riguardo va rilevato che fino all’entrata in vigore della riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 le università erano enti statali e successivamente competeva allo Stato legislatore dettare le regole interne di adeguamento alle note direttive. Si potrebbe semmai ipotizzare che, qualora lo svolgimento del corso di specializzazione fosse stato organizzato in concreto – secondo la legislazione vigente all’epoca – in modo tale da consentire allo specializzando di seguirlo o con modalità a tempo pieno o con modalità a tempo parziale o con modalità minori rispetto anche a quest’ultimo, l’avere lo specializzando scelto di seguirlo secondo la terza opzione concessa potrebbe assumere il carattere di fatto impeditivo dell’insorgenza del diritto al risarcimento.

Anche se occorrerebbe valutare che tale scelta sarebbe stata resa possibile proprio a cagione dell’inadempimento statuale all’obbligo di organizzare i corsi secondo le modalità a tempo pieno o parziale.

Poichè per tali corsi erano obbligatorie modalità organizzative a tempo pieno o a tempo parziale con adeguata remunerazione l’obbligo risarcitorio si ricollega, infatti, al non averle assicurate. Lo Stato risponde, cioè, proprio per non averle assicurate.

Ne deriva che allo specializzando attore che fa valere la pretesa all’adempimento dell’obbligo statuale ex lege di risarcire il danno da mancata attuazione delle direttive competeva e compete solo dimostrare di trovarsi in una situazione rispetto alla quale la direttiva doveva essere adempiuta e tale situazione, rappresentante il fatto costitutivo del danno da lui lamentato (perdita dei diritti che gli sarebbero spettati nel caso di adempimento della direttiva), inteso nel senso di C.d. danno evento, è data dalla mera frequenza di un corso ricadente nei due elenchi.

Le concrete modalità di svolgimento del corso potrebbero, in realtà, venire in rilievo solo quali circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, nel senso che quest’ultimo non può essere riconosciuto nella stessa misura allo specializzando che frequentò un corso con modalità simili a quelle a tempo pieno e ad uno specializzando che lo frequentò con modalità simili a quelle tempo parziale o addirittura minori rispetto a queste ultime. Ma ciò solo se la scelta dell’una piuttosto che dell’altra opzione sia dipesa dallo specializzando, che, avendo possibilità di optare per l’una o per l’altra in relazione alla circostanza che il corso era organizzato con due modalità, abbia preferito l’opzione a tempo parziale anzichè quella a tempo pieno. Se invece il corso era organizzato solo con modalità in fatto corrispondenti al tempo parziale, la negazione della possibilità di scelta evidenzia che lo specializzando perse – in ragione dell’inadempimento statuale – il diritto alla frequenza del corso a tempo pieno e, quindi, le corrispondenti utilità, in primis la remunerazione adeguata al tempo pieno.

Le circostanze relative allo svolgimento in concreto del corso saranno, però, deducibili e dimostrabili al fine di determinare il danno risarcibile dallo Stato, tenuto conto che l’organizzazione del corso di specializzazione seguito dallo specializzando era all’epoca dipendente in astratto dallo stato della legislazione statuale non rispettosa del diritto comunitario ed in concreto dalla scelta seguita nell’organizzazione del corso dalla singola università.

p. 4.3. Da quanto osservato consegue che il giudice di rinvio non potrà, come ha fatto la Corte d’appello nella sentenza impugnata – sia pure nella prospettiva della qualificazione dell’azione come diretta a rivendicare la diretta attribuzione dei benefici del D.Lgs. n. 257 del 1991 – addebitare al ricorrente di non avere provato le modalità di svolgimento del corso e comunque la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.

p. 5. In base alle complessive considerazioni svolte sono accolti il primo ed il terzo motivo. Il secondo è dichiarato assorbito.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio ad altra sezione delle Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione.

Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA