Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24816 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8228-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIANA, 53, presso lo studio dell’avvocato STRANO ANTONINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRAGAPANI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5861/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. S.M.C., proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma e ricompresa nella microzona 5 – Prati, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 che attribuiva all’immobile una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale,

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l’avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto la notifica dell’appello, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia Nexive spa, prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 57, comma 1, era da considerarsi inesistente e l’appello non era stato notificato al Comune di Roma Capitale che aveva partecipato al giudizio di primo grado.

4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. Si è costituito il contribuente depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.

1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell’appellato

1.3 Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 332 c.p.c. in relazione alla L. 311 del 2014, art. 1, comma 335 in quanto unico soggetto legittimato a contraddire era l’Agenzia delle Entrate.

I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati

2. In materia di validità della notificazione a mezzo operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017” “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (cfr. Cass. nr 299/2020)

2.1 Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

2.2 A tal fine è stata disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, nel quale non è dato rinvenire alcuna documentazione relativa alla notifica dell’impugnazione.

2.3 Manca quindi in atti una valida attestazione relativa alla data in cui l’appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L’appello è dunque inammissibile per tardività.

2.4 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

3. Il terzo motivo rimane assorbito.

4. Va disposta la compensazione delle spese essendosi la giurisprudenza consolidata solo di recente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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