Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24816 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29065-2016 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA VETRINA

28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentato

e difeso dagli avvocati STEFANO VENUTI PELLEGRINO, MAURIZIO NUNZIO

SIGNORELLO;

– ricorrente –

contro

B.D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

BALENIERE 92, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE JULIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO BELLAFIORE, GUIDO

CACOPARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA; udito il P.M. in persona

del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso ed in sub,ordine rimessione

sezioni Unite;

udito l’Avvocato Tiberio SARAGO’ con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VENUTI Pellegrino Stefano, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 6.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo, quale giudice di rinvio a seguito di pronuncia delle sezioni unite n. 22755/2009, decidendo sul gravame proposto da Bo.Ro. avverso la decisione di primo grado (Tribunale di Marsala n. 484/1999), in riforma della stessa, ha dichiarato che la Bo. ha acquistato unitamente a B.P. la proprietà indivisa dell’appartamento in (OMISSIS), in forza dell’atto per notaio L.F. (OMISSIS) rep. (OMISSIS); ha poi annullato l’atto di compravendita per notaio C. del (OMISSIS) tra il B. e il terzo acquirente P., che ha condannato al rilascio. Secondo la Corte di rinvio, al momento dell’acquisto della abitazione il terzo acquirente non poteva ritenersi in buona fede sulla destinazione dell’immobile ad ufficio, dovendosi presumere che avesse previamente visionato l’immobile rendendosi conto che si trattava di una abitazione coniugale e non di studio professionale.

2 Contro tale pronuncia il P. ricorre per cassazione con unico motivo.

Resiste con controricorso B.D.A..

La causa è stata avviata alla trattazione camerale e la controricorrente ha depositato una memoria. Con ordinanza interlocutoria il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza, non ravvisandosi le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c..

La controricorrente ha depositato altra memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2729 c.c. e art. 1147 c.c., comma 3: osserva il ricorrente che l’art. 2729 c.c. richiede oltre la requisito della gravità e precisione anche la concordanza e, conseguentemente, richiede una molteplicità di elementi presuntivi che univocamente e all’unisono conducano da più fatti noti ad un unico fatto ignoto, senza potere condurre dai medesimi fatti a risultati contrastanti. La Corte d’Appello invece ha considerato unicamente il fatto che l’acquisto di un immobile implica l’accertamento de visu delle sue condizioni prima di addivenire alla stipula del contratto. Rileva che nel caso in esame l’immobile risultava accatastato con categoria A/10 (Ufficio) e che la attività professionale del B. era stata esercitata negli anni precedenti presso l’immobile, successivamente adibito dai coniugi B. – Bo. ad abitazione coniugale, senza che tale condotta avrebbe potuto inficiare lo stato giuridico dell’immobile nè invalidarne il titolo di proprietà.

Il motivo è infondato.

E’ opportuno premettere che la vicenda giudiziaria nasce con la domanda, proposta da Bo.Ro. contro l’ex coniuge B.P. e P.N., tendente ad ottenere innanzitutto la dichiarazione di simulazione dell’atto di acquisto dell’appartamento in (OMISSIS) (perchè destinato non già ad attività professionale del marito, ma a casa coniugale e come tale compreso nella comunione legale) e quindi l’annullamento del successivo atto di trasferimento del (OMISSIS) con cui il solo marito aveva trasferito il bene comune al P. nei cui confronti è stata altresì proposta domanda di rilascio.

La sentenza di appello n. 288 del 2005 (favorevole alla Bo.) è stata però cassata dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 22755/2009) in parziale accoglimento del ricorso del compratore P..

Hanno ritenuto le sezioni unite che il sopravvenuto accertamento dell’appartenenza anche a Bo.Ro. del bene acquistato da P.N. poteva essere opposto al compratore solo qualora si fosse dimostrato che egli non era in buona fede ai sensi e per gli effetti dell’art. 1445 c.c., posto che l’atto di trasferimento dal B. al P. era stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di annullamento del contratto proposta nel 1996 dalla Bo. (questione della quale la corte d’appello non si era occupata affatto).

Così ricostruiti i termini della vicenda, la questione di diritto posta con il presente ricorso consiste nello stabilire se il giudizio presuntivo richieda necessariamente una pluralità di elementi o se il convincimento del giudice di merito possa fondarsi anche su un unico elemento.

Nel panorama giurisprudenziale di questa Corte, salvo qualche diverso precedente rimasto isolato (Sez. 2, Sentenza n. 26331 del 31/10/2008 Rv. 605531), si registra come assolutamente predominante l’orientamento meno rigoroso, secondo cui gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (v. tra le tante, a parte le risalenti Sez. 2, Sentenza n. 4406 del 04/05/1999 Rv. 525971 e prima ancora, Sez. 2, Sentenza n. 792 del 08/03/1958 Rv. 880657; Sez. L, Sentenza n. 671 del 24/01/1983 Rv. 425412; Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 21/05/1984 Rv. 435147; più di recente, sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 Rv. 600283; Sez. 1, Sentenza n. 6621 del 2015 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 13366 del 2015 non massimata; Sez. L, Sentenza n. 12886 del 2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009 Rv. 609153; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014 Rv. 629325; Sez. 5 – Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017 Rv. 646681; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12656 del 2014 non massimata; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3276 del 12/02/2018 Rv. 647114).

Il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento maggioritario perchè, come più volte sottolineato in giurisprudenza, il requisito della concordanza concerne esclusivamente l’eventualità del concorso di più circostanze presuntive e peraltro, ai fini di un’idonea valutazione presuntiva, non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un rapporto di assoluta imprescindibilità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente plausibile in base a valutazione probabilistica (cfr. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 8484 del 2009 cit.; Cass. 16993/07 cit., Cass. 914/99).

Sulla scorta di tali principi, si rivela allora del tutto immune da censure il ragionamento del giudice di rinvio che, per escludere la buona fede del terzo acquirente, si è basato, sì, su un unico elemento presuntivo, ma su un elemento ritenuto però grave e preciso: la preventiva verifica, che di regola un compratore di media agiatezza quale il P. – compie in ordine alle condizioni dell’immobile. E da tale elemento ha fatto discendere la prova del fatto ignoto, cioè la consapevolezza da parte del P., al momento della stipula, della destinazione del bene ad abitazione familiare, dato, questo, sempre secondo la Corte di rinvio, rimasto accertato in giudizio e non più controvertibile.

A fronte di un tale percorso argomentativo si oppone oggi una alternativa ricostruzione in fatto sottolineando la categoria catastale (A/10, ufficio) e il pregresso esercizio, da parte del B., di attività professionale nell’immobile, poi destinato ad abitazione coniugale, “senza quindi che tale condotta, avrebbe potuto inficiare lo status giuridico dell’immobile”.

Non considera però il ricorrente il principio generale di diritto oggi ribadito dal Collegio – secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito circa l’idoneità di elementi presuntivi a consentire le illazioni che ne discendono è sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizi logici o giuridici (Sez. 3 -, Sentenza n. 12002 del 16/05/2017 Rv. 644300; Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011 Rv. 620317; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009 Rv. 607382; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 4406/1999 cit.). E parimenti non considera che il vizio di motivazione non è neppure più denunziabile (v. art. 360 n. 5 nella versione più recente applicabile alla fattispecie): logica conseguenza è l’inevitabile rigetto del ricorso con addebito di ulteriori spese al ricorrente.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro. 4.200,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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