Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24815 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. III, 24/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/11/2011), n.24815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLOCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19917/2009 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, I MINISTERI DELLA SALUTE

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in

persona dei rispettivi Ministri p.t., L’UNIVERSITA’ degli Studi di

Genova, in persona del Rettore p.t., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

e contro

T.E. nato a (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

Nonchè da:

S.L. nato a (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ASIAGO 8/2, presso lo studio dell’avvocato VILLANI Ludovico

Ferdinando, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCONI ALBERTO;

– ricorrenti incidentali –

e contro

MINISTERO SALUTE, M.L. nato a (OMISSIS),

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, P.E. nato a

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA –

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), UNIVERSITA’

STUDI GENOVA, F.R. nato a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 700/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Genova propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Genova che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha affermato il diritto degli attori, medici, a percepire una adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione presso l’Università di Genova, “alle condizioni da verificarsi, e nella misura da determinarsi, nell’ulteriore corso del procedimento”.

Gli intimati B.M. ed altri resìstono con controricorso, illustrato da successiva memoria, proponendo tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali si dolgono del rigetto della loro eccezione di prescrizione quinquennale.

1.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando dal motivo, nè dalla sentenza, la data di proposizione della domanda da parte dei medici e quindi l’interesse dell’Amministrazione a sollevare l’eccezione.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della decisione in quanto avrebbe fatto diretta applicazione delle direttive comunitarie, omettendo inoltre di verificare l’effettiva frequenza dei corsi di specializzazione da parte degli attori.

2.1.- Il mezzo è, sotto tale ultimo profilo, infondato, in quanto la decisione impugnata, non definitiva, fa esplicita riserva di esaminare le questioni relative alle condizioni ed alla misura del diritto nel prosieguo del giudizio.

2.2.- Il mezzo è invece fondato quanto al primo profilo. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte de legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., SSUU 17 aprile 2009 n. 9147).

Nella liquidazione, in via necessariamente equitativa, dell’indennità per attività non antigiuridica (sul piano interno) dello Stato, il giudice di merito deve prendere le mosse, anche per evidenti ragioni di parità di trattamento, dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, liquidando la suddetta indennità, secondo i criteri indicati dalla legge, alla data di entrata in vigore di questa. Su detta indennità, dalla stessa data, decorreranno gli interessi corrispettivi, mentre l’eventuale maggior danno da svalutazione sarà dovuto soltanto dalla domanda giudiziale (o da un precedente atto di messa in mora), tenuto conto che, secondo la ricostruzione operata da questa Corte, il medico specializzato poteva sin dal 1999 agire nei confronti dello Stato e, se ciò non ha fatto, imputet sibi (art. 1227 cod. civ., comma 2).

3.- Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato viene dedotto il vizio della sentenza per non avere statuito che per essi ricorrenti incidentali la prescrizione non ha iniziato a decorrere prima della pubblicazione della legge n. 370 del 1999.

3.1.- Il mezzo è fondato. Premesso che dal controricorso si desume la data di notifica della citazione (31/10/03), va considerato che questa Corte ha dato continuità, con la sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011 (per le ragioni ivi diffusamente esposte, che in questa sede si richiamano e che il collegio condivide pienamente), all’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 9147 del 17 novembre 2009) riguardo alla durata decennale della prescrizione.

Nella stessa sentenza si precisano le ragioni per le quali il termine prescrizionale decorre dall’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 rendeva evidente che lo Stato non avrebbe più integralmente adempiuto all’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie.

4.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato viene dedotto il vizio della sentenza per non avere riconosciuto il diritto all’attribuzione della borsa di studio della L. n. 370 del 1999, ex art. 11.

4.1.- Il mezzo è assorbito dal parziale accoglimento del secondo motivo dell’amministrazione, così come è assorbito il terzo motivo, con il quale i ricorrenti incidentali si dolgono del mancato accoglimento della domanda subordinata risarcitoria.

5.- Accolto il secondo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, ed il primo motivo dell’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova, che farà applicazione dei principi di diritto enunciati sub 2.2.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo del principale, rigettato nel resto, ed il primo motivo dell’incidentale, assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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