Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24815 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5181-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRES CHIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Z.C., G.M. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI

MANGILI, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO PAGANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3875/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della Tres chic srl e di G.M. e Z.C. emesso sulla base di studi di settore. La CTR ha ritenuto che l’ufficio non aveva fornito alcuna giustificazione teorica della possibile applicazione della norma alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, cioè di come la fattispecie teorica sia sovrapponibile a quella concreta, ancora aggiungendo che lo studio di settore, ex se, è qualificabile come sola presunzione semplice,…carenze, cioè, della qualità di gravità, precisione e concordanza.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unica censura proposta l’Agenzia deduce la violazione del 6000/

art. 39, D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e sexies, art. 2697 c.c.

La censura è fondata, essendo questa Corte ferma nel ritenere che i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d. Tale accertamento deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato. Per converso, all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (v. Cass. n. 3415/2015).

Orbene, nella fattispecie, ancorchè il contribuente avesse risposto all’invito dell’Ufficio impositivo al contraddittorio, i giudici d’appello si sono limitati a ritenere inidoneo lo strumento parametrico a fondare l’accertamento senza vagliare, nel concreto, le prove offerte dal contribuente in sede di contraddittorio unitamente agli elementi contrari esposti dall’ufficio, negando in tal modo erroneamente la legittimità dell’accertamento emesso sulla sola base dello studio di settore.

La sentenza impugnata è quindi incorsa nel prospettato vizio e, pertanto, la stessa va cassata con invio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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