Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24815 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38282-2019 proposto da:

PRALEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli

avvocati SARTORI MATTIA, PACE FABIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2017/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Praleo s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2017/13/2019, depositata il 9 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso di pagamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2015, relativamente alla Tari relativa ad un’autorimessa di due piani.

Il Comune di Milano è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'”omessa e/o apparente motivazione (…) ovvero (…) l’omessa pronuncia in ordine alle ragioni per le quali la contribuente non abbia prodotto alcuna prova diretta a sostenere la tesi dell’inidoneità in concreto dell’immobile tassato a produrre rifiuti”.

Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

Innanzitutto la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, senza gradazione, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili diversi ed incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470). Invero, si tratta di censure ontologicamente non distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, se non tramite un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Infatti, l’apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 si verifica nel caso in cui essa “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale. L’omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. consiste invece nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26764 del 21/10/2019, in motivazione).

Inoltre, ferma restando l’inammissibilità derivante dalla proposizione di plurimi motivi coacervati, come questa Corte ha già chiarito, “Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata “(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26764 del 21/10/2019).

Nel caso di specie, la ricorrente, qualora pure avesse inteso sostenere che la documentazione istruttoria, alla quale fa riferimento nel ricorso, fosse idonea a dimostrare circostanze, decisive, che la CTR abbia omesso di esaminare, avrebbe allora dovuto proporre il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non risulta formulato.

Inoltre, fermo quanto premesso in ordine alla sua inammissibilità, il motivo è comunque anche infondato.

Infatti, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, la CTR ha ampiamente argomentato, in fatto ed in diritto, il percorso logico-giuridico sul quale ha basato la ratio decidendi, attribuendo alla contribuente l’onere di allegare e provare le situazioni di fatto che possano giustificare le deroghe e le riduzioni dell’imposizione, fondata sulla disponibilità dell’area in questione, e specificando che anche la stabile destinazione all’uso di parcheggio non esclude la presunzione che si tratti di zona produttiva di rifiuti, in quanto frequentata da persone. La stessa CTR ha poi escluso che, nei giudizi di merito, la contribuente avesse fornito prova della non attitudine dell’area controversa a produrre rifiuti.

La motivazione che correda la sentenza impugnata non è quindi inferiore al necessario “minimo costituzionale” e non integra alcuna delle predette patologie che ne possano determinare la sostanziale inesistenza.

Sempre fermo quanto sinora premesso in ordine all’inammissibilità del motivo, esso neppure è fondato in ordine alla pretesa omissione di pronuncia, essendosi invece la CTR pronunciata esplicitamente sulla questione dell’attitudine dell’area a produrre rifiuti e ad essere sottoposta all’imposizione, anche con riferimento alla mancata prova del contrario da parte della contribuente.

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62; degli artt. 115 e 167 c.p.c.; e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR “ritenuto che la denuncia presentata nel 1993 e la successiva dichiarazione di variazione del 2014 siano titoli giuridici idonei a legittimare la riscossione, nonostante la contestuale presentazione nell’anno 2014 di istanza di autotutela affermante l’insuscettibilità dell’autorimessa di produrre rifiuti e nonostante la deduzione in atti della prova circa l’inidoneità in concreto dell’autorimessa a produrre rifiuti”.

Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Inoltre “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Nel caso di specie, come risulta dal corpo dell’intero motivo, la ricorrente contesta, nella sostanza, la valutazione fatta in merito dal giudice a quo il quale, nella motivazione ha prima espressamente dato atto della documentazione prodotta nell’istruttoria, soprattutto dalla contribuente (passim, ed in particolare nei primi quattro periodi di pag. 3 e nel settimo di pag. 4) e poi l’ha ritenuta inidonea a dare la prova che l’area non avesse attitudine alla produzione di rifiuti.

Si tratta di una censura che, attingendo il merito, non è ammissibile in questa sede di legittimità (esulando peraltro anche i ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non proposto comunque nel caso di specie).

3.Solo per completezza, è opportuno ricordare che è comunque conforme all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte l’affermazione della CTR che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019, con riferimento ad autorimessa; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4961 del 02/03/2018, relativamente ai garage siti all’interno di locali, in quanto producono rifiuti apprezzabili; e non costituiscono, a differenza delle autorimesse scoperte esterne, pertinenze dell’abitazione, automaticamente escluse dalla tassa; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, che ha cassato la decisione di merito con cui era stato escluso l’assoggettamento al tributo in considerazione della mera destinazione dell’immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell’improduttività di rifiuti; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2202 del 31/01/2011).

4.Infine, per quanto qui possa rilevare, si deve sottolineare che i precedenti di legittimità pronunciati tra le stesse parti e prodotti dalla ricorrente in allegato alla memoria, relativi ad annualità diverse della medesima imposizione, anche laddove avessero per oggetto il medesimo immobile (dato oggettivo non immediatamente ricavabile dalla lettura delle sole ordinanze prodotte), non consentirebbero comunque di ipotizzare alcun eventuale effetto di giudicato esterno sulla fattispecie qui sub iudice, poiché hanno accolto i ricorsi della contribuente, cassando le relative sentenze con rinvio alla CTR, per omessa pronuncia, ovvero per un vizio processuale che non trascende i giudizi in cui è stato rilevato e le sentenze impugnate che in essi sono state cassate.

5.Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato l’ente territoriale controricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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