Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24815 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 15/03/2018, dep. 09/10/2018), n.24815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5344-2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Federico Confalonieri 1, presso lo studio dell’avvocato Mauro

Marchione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Besca;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 958/2012 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 27/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla citazione notificata nel 2004 dall’avv. B.A. alla signora D.P.G. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 9.132,240 oltre accessori di legge, per l’attività professionale svolta in favore della convenuta;

– a conclusione dei giudizi di merito la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento della eccezione di parte convenuta, era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda attorea;

– in particolare, il giudice del gravame affermava, a sostegno della conferma della pronuncia in rito adottata dal Tribunale,

che ove sia pacifico il conferimento del mandato, il credito dell’avvocato per prestazioni giudiziali non può essere azionato con la citazione di cui agli artt. 163 c.p.c. e ss. cui segua un procedimento con una sentenza appellabile;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’avv. B.A., tempestivamente notificato il 26/02/2013, sulla base di due motivi;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva; considerato che:

– il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 quale violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28 per avere la sentenza impugnata escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione, è fondato; infatti, prima della riforma introdotta con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 (entrato in vigore il 16 settembre 2011), e sulla cui esatta portata si rimanda alla pronuncia delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 4485/2018, non era precluso all’avvocato il ricorso al rito ordinario per il recupero del proprio credito verso il cliente, essendo pacificamente riconosciuta l’esperibilità del rito ordinario di cognizione;

– in particolare a pagina 14 della sentenza citata Cass. SS. UU. n. 4885/2018 sub al) si precisa come l’ammissibilità sia riconosciuta sin dalla pronuncia della Cassazione n. 152/1966;

– sempre secondo il regime precedente al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 nel caso di insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 perche è contestato il rapporto di clientela ovvero il credito vantato, si era espressamente esclusa la praticabilità della speciale procedura di cui alla L. n. 794 del 1942 a favore del rito ordinario (cfr. Cass. sentenza 20/08/2001, n. 11346; id. sentenza 13/2/1996 n. 1084; id. sentenza 3/12/1996, n. 10770);

– il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per nullità del sentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 281 octies c.p.c. per non aver il giudice monocratico, una volta ritenuta la non esperibilità del rito ordinario, rimesso la causa avanti al Tribunale in composizione collegiale secondo la previsione dell’art. 281 octies c.p.c., salvo il successivo mutamento del rito, appare assorbito nell’accoglimento del primo motivo;

– il ricorso va quindi accolto con riguardo al primo motivo e la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese, la quale procederà alla trattazione con il rito ordinario ai sensi degli artt. 163 c.p.c. e ss..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riguardo al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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