Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24814 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. III, 24/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/11/2011), n.24814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18861/2009 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS) in persona del

Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– ricorrente –

contro

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAZZON GIOVANNI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/03/2009, R.G.N. 3689/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI MAZZON;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che la ha condannata a pagare, in favore di L.A., medico, la somma di Euro 6.713,94, oltre interessi legali dalla domanda, per ogni anno del corso di specializzazione frequentato.

L.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe riformato la sentenza, in tema di prescrizione, per motivi diversi da quelli posti a base dell’appello.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Va infatti considerato che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il giudice non è vincolato dalla prospettazione delle parti. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole che, secondo la Corte di appello, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 invece che de precedente D.Lgs. n. 257 del 1991.

3.1.- Anche il secondo motivo è infondato.

Va infatti ricordato, quanto alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzati, che questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

4.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della omissione, da parte della Corte di appello, della dovuta verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla L. n. 370 del 1999.

4.1.- Il terzo motivo è infondato. A parte che, nel quesito di diritto, peraltro unico per entrambi i vizi, si fa riferimento non alla legge n. 370 del 1999, dedotta nel motivo, ma al D.Lgs. n. 257 del 1991, in ogni caso appare decisivo il rilievo che la vicenda è stata ricondotta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 17 aprile 2009, n. 9147) nell’alveo della responsabilità contrattuale, intesa in senso ampio. Lo specializzando non deve dunque provare altro che la frequenza di una scuola di specializzazione, gravando sul debitore l’onere di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto, tenuto anche conto che l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva era una delle conseguente dell’inadempimento del legislatore italiano.

3.- Il ricorso va quindi rigettato. Si reputa equo compensare le spese in quanto la giurisprudenza citata è in gran parte successiva alla sua proposizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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