Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24814 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24814

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9377-2016 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DI BRINDISI, MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro e Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE SALENTINA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1730/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO

che il Ministero degli interni – Prefettura UTG di Brindisi ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi, depositata il 14 ottobre 2015, che ha accolto l’appello proposto da Immobiliare Salentina s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace di Ostuni del 3 giugno 2010, e per l’effetto ha annullato il verbale di contestazione di infrazione stradale, elevata opposto dalla società;

che il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di estinzione della pretesa sanzionatoria, per avvenuto decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 201 C.d.S., sul rilievo che il verbale di contestazione era stato notificato alla società il 9 dicembre 2009, e cioè dopo 155 giorni dalla data della presunta violazione;

che era irrilevante, secondo il Tribunale, la circostanza che il verbale era stato presentato all’ufficio postale per la notifica in data 16 novembre 2009, essendo inapplicabile al termine previsto dall’art. 201 C.d.S., di natura amministrativa e non processuale, il principio per cui il termine di notificazione decorre, per il notificante, dalla data di spedizione dell’atto, e per il destinatario dalla data di ricezione;

che il Ministero ricorrente denuncia la violazione dell’art. 201 C.d.S., assumendo la natura processuale del termine ivi previsto, e l’applicabilità delle norme processuali civili e sulla notificazione a mezzo posta al procedimento di notificazione in oggetto;

che Immobiliare Salentina srl non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso;

che il Collegio ritiene che non sussista l’evidenza decisoria, e dispone ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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