Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24814 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24814
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29580-2014 proposto da:
D.M.S., elettivamente in ROMA, VIA FEDERICO LESI
21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI,
rappresentata e difesa, dall’avvocato GIORGIO ASSENZA;
– ricorrente –
contro
S.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO
ALESSANDRO MODICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107/2013 del TRIBUNALE di GELA, depositata il
18/02/2013, già oggetto di giudizio di impugnazione definito con
ordinanza n. 45/2014 della CORTE d’APPELLO di CALTANISSETTA,
deposita
l’8/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.
Fatto
Con citazione notificata il 25.3.2010 S.G. conveniva in giudizio M.S. contestando la autenticità del testamento olografo del (OMISSIS), pubblicato il (OMISSIS), con il quale la de cuius D.L.M. aveva istituito unica erede la figlia D.P.M.S., cosi revocando il precedente testamento olografo del (OMISSIS), pubblicato il (OMISSIS), con il quale l’attore era stato invece nominato erede.
La convenuta resisteva, opponendo l’inefficacia del testamento olografo del (OMISSIS) in quanto revocato dal successivo testamento in suo favore, redatto il (OMISSIS), di cui rilevava la piena validità ed efficacia.
Con la sentenza n. 107/2013 il Tribunale Gela ha dichiarato aperta la successione di D.L.M. sulla base del testamento olografo del (OMISSIS), pubblicato il (OMISSIS), ed ha dichiarato inopponibile all’attore il successivo testamento olografo.
La Corte d’Appello, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e art. 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla D.P.M., in quanto esso non aveva una ragionevole probabilità di accoglimento.
La D.P.M. proponeva ricorso avverso la sentenza n. 107/2013 del tribunale di Gela, affidandosi ad un motivo.
S.G. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo, articolato, motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la ricorrente non aveva proposto rituale istanza di verificazione del testamento olografo della madre, deducendo che mediante la costituzione in giudizio la stessa aveva univocamente manifestato l’intenzione di avvalersi del testamento, mentre dagli atti di causa erano facilmente rinvenibili le scritture di comparazione.
Il motivo è fondato e va accolto.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 16383/2017; 8272/2012). Orbene, nel caso di specie, la stessa posizione assunta nel giudizio di merito dalla odierna ricorrente diretta a far valere in giudizio efficacia e validità del testamento posteriore oggetto di disconoscimento implica, evidentemente, l’autenticità dello stesso.
Tale conclusione appare del resto conforme al più recente indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12307/2015, secondo cui grava su chi contesti la falsità di un testamento olografo l’onere di provarne la falsità, trattandosi di un’azione di accertamento negativo avente ad oggetto la negazione della qualità di erede, senza che sia necessario dar corso alla formale apertura di un procedimento incidentale, nè procedere all’assunzione di specifiche prove.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche le spese alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018