Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24812 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/10/2017),  n. 24812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7749-2015 proposto da:

D.P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIORGIO

FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA

DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, AGENZIA DELLE

ENTRATE, LA RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona dei Ministri e dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso l’ordinanza n. Ruolo 3796/2012 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa il 10/11/2014 il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Sirascusa rigettava il ricorso avverso il decreto di liquidazione delle spese legali proposto da D.P.D., in qualità di difensore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., ammesso al gratuito patrocinio, ritenendo congruo il compenso liquidato del Presidente della quinta sezione CIP di Siracusa.

D.P.D. propone ricorso in cassazione avverso la suddetta ordinanza formulando cinque motivi.

Le intimate amministrazioni scaduto il termine ex art. 370 c.p.c., hanno presentato “Atto di costituzione”.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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