Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24812 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37254-2019 proposto da:

L.M., L.E., D.G.M., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato CIROTTI VITTORIO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BROCCOLINI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2124/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

1. D.G.M., L.M. ed L.E. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2124/05/2018, depositata il 17 settembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma, che aveva accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi delle medesime contribuenti aventi ad oggetto, per quanto qui ancora d’interesse, gli avvisi d’accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate, relativamente all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2006, ha accertato in capo a ciascuna contribuente, disponibilità detenute all’estero e concorrenti alla formazione del reddito complessivo ai sensi del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito dalla L. 3 agosto 2009 n. 102.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Le contribuenti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che per concorde dichiarazione delle parti (pag. 3 ricorso; pag. 1 controricorso), il ricorso attinge la sentenza impugnata limitatamente ai capi con i quali essa si è pronunciata in ordine ai soli avvisi d’accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate, relativamente alli Irpef di cui all’anno d’imposta 2006, ha accertato in capo a ciascuna contribuente, disponibilità detenute all’estero e concorrenti alla formazione del reddito complessivo ai sensi del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito dalla L. 3 agosto 2009 n. 102.

2.Con il primo motivo, le contribuenti ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c..

Assumono infatti le ricorrenti che la motivazione resa dalla CTR sarebbe meramente apparente, e quindi inesistente, non indicando gli elementi dai quali ha tratto il convincimento circa la sussistenza di redditi in capo alle contribuenti.

Ritiene il Collegio, dissentendo dalla relativa proposta del relatore, che il motivo sia ammissibile e fondato.

Va, al riguardo, ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorché “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375 c.p.c.”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017).

Tanto premesso, riguardo all’ammissibilità, questa Corte ha avuto modo già di precisare che ” Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale.”(Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016).

Nel caso di specie, il motivo in questione sostiene proprio l’inesistenza, per mera apparenza, della motivazione della sentenza impugnata, alla quale imputa specificamente la genericità e l’astrattezza dell’unica argomentazione espressa, relativa all’irrilevanza probatoria delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, declinata in modo assoluto e senza puntuale riferimento ad alcun atto di causa. Ai fini della denunciata carenza assoluta di motivazione, e comunque del contenuto effettivamente astratto e generico della decisione impugnata, il ricorso, ed in particolare il primo motivo dello stesso, è dunque specifico a sufficienza.

Il motivo è inoltre fondato.

Infatti, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ebbene, le due uniche righe (“l’appello merita di essere accolto atteso che le dichiarazioni di terzi non possono assumere valenza probatoria nel processo tributario atteso che le prove testimoniali non sono ammesse”) nelle quali si sostanzia la parte effettivamente motiva della decisione – anche a prescindere dal contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte (secondo il quale le stesse dichiarazioni possono avere rilevanza indiziaria (cfr. Cass., ex plurimis)-rappresentano un affermazione totalmente astratta dalla fattispecie concreta e da eventuali risultanze istruttorie di merito, non altrimenti identificate, che non rende comprensibile realmente l’oggetto ed il contenuto del ragionamento decisorio adottato dalla CTR.

Va quindi accolto il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla CTR.

3.Resta invece assorbito il secondo motivo, con il quale le contribuenti ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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