Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24812 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21473/2014 R.G. proposto da:

B.O., C.R., rappresentati in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Mimola, con

domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello 25, presso lo studio

dell’avv. Francesco Prunas;

– ricorrenti –

contro

P.A.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Tito Codagnone, con

domicilio eletto in Roma, via Fregene 13, presso lo studio dell’avv.

Giuseppe D’Angelo;

– controricorrente –

avverso la ordinanza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 796,

depositata il 24 agosto 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 aprile 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di P.A.M., di reintegrazione nel possesso del passaggio esercitato attraverso una strada che attraversava il fondo dei resistenti B.O. e C.R., i quali hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza.

Il ricorso è proposto sulla base di due motivi cui la intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la corte di merito considerato le immagini satellitare allegate alla perizia di parte che comprovavo l’assenza della strada.

Il motivo è infondato.

Non si deduce un omesso esame di uno o più “fatti storici” secondo il testo attuale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma l’omissione è riferita in via diretta a elementi istruttori, il cui omesso esame, però, come chiarito da questa Corte, “non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., S.U., n 8053/2014).

In verità, nel caso di specie, la corte di merito ha preso in esame non solo il fatto ma anche l’elemento istruttorio a cui è riferita la censura.

Essa, infatti, ha considerato le fotografie, traendone una conclusione diversa rispetto a quella che il ricorrente ritiene corretta.

In questo senso la censura si traduce in una lettura alternativa delle prove, lettura alternativa non consentita dinanzi al giudice di legittimità già in base al testo originario dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cit. (Cass. n. 9234/2006).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa dell’art. 2712 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

La corte di merito ha privilegiato le prove testimoniali rispetto alle fotografie, nonostante l’irriducibile contrasto delle prime rispetto alle seconde, la cui conformità allo stato dei luoghi non era stata disconosciuta.

Il motivo è infondato.

La corte non ha effettuato alcuna graduatoria fra i diversi mezzi di prova, privilegiando un mezzo rispetto all’altro, ma ha ritenuto che la rappresentazione fotografica non era minimamente in contraddizione con le dichiarazioni dei testimoni.

Il punto in discussione è pur sempre la valutazione di tali elementi probatori, che non è sindacabile in questa sede.

Si richiamano in proposito le considerazioni fatte in relazione al primo motivo.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza;

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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