Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24812 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16086-2014 proposto da:

C.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ANCO MARZIO 25 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

REMEDIA, rappresentata e difesa dagli avvocati RENZO RIDOLFI,

ANTONIO ROMEO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MARCHIO’, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1575/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/12/2013 r.g.n. 565/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito l’Avvocato REMEDIA ANGELO per delega ROMEO ANTONIO;

udito l’Avvocato MARCHIO’ MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1575 del 2013, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva rigettato l’impugnativa proposta da C.S. avverso il licenziamento disciplinare intimatole da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. in data 26/10/2001, a motivo dell’avere lavorato in una gelateria durante un’ assenza per malattia.

La Corte territoriale premetteva che non poteva ritenersi la tardività della contestazione dell’addebito, atteso che la relazione investigativa da cui aveva preso le mosse era del 4 settembre 2001, mentre la contestazione era stata elevata l’8 di ottobre e che non rilevava la mancata affissione del codice disciplinare, integrando la condotta la violazione dei doveri basilari direttamente percepibili dalla coscienza sociale, e che peraltro un teste aveva riferito che lo stesso era affisso. Riferiva poi che la C., assente per malattia dal 18 giugno 2001 al 1 settembre 2001, era stata vista dall’ispettore incaricato dalla società – in occasione di due accessi nel mese di agosto – servire un gelato mediante palette, prelevandolo dal contenitore posto nel banco frigorifero, ed aprire l’esercizio alzando una saracinesca e portando fuori un cartellone pubblicitario del negozio, sicchè o la patologia che aveva determinato l’assenza (intervento per sindrome del tunnel carpale destro) era stata dolosamente enfatizzata, oppure il lavoro era stato prestato dalla C. oltre le proprie forze, con conseguente riflesso sui tempi della guarigione e del relativo rientro in servizio.

Avverso la sentenza C.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso Ceramiche Atlas Concorde S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, con particolare riguardo al principio di immediatezza e specificità della contestazione disciplinare, degli artt. 2119, 1175 e 2967 c.c. e della L. n. 604 del 1966, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.

Sostiene che la formalizzazione della contestazione disciplinare avrebbe dovuto avvenire nel giugno 2001, all’insorgere della malattia, avendo a quella data il datore di lavoro già la certezza dell’ insussistenza del nesso eziologico tra la stessa e la mansione espletata e della prestazione di attività nella gelateria di cui era socia.

2. Il motivo non è fondato.

Trattandosi di contestazione che ha investito le ragioni e l’attuazione dell’assenza per malattia, per la sua formalizzazione occorreva una percezione completa del fatto, che la Corte territoriale ha ritenuto essersi determinata al momento della conoscenza della relazione ispettiva.

La soluzione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il principio di tempestività della contestazioni va inteso in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti (Cass. n. 20719 del 10/09/2013, n. 13955 del 19/06/2014, n. 281 del 12/01/2016). E’ pacifico poi che l’immediatezza debba essere valutata con riferimento al tempo in cui i fatti sono conosciuti dal datore di lavoro, e non a quello in cui essi sono avvenuti, e che la conoscenza debba tradursi nella ragionevole configurabilità dei fatti oggetto dell’inadempimento, inteso nelle sue caratteristiche oggettive, nella sua gravità e nella sua addebitabilità al lavoratore (da ultimo in proposito Cass. n. 16683 del 2015, Cass. n. 4724 del 2014, n. 7410 del 2010). La valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito, e la contestazione sul punto operata in ricorso si traduce in mera contrapposizione valutativa.

3. Come secondo motivo, la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2110 c.c., in relazione ai principi generali di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonchè di correttezza ex artt. 2105 e 1175 c.c..

Sostiene che l’attività svolta durante la malattia non era tale da pregiudicare la guarigione, atteso che nel periodo oggetto dell’indagine investigativa non si era registrata una continuità nell’esercizio dell’ attività fisica e lavorativa, tanto che durante il controllo nell’agosto 2001 solo in due occasioni ella era stata vista nella gelateria ed in ogni caso che non aveva svolto una concreta attività che potesse recare nocumento alla sua guarigione, nè che apparisse lesiva dei principi di buona fede e correttezza.

4. Come terzo motivo, deduce violazione ovvero falsa applicazione dei principi generali in materia di riparto dell’onere della prova, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.

Ribadisce che l’attività esterna durante il periodo di malattia si era verificata in due sole occasioni e non era di per sè sufficiente per far presumere l’inesistenza della malattia, anche con riferimento alle mansioni svolte.

5. Il secondo e terzo motivo, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

5.1. E’ ricorrente nella casistica giudiziaria la fattispecie del licenziamento per svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia. I principi che informano la valutazione, cui la Corte territoriale si è attenuta, sono consolidati: lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sè sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (v. ex plurimis Cass. n. 17625 del 05/08/2014). Inoltre, l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. n. 16465 del 05/08/2015), con una valutazione di idoneità che dev’essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato.

5.2. La soluzione concreta delle singole vertenze è però in effetti e di necessità condizionata dall’accertamento compiuto dai giudici di merito, a loro attenendo sia la ricostruzione delle risultanze fattuali, sia la valutazione dell’incidenza dell’attività sulla malattia nei termini indicati, valutazione che, se congruamente motivata, è incensurabile in questa sede.

Nel caso in esame, la Corte, con adeguata valutazione delle risultanze fattuali, in considerazione della quale il vaglio di legittimità si arresta, ha ritenuto l’enfatizzazione della patologia o l’idoneità dell’attività svolta ad incidere sulla guarigione, considerando che la prestazione di attività lavorativa da parte della C. non fu limitata a due occasioni, ma fu constatata in occasione di entrambi gli accessi (in giornate diverse del mese di agosto) effettuati dal teste e quindi da ritenersi protratta, e che la prestazione svolta in costanza di malattia aveva ad oggetto un facere di natura manuale non dissimile da quello esigibile dal datore di lavoro.

6. Come quarto motivo, la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia in merito all’affissione del codice disciplinare. Contesta che sia stata valorizzata soltanto la testimonianza del teste R. ed ignorata quella del teste M..

7. Il motivo è inammissibile.

La motivazione della Corte territoriale poggia su due concorrenti argomentazioni, delle quali la prima, oggetto di censura, attiene alla ricostruzione istruttoria che avrebbe dimostrato che il codice disciplinare era affisso. La seconda argomentazione, secondo la quale in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perchè contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta, non è stato fatto oggetto di contestazione. Opera dunque il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (cui molte altre conformi, tra cui da ultimo n. 4259 del 03/03/2015), secondo il quale qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

8. Come quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e lamenta che la Corte d’appello, pur dando atto in motivazione della natura e della complessità della causa che giustificava la compensazione delle spese, l’abbia poi condannata in dispositivo al pagamento delle spese del grado, liquidate Euro 1.500,00. Aggiunge che i giusti motivi per procedere alla compensazione possono essere desumibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo agli aspetti processuali e sostanziali della vicenda.

9. Il motivo è inammissibile.

Nel dispositivo letto in udienza, la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuali: in relazione a tale statuizione, il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni (Cass. n. 20457 del 06/10/2011, n. 7763 del 17/05/2012), sicchè è inammissibile la censura proposta per la violazione dell’art. 92 c.p.c., con la quale ci si dolga della mancata compensazione delle spese.

9.1. Nè possono qui rilevarsi le conseguenze del contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza in cui la Corte territoriale è incorsa (che dà luogo a nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c., comma 2, come affermato da Cass. 1 marzo 2001 n. 2958 e Cass. 7 febbraio 2000 n. 1335), considerato che il motivo di nullità si converte in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, con la conseguenza che, in difetto di motivo di ricorso che faccia ritualmente valere il vizio processuale – come avviene nel caso in rassegna, in cui viene denunciata solo la violazione della norma regolatrice del regime delle spese – deve prevalere il dispositivo che, nel rito del lavoro, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la relativa statuizione (cfr. ex plurimis: Cass. ordinanza n. 21885 del 2010, Cass. n. 279 del 1996, n. 9131 del 1992).

10. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti previsti dal primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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