Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24812 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24812 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 10107-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è elettivamente domiciliato per legge;

– ricorrente contro
FORENSE GIOVANNI G- i StCe

– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 4 marzo 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Data pubblicazione: 05/11/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 4 marzo 2011, in accoglimento,
per quanto di ragione, del ricorso proposto dall’attuale intimato, ha condannato il
Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non
patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma di euro 6000 in favore di

La Corte di merito, rigettata la eccezione di prescrizione del diritto, ha rilevato che il
giudizio presupposto, iniziato con atto di citazione del 29 aprile 1999 innanzi al
Tribunale di Nuoro, è durato complessivamente dieci anni e sei mesi, sicchè, detratti il
periodo di quattro anni, da ritenere ragionevole in relazione alla complessità della
controversia, ed un ulteriore periodo di sei mesi per ritardi non imputabili a disfunzioni
del sistema, ha determinato la durata irragionevole in sei anni, quantificando il danno
nella misura di 1000 euro per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di otto
motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e degli
artt. 2934 e 2946 cod.civ. Si lamenta che il decreto impugnato non contenga alcun
riferimento, nemmeno implicito, alla eccezione svolta dalla resistente Ministero circa la
prescrizione estintiva quinquennale o, in linea subordinata, decennale, della pretesa
azionata.
La censura risulta priva di fondamento.
Ed infatti, il decreto de quo ha espressamente respinto detta eccezione invocando un
recente orientamento di questa Corte.
Con i successivi quattro motivi si contesta sostanzialmente la configurazione operata
dalla Corte di merito del diritto all’equa riparazione da durata irragionevole del processo
come una fattispecie unitaria in relazione alla quale la previsione di un termine semestrale
decadenziale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 assorbirebbe ogni termine prescrizionale,
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Forense Giovanni Giuseppe, con gli interessi legali.

laddove detto diritto matura, secondo il ricorrente,

otila progressivamente via via che

il ritardo non ragionevole trovi verificazione nello svolgimento del procedimento
presupposto, versandosi, pertanto, in tema di fattispecie a formazione progressiva. Si
rileva, altresì, nel ricorso il carattere non innovativo a livello ordinamentale della legge n.
89 del 2001 in relazione alla preesistenza del diritto rispetto alla legge medesima, stante la

diritto di cui si tratta ben poteva essere fatto valere dall’attuale ricorrente fin dal
momento in cui fu superato il termine ragionevole di durata del processo presupposto:
donde l’applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione estintiva decennale alle
azioni riparatorie relative ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
89 del 2001.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono
immeritevoli di accoglimento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di equa riparazione per violazione del termine
di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n.
89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in
giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la
decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la
lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche
una lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell’art. 2964 cod. civ., che
postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o
il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se
riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di
maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il
frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che
l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
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norma di recepimento interna di cui alla legge n. 848 del 1955, con la conseguenza che il

ultradecennale nella definizione del processo (Cass., S.U., sent. n. 16783 del 2012.; conf.:
Cass., 16557 e 17277 del 2013).
Con il sesto ed il settimo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001 nonché motivazione insufficiente e/o omessa e/o
contraddittoria su di un fatto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte di

abbia determinato in quattro anni il periodo di durata ragionevole, laddove nella
elaborazione giurisprudenziale si sarebbe fatto riferimento, con riguardo a procedura di
media complessità, al parametro di cinque anni: sicchè il procedimento in questione non
avrebbe potuto essere definito prima di sei anni, elevabili a sette ove si tenga conto di
una interruzione del procedimento il 7 aprile 2003, seguita da riassunzione il 16 gennaio
2004, seguita da tre udienze di mero rinvio, ed ulteriormente elevabili in relazione ad un
rinvio ex art. 181 cod.proc.civ. e ad un altro per impedimento.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, sono
privi di fondamento.
Correttamente, infatti, la Corte di merito, valutata la complessità della controversia in
relazione all’oggetto (apertura di successione ereditaria e divisione di immobili), al
numero di parti ed alla c.t.u. richiesta, e detratto dalla durata complessiva del processo
presupposto un periodo di sei mesi per rinunzie o revoche ai mandati, mancata
comparizione in udienza, riassunzione a seguito di interruzione, ha ritenuto ragionevole
una durata di quattro anni, a fronte dei tre anni indicati dalla giurisprudenza con
riferimento ad un giudizio di primo grado di media complessità.
Con l’ottavo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la motivazione omessa
e/o insufficiente in relazione al quantum della liquidazione. La Corte di merito non
avrebbe chiarito le ragioni per le quali, pur in presenza di un procedimento di
complessità superiore alla media, della limitata entità della posta in giuoco e del concorso
della parte nella causa2ione del ritardo, sia stato liquidato l’indennizzo parametrato sulla
base di mille euro per anno di durata non ragionevole del processo, anziché di
settecentocinquanta per i primi tre anni di ritardo, come indicato dalla giurisprudenza.
Il motivo è infondato.
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merito, pur dando atto che si trattava di procedura di complessità superiore alla media,

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come applicata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, e di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; pertanto,

elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di
discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate in casi
simili da quella Corte, che ha, in linea di massima, determinato in una somma oscillante
tra curo 1000,00 e euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l’importo relativo alla
riparazione del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n. 1605 del 2007).
Questa Corte ha poi precisato che la quantificazione del danno non patrimoniale
dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai
primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli
successivi (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8471 del 2012).
Nella specie, il giudice di merito non si è discostato, nell’esercizio della sua valutazione
discrezionale, da tale orientamento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle
spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 4 dicembre 2012.

è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri

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