Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24812 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31328-2018 proposto da:

A.I., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona de Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE’: DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1697/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il signor A.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Trieste ha rigettato la sua impugnazione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione territoriale;

che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso;

considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1 è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 9 novembre 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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