Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24811 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24811

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19206/2013 proposto da:

G.L., in proprio e quale socia della A.&D. Costruzioni

S.n.c. di A.E. & C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Osvaldo Piccirilli,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MONVISO FINANCE S.r.l., nella qualità di mandataria (originari

creditori Sanpaolo Imi S.p.a., Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. e

Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Santiago del Cile n. 8, presso lo studio dell’avvocato

Battaglia Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Sala Sandro,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 548/2010 e la sentenza

definitiva n. 707/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositate

il 20.7.2010 e il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sig. G.L., in proprio e quale socia della DD Costruzioni snc, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di Lanciano in favore della Banca San Paolo Imi S.p.A., in quanto fideiubente della debitrice principale, la società A. & C. snc, deducendo l’inesistenza del debito, per la consumazione di varie e rilevanti violazioni di legge: in rapporto ai tassi di interesse applicati, allo ius variandi delle condizioni contrattuali, alla illegittima capitalizzazione trimestrale, alla nullità della clausola di massimo scoperto (CMS).

1.1. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, limitatamente alla capitalizzazione trimestrale, disponendo che gli stessi fossero calcolati per anno.

2. Avverso tale sentenza, la soccombente proponeva gravame chiedendo alla Corte d’Appello de L’Aquila di riformarla, in relazione ai profili scartati dal primo giudice.

3. La Corte territoriale, a sua volta, con sentenza non definitiva (n. 548 del 2010), respinti gli altri motivi di appello, ha accolto la doglianza relativa alla capitalizzazione annuale degli interessi anatocistici ed ha disposto che il calcolo fosse effettuato senza alcun anatocismo e, per l’effetto, accoglieva anche la doglianza relativa all’applicazione della commissione di massimo scoperto (o CMS), nei limiti in cui essa era stata conteggiata sulle maggiori somme calcolate – in modo non corretto – attraverso il computo dell’anatocismo. Disponeva anche una nuova CTU e decideva la causa (con la sentenza definitiva n. 707 del 2012, con cui rideterminava il minore importo dovuto dalla debitrice).

3.1. Secondo la Corte territoriale, andavano invece respinti gli ulteriori motivi di appello proposti: a) quello preliminare, capace di definire da solo l’intero giudizio, riguardante la presunta violazione da parte della Banca dell’art. 1956 c.c., in quanto non avrebbe chiesto l’autorizzazione del fideiussore, conoscendo lo stato di decozione della debitrice principale, perchè l’appellante non avrebbe censurato specificamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza del Tribunale; b) quello riguardante il tasso di interesse oggetto del patto contrattuale, che risultava chiaramente indicato nella misura del 15%; c) quello attinenti all’esercizio dello ius variandi del tasso originario, essendo soddisfatta la prescrizione della forma scritta, di cui all’art. 1284 c.c.

4. Avverso tale decisione, la Sig. G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi di censura, illustrati anche con memoria.

4.1. La Monviso Finance srl, quale cessionaria del credito da parte della Banca (per il tramite della cessione intermedia operata a favore di Abn Amro Bank e, da questa, ora alla parte costituita in giudizio) ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione ed erronea applicazione dell’art. 342 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente censura la decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che il proprio appello, nella parte riguardante la violazione dell’art. 1956 c.c. da parte della Banca, era inammissibile perchè non avrebbe attinto “in alcun modo la specifica motivazione svolta dal primo giudice a fondamento del rigetto del relativo rilievo e fondata sulla presumibile conoscenza dello stato di decozione (…) della società” garantita, richiamando il testo della motivazione del Tribunale e riportando i passi del proprio mezzo di gravame, per dimostrare la specificità della propria censura.

2. Con il secondo motivo (violazione ed erronea interpretazione del contratto, artt. 1372,1361 – 1371 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 3; illogicità ed insufficienza e omessa motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) si lamenta che, nell’esaminare il contratto di conto corrente, laddove era fissata la misura del tasso debitore, la Corte abbia affermato che la misura di esso era del 15% e ciò pur essendo non chiara la seconda cifra di quel numero, così come riportata sul contratto e, perciò, dovendo quella interpretarsi in uno dei possibili sensi meno onerosi per l’obbligato.

3. Con il terzo motivo (violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1284 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 3; illogicità della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta che, nell’esaminare la propria deduzione di nullità ed illegittimità dello ius variandi dei tassi di interessi, in senso sfavorevole al correntista, la Corte abbia ritenuto corretta la clausola che avrebbe rispettato la forma scritta ad substantlam, di cui all’art. 1284 c.c., mentre tale ius variandi sarebbe, in sè e per sè, illegittimo perchè il suo vulnus esulerebbe dal problema della forma scritta e dall’area di copertura dell’art. 1284 c..c. menzionato, attenendo alla legittimità stessa della facoltà di variazione.

4. Con il quarto motivo (violazione della L. n. 154 del 1992, art. 6 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117 e 118: art. 360 c.p.c., n. 3; insufficienza ed illogicità della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente, premesso che il contratto (concluso il 25 novembre 1993) era soggetto alla disciplina della L. n. 154 del 1992, art. 6il quale consentirebbe le variazioni in senso sfavorevole al cliente solo se effettuate con comunicazioni scritte, da inviare nei modi e nei termini di cui alla deliberazione CICR (in base al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118), lamenta l’omissione motivazionale al riguardo.

5. Con il quinto motivo (violazione degli artt. 1372,1325,1362-71 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 3; difetto della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5; si ripropongono, nella sostanza, le lamentele di cui al mezzo che precede.

6. Con il sesto (violazione dell’art. 2697 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 3; difetto della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente si duole che la Corte non abbia applicato il principio dell’onere della prova, da fissare a carico della Banca, in ordine alle prescritte comunicazioni di variazione degli interessi.

7. Con il settimo (violazione dell’art 112 c.p.c.: art. 360 c.p.c., n. 4) si lamenta che la Corte abbia deciso delle questioni attinenti all’applicazione delle commissioni di massimo scoperto solo con riferimento agli sconfinamenti determinati dall’applicazione dell’anatocismo senza esaminarla la sua non debenza per la dedotta nullità (difetto di causa e indeterminatezza e indeterminabilità della patuizione).

8. Con l’ottavo (violazione ed omessa applicazione degli artt. 1418,1325,1346 e 1372 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 3 difetto della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) si deduce che la Corte abbia deciso delle questioni attinenti alla applicazione delle commissioni di massimo scoperto senza esaminarla la dedotta nullità per difetto di causa (e per indeterminatezza e indeterminabilità).

9. Il primo mezzo di cassazione è solo astrattamente fondato, poichè, infatti, il suo accoglimento non avrebbe utilità per il ricorrente in quanto non potrebbe portare alla cassazione della sentenza che contiene un dispositivo corretto.

9.1. Se, da un lato, il ricorrente giustamente lamenta che la censura era sufficientemente specifica (avendo criticato la motivazione del primo giudice il quale aveva considerato come non violato l’art. 1956 c.c., in quanto l’odierna ricorrente avrebbe avuto conoscenza dello stato di decozione della società, essendo congiunta dei suoi soci e componenti, perchè madre e moglie di essi), ritenendo – al contrario del giudicante – che tale dato non fosse rilevante nell’economia della fattispecie astratta, da un altro, va tuttavia rilevato che l’accoglimento del mezzo non può in alcun modo giovargli in quanto, i principi di diritto che regolano la materia e l’interpretazione di quella disposizione codicistica, non si rivelano utili per l’accoglimento della doglianza.

9.2. Infatti, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 2016) ha chiaramente affermato il principio di diritto, qui condiviso e richiamato, che è sostanzialmente posto a base di quella decisione: “in tema di liberazione del fideiussione, l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicchè non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiusssore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).”.

9.3. In sostanza, nessuna autorizzazione la Banca doveva chiedere alla fideiubente poichè ella era a conoscenza dello stato di decozione della società garantita, in ragione del vincolo di stretta familiarità esistente con i soci della debitrice principale.

9.4. Di conseguenza, il mezzo va respinto dovendosi solo emendare, nei termini anzidetti, la motivazione che avrebbe dovuto portare il giudice al rigetto del mezzo di gravame, per la sua infondatezza, non per la sua (non esistente) inammissibilità, e ciò alla luce del principio di diritto sopra richiamato, e cui va data continuità, essendo pienamente condivisibile.

10. Il secondo mezzo è inammissibile, perchè con esso s’intende chiedere a questa Corte, attraverso un riesame del documento già esaminato dalla Corte territoriale (ed allegato all’atto d’impugnazione), una diversa conclusione in ordine all’identificazione della cifra numerica su di essa riportata rispetto a quella identificata ed attribuita dal giudice del gravame.

11. Il terzo mezzo, da esaminare singolarmente (rispetto agli altri motivi riguardanti lo ius variandi rispetto ai tassi di interessi concordati) è infondato nella parte in cui contesta la facoltà della Banca, contrattualmente stabilita, di disporre in sè e per sè del potere di variare i tassi di interesse relativi al rapporto di conto corrente con affidamento.

11.1. Infatti, l’autonomia privata consente che una tale facoltà sia attribuita ad una delle parti, in presenza di ragioni che non siano in contrasto con la legge e in un ambito di rapporti dove la variabilità del costo del denaro è una conseguenza del cd. libero mercato dei capitali.

11.2. Del resto, la legge prima (la L. n. 154 del 1992, art. 6; il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118) e la giurisprudenza di questa Corte, poi, prendendo in esame il problema della necessaria comunicazione per iscritto di tali variazioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 2012; Sez. 3, Sentenza n. 16568 del 2002), ha implicitamente ammesso anche l’esercizio legittimo (in astratto) di una tale facoltà.

12. Il quarto, il quinto ed il sesto mezzo di ricorso (che attengono al concreto esercizio dello ius variandi, appena menzionato) sono inammissibili per la mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure, non avendo la ricorrente allegato l’applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, avendo questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 2012), al riguardo, affermato il principio di diritto, che necessariamente tiene distinti i tipi di variazione, e secondo cui “l’obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio.”.

12.1. La ricorrente, infatti, nel ricorso nulla dice (nè richiama con modalità autosufficienti, al riguardo) circa: a) l’entità delle variazioni più gravose applicate; b) le modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni.

13. Non possono essere scrutinate nel merito le doglianze proposte con il settimo ed ottavo motivo di ricorso, per la loro genericità. La sentenza non definitiva aveva stabilito che la CTU doveva essere effettuata con applicazione degli interessi semplici e che, di conseguenza, le CMS dovevano essere addebitate “in funzione degli effettivi sconfinamenti” sulla base del conteggio degli interessi semplici, ma non risultano svolte censure alla CTU e non risultano allegazioni relative agli effetti della clausola anatocistica, dopo che questi erano stati “abbattuti” dall’intervento giudiziale, secondo la ricostruzione del rapporto svolta dal CTU.

13.1. Ne consegue che, una questione di nullità di una clausola (il cui tenore non è stato neppure riportato e trascritto) appare astratta e perciò inammissibile.

14. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto, con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, e l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna della parti costituite, in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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