Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24811 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24208 – 2014 R.G. proposto da:

G.M.G. – c.f. (OMISSIS);

C.G. – c.f. (OMISSIS);

C.A. – c.f. (OMISSIS);

C.F. – c.f. (OMISSIS);

C.I. – c.f. (OMISSIS);

CU.IG. – c.f. (OMISSIS);

M.V. – c.f. (OMISSIS);

M.G. – c.f. (OMISSIS);

M.A. – c.f. (OMISSIS);

M.R. – c.f. (OMISSIS);

(tutti in proprio e nella qualità di eredi di Ma.An.),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Valeri, n. 1, presso

lo studio dell’avvocato Carmine Pellegrino che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Antonio Gaia li rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MA.AN. – c.f. (OMISSIS);

MA.AL. – c.f. (OMISSIS);

MA.EF. – c.f. (OMISSIS);

MA.VI. – c.f. (OMISSIS);

MA.FR. – c.f. (OMISSIS);

MA.AN.MA. – c.f. (OMISSIS);

MA.AT. – c.f. (OMISSIS);

MA.IV. – c.f. (OMISSIS);

F.F. – c.f. (OMISSIS);

F.M. – c.f. (OMISSIS);

F.G. – c.f. (OMISSIS);

FA.FR. – c.f. (OMISSIS);

GA.AG. – c.f. (OMISSIS);

P.E. – c.f. (OMISSIS);

P.L. – c.f. (OMISSIS);

MA.RI. – c.f. (OMISSIS);

MA.MA.CA. – c.f. (OMISSIS);

F.D. – c.f. (OMISSIS);

F.L. – c.f. (OMISSIS);

ME.AN.PA. – c.f. (OMISSIS);

ME.SA. – c.f. (OMISSIS);

ME.MA. – c.f. (OMISSIS);

FA.GI. – c.f. (OMISSIS);

F.M.L. – c.f. (OMISSIS);

P.E. – c.f. (OMISSIS);

P.A. – c.f. (OMISSIS);

MA.LA. – c.f. (OMISSIS);

MA.MA. – c.f. (OMISSIS);

MA.GI. – c.f. (OMISSIS);

MA.BA. – c.f. (OMISSIS);

MA.GI. – c.f. (OMISSIS);

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo di posta

elettronica certificata, in Cagliari, alla via Garibaldi, n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Stefano Piras che li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce all’atto introduttivo

del giudizio di primo grado ed – GA.AG. – in virtù di

procura speciale a margine dell’atto di costituzione del 18.9.2008.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari n. 138 dei

22.1/27.2.2014, udita la relazione nella camera di consiglio del 19

aprile 2018 del consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 19.1.2006 MA.AN., MA.AL., MA.EF., MA.VI., MA.FR., MA.AN.MA., MA.AT., MA.IV., F.F., F.M., F.G., F.F., GA.Ag., P.E., P.L., MA.RI., MA.MA.CA., F.D., F.L., ME.AN.PA., ME.SA., ME.MA., FA.GI., F.M.L., P.E., P.A., MA.LA., MA.MA., MA.GI., MA.BA. e MA.GI., tutti eredi di MA.Ca., a sua volta erede del coniuge, Ma.Gi., citavano a comparire dinanzi al tribunale di Cagliari G.M.G., C.G., C.A., C.F., C.I., CU.IG., M.V., M.G., M.A. e M.R., quali eredi di M.R. e di S.M.V..

Esponevano che il fabbricato in (OMISSIS), già di proprietà dei coniugi M.R. e S.M.V., deceduti tra la fine degli anni ‘40 e gli inizi degli anni ‘50, era stato abitato da M.A., figlio degli originari proprietari, a decorrere dal (OMISSIS).

Chiedevano che fossero dichiarati proprietari del suindicato complesso immobiliare per avvenuta usucapione da parte dei coniugi Ma.Gi. e MA.Ca..

Si costituivano i convenuti.

Deducevano che S.M.V. era deceduta in data (OMISSIS) e M.R. in data (OMISSIS); che la materiale disponibilità dell’immobile da parte di M.A. era stata tollerata in dipendenza dei rapporti di parentela.

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale chiedevano di essere dichiarati proprietari esclusivi dell’immobile ed in subordine di essere dichiarati proprietari pro quota, per aver acquistato la proprietà mortis causa.

Con sentenza n. 1018/2009 l’adito tribunale rigettava le domande degli attori, accoglieva la riconvenzionale e, per l’effetto, dichiarava i convenuti proprietari pro quota del compendio immobiliare.

Proponevano appello gli originari attori.

Resistevano gli originari convenuti.

Con sentenza n. 138 dei 22.1/27.2.2014 la corte d’appello di Cagliari accoglieva il gravame, dichiarava gli iniziali attori proprietari dell’immobile per intervenuta usucapione, dichiarava inammissibile la domanda degli appellati, iniziali convenuti, di accertamento della loro proprietà esclusiva e condannava questi ultimi alle spese del doppio grado.

Premetteva la corte che la materia del contendere riguardava in via esclusiva l’esercizio del possesso per oltre un ventennio da parte di M.A. per mera tolleranza in considerazione dei rapporti familiari esistenti tra i danti causa degli originari attori e i danti causa degli originari convenuti.

Indi evidenziava che il lunghissimo periodo, di oltre trentasette anni, di esercizio del possesso da parte di M.A. e la destinazione dell’immobile unicamente ad abitazione della sua famiglia costituivano elementi concordanti che inducevano ragionevolmente a ritenere che il possesso si era estrinsecato in forma esclusiva, con estromissione degli altri coeredi dal godimento del bene.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso G.M.G., C.G., C.A., C.F., C.I., CU.IG., M.V., M.G., M.A. e M.R. (tutti in proprio e nella qualità di eredi di M.A.); ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

MA.AN., MA.AL., MA.EF., MA.VI., MA.FR., MA.AN.MA., MA.AT., MA.IV., F.F., F.M., F.G., F.F., GA.Ag., P.E., P.L., MA.RI., MA.MA.CA., F.D., F.L., ME.AN.PA., ME.SA., ME.MA., FA.GI., F.M.L., P.E., P.A., MA.LA., MA.MA., MA.GI., MA.BA. e MA.GI. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del contraddittorio, la carenza di legittimazione attiva e passiva – artt. 100,101 e 102 c.p.c..

Deducono che gli iniziali attori non hanno provato la loro legittimazione attiva, ovvero si sono dichiarati eredi universali di MA.Ca. senza fornire al riguardo alcuna prova.

Deducono inoltre che gli iniziali attori non hanno provato che gli iniziali convenuti fossero gli unici legittimati passivi.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 341 e ss. c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..

Deducono che la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva affermato che l’uso esclusivo dell’immobile era inconciliabile “col pari godimento degli altri comproprietari”, non è stata oggetto di impugnazione; che dunque al riguardo si è formato il giudicato “interno”.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,167 e 416c.p.c..

Deducono che la corte di merito ha errato nella valutazione della prova; ha omesso la valutazione di documenti, fatti e deduzioni che avrebbero condotto al rigetto dell’avversa domanda.

Preliminarmente deve reputarsi tamquam non esset la costituzione per i controricorrenti dell’avvocato Stefano Piras in virtù di procura speciale in calce all’atto introduttivo del giudizio di primo grado e – per GA.AG. – in virtù di procura speciale a margine dell’atto di costituzione del 18.9.2008.

E’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; sicchè, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2, pstesso art., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 12.6.2006, n. 13537; cfr. Cass. 18.4.2013, n. 9462; cfr. Cass. 20.9.2004, n. 18853, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare; pertanto è inammissibile il ricorso incidentale, sottoscritto da un avvocato in forza di una procura generale alle liti, peraltro rilasciata in data anteriore alla pronuncia impugnata).

Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.

Va debitamente rimarcato che la corte distrettuale ha puntualmente premesso che verteva “il contrasto e l’ambito della cognizione devoluta, in base ai motivi di appello, sull’avvenuto esercizio di tale possesso per mera tolleranza” (così sentenza d’appello, pag. 7).

In questi termini, in ordine al primo profilo – concernente la legittimazione attiva degli iniziali attori – in cui il mezzo di impugnazione in disamina si articola, vi è da ritenere che non vi è stata precipua contestazione nei pregressi gradi di merito e dunque che trattasi di questione in questa sede senz’altro “nuova”.

Ovviamente nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319).

Per altro verso, con riferimento al secondo profilo – concernente la legittimazione passiva asseritamente non esclusiva degli iniziali convenuti – in cui il mezzo di impugnazione in esame altresì si articola, è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte, a tenor del quale, in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 102 c.p.c., ha l’onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonchè di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla Suprema Corte di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (cfr. Cass. 19.3.2013, n. 6822; Cass. 163.2006, n. 5880).

Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso.

Si è anticipato che gli iniziali attori sono rimasti soccombenti in primo grado ed hanno proposto appello.

Si è anticipato inoltre che la corte territoriale ha avuto cura di precisare che la cognizione devolutale involgeva il thema dell’estrinsecazione per oltre un ventennio del possesso di M.A. “per mera tolleranza, dati i rapporti familiari esistenti fra il dante causa degli originari attori e quelli dei convenuti, nonchè (il thema dell’) (…) allegata estensione di esso anche al possesso spettante a questi ultimi” (così sentenza d’appello, pag. 7).

In questi termini è da escludere certamente che “la parte della sentenza che stabiliva che l’uso esclusivo della casa era del tutto inconciliabile “col pari godimento degli altri comproprietari”, non aveva formato oggetto di impugnazione” (così sentenza d’appello, pag. 8).

D’altronde questa Corte spiega che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604; Cass. 22.7.2002, n. 10681).

Destituito di fondamento è pur il terzo motivo di ricorso.

Ovviamente l’asserito, gli asseriti vizi motivazionali che il motivo in disamina (esplicitamente correlato in rubrica alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) veicola, rilevano, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Cagliari ha ancorato il suo dictum.

Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte cagliaritana ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“il lunghissimo periodo in cui il godimento dell’immobile si era verificato, la sua destinazione esclusiva alle esigenze abitative della famiglia di M.A. nonchè la circostanza che detto fabbricato costituiva l’unico cespite dell’asse ereditario dei genitori di costui, comuni ai danti causa di tutte le parti in giudizio, contrastano ed escludono che un simile utilizzo possa essere avvenuto per mera tolleranza”: così sentenza d’appello, pag. 9).

Dall’altro, che la corte ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa ovvero l’estrinsecazione dell’esclusivo, prolungato possesso di M.A. per mera tolleranza o meno.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte sarda, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Del resto, con il motivo de quo agitur, i ricorrenti censurano la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“è documentato (…) che il de cuius del Sig. M.A., (…)”: così ricorso, pag. 10; “erra la Corte nel ritenere la certificazione di residenza come dirimente attesa la sua funzione juris tantum franata innanzi alla prova documentale depositata (…)”: così ricorso, pag. 11).

E tuttavia, per un verso, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

E tuttavia, per altro verso, è inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (siccome già si riconosceva nel vigore dell’abrogato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

In pari tempo si evidenzia che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Si è anticipato che la costituzione dell’avvocato Stefano Piras per i controricorrenti deve reputarsi tamquam non esset.

Nessuna statuizione pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, va assunta in tema di spese.

Il ricorso è datato 6.10.2014.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA