Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24811 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 24811 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 2460-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è elettivamente domiciliato per legge;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 05/11/2013

contro
DEL PRE’l E CONCETTA, DI GABRIELE RAFFAELE, DI GABRIELE
EMANUELA, DI GABRIELE CARMELA, DI GABRIELE MICHELINA; DI
GABRIELE ANGELA AGATA, DI VAIO ROSA

intimati

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 24 maggio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

ttR4

1

C,‘

Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 24 maggio 2011, in accoglimento,
per quanto di ragione, dei ricorsi proposti dagli attuali intimati, ha condannato il
Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non

di Di Vaio Rosa, interamente in proprio, di euro 7500 complessivi, da ripartirsi tra i
sottoindicati ricorrenti in qualità di eredi di Di Gabriele Mario, oltre ad euro 2583
ciascuno in proprio (per il periodo decorrente dal 13 marzo 2006, data del decesso del
predetto Di Gabriele Mario ed afferente all’esubero del procedimento in sede di
legittimità): Del Prete Concetta, Di Gabriele Raffaele, Di Gabriele Emanuela, Di
Gabriele Carmela, Di Gabriele Michelina, Di Gabriele Angela Agata.
La Corte di merito ha rilevato che il giudizio presupposto, iniziato con atto di citazione
del 2 ottobre 1990 innanzi al Tribunale di Napoli, è stato definito in primo grado con
sentenza depositata in data 8 giugno 2000, in secondo grado, a seguito di appello del 5
dicembre 2001, con sentenza depositata il 6 maggio 2004, e, in sede di legittimità, a
seguito di ricorso per cassazione del 4 agosto 2004, con sentenza depositata il 20 marzo
2009. La Corte capitolina ha stimato la protrazione del giudizio oltre il termine di durata
ragionevole pari a circa sette anni e sei mesi in primo grado e a due anni e sette mesi in
sede di legittimità. Ha aggiunto che nella specie si è trattato di illecito di natura
permanente, in relazione al quale l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 prevede, per la
proposizione della domanda di indennizzo, un termine semestrale di decadenza, nella
specie non decorso, il quale non può che assorbire qualsiasi termine prescrizionale, ed ha
determinato il danno non patrimoniale subito da ciascun ricorrente nella misura di euro
1000 per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di otto
motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma di euro 10084 in favore

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con i primi quattro motivi si contesta sostanzialmente la configurazione operata dalla
Corte di merito del diritto all’equa riparazione da durata irragionevole del processo come
una fattispecie unitaria in relazione alla quale la previsione di un termine semestrale

laddove detto diritto matura, secondo il ricorrente, matura progressivamente via via che
il ritardo non ragionevole trovi verificazione nello svolgimento del procedimento
presupposto, versandosi, pertanto, in tema di fattispecie a formazione progressiva. Si
rileva, altresì, nel ricorso il carattere non innovativo a livello ordinamentale della legge n.
89 del 2001 in relazione alla preesistenza del diritto rispetto alla legge medesima, stante la
norma di recepimento interna di cui alla legge n. 848 del 1955, con la conseguenza che il
diritto di cui si tratta ben poteva essere fatto valere dall’attuale ricorrente fin dal
momento in cui fu superato il termine ragionevole di durata del processo presupposto:
donde l’applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione estintiva decennale alle
azioni riparatorie relative ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
89 del 2001.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono
immeritevoli di accoglimento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di equa riparazione per violazione del termine
di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n.
89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in
giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la
decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la
lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche
una lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell’art. 2964 cod. civ., che
postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o
il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
3

decadenziale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 assorbirebbe ogni termine prescrizionale,

inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se
riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di
maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il
frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che
l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo

Cass., 16557 e 17277 del 2013).
Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112
cod.proc.civ. Si lamenta che la Corte di merito, andando ultra petita, abbia accolto la
richiesta indennitaria senza alcuna limitazione temporale nonostante i ricorrenti Del
Prete Concetta, Di Gabriele Raffaele, Di Gabriele Emanuela, Di Gabriele Carmela, Di
Gabriele Michelina, Di Gabriele Angela Agata dovessero essere considerati
esclusivamente quali eredi, e non come ricorrenti in nome proprio, non essendo stata
verificata la loro costituzione nel giudizio presupposto ai fini dell’accoglimento della
domanda di equa riparazione proposta iure proprio, e, quindi, essendo ogni questione di
durata di detto processo temporalmente limitata alla data di decesso del de cuius.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75
cod.proc.civ. Si sostiene che il giudice di merito non avrebbe verificato la sussistenza
della legittimazione degli eredi ad agire in proprio in sede riparatoria, che postulerebbe
non già la mera acquisizione della veste formale di parte, ma la costituzione in giudizio.
I motivi, che, attesa la stretta connessione che li avvince, possono essere esaminati
congiuntamente, sono fondati.
Come già chiarito da questa Corte, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un
processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento
dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi
con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua
volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua
posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc.
4

ultradecennale nella definizione del processo (Cass., S.U., sent. n. 16783 del 2012.; conf.:

civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme
nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria
a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi
dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi
modulabili in relazione al concreto danno subito, il quale presuppone la conoscenza del

23416 del 2009, ord. n. 1309 del 2011).
La soluzione non muta ove il decesso della parte avvenga successivamente alla
presentazione del ricorso per cassazione. Ciò in quanto, se è vero che nel giudizio di
cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della
interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc.
civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato
dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio (v., tra le altre, Cass.., sent. n.
22624 del 2011), coloro che intendano prendere parte al giudizio in proprio nome e in
qualità di eredi possono farlo con atto di intervento o con ricorso, con la conseguenza
che il mancato intervento è indicativo del disinteresse per l’andamento del processo.
Nella specie, non risulta che siffatto intervento sia stato posto in essere: ne consegue il
difetto di legittimazione di Del Prete Concetta, Di Gabriele Raffaele, Di Gabriele
Emanuela, Di Gabriele Carmela, Di Gabriele Michelina, Di Gabriele Angela Agata ad
agire in sede riparatoria.
Resta assorbito dall’accoglimento dei due illustrati motivi l’esame dell’ottavo, con il quale
si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001,
contestandosi la liquidazione dell’indennizzo ai predetti in proprio avvenuta con
decorrenza dal decesso del de cuius anziché riferirla alla data di costituzione degli stessi
nel giudizio.
Con il settimo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge
n. 89 del 2001. Si eccepisce la tardività della richiesta indennitaria svolta dai ricorrenti
quali eredi, per essere stato il ricorso depositato oltre il termine di sei mesi dalla data del
decesso del de cuius. Infatti, il termine decadenziale di cui alla norma invocata non
avrebbe potuto essere ricondotto che alla data del decesso di costui.
5

processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass., sentt. n. 13803 del 2011, n-

Il motivo è infondato.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del
processo, l’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 configura la sola definitività della
decisione come dies a quo ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la
proponibilità della domanda, mentre il diritto dell’erede di agire in tale qualità, dopo la

quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul
termine di proponibilità della domanda (Cass., sentt. n. 20564 del 2010, n. 27719 del
2009).
Conclusivamente, devono essere accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbito
l’ottavo, mentre devono essere rigettati gli altri. Il decreto impugnato deve essere cassato
in relazione ai motivi accolti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, con la elisione della condanna del Ministero della
Giustizia a corrispondere a Del Prete Concetta, Di Gabriele Raffaele, Di Gabriele
Emanuela, Di Gabriele Carmela, Di Gabriele Michelina, Di Gabriele Angela Agata la
somma di euro 2583 ciascuno, oltre agli interessi come per legge. Avuto riguardo alla
natura della controversia ed alla parziale reciproca soccombenza, le spese di entrambi i
giudizi devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso, assorbito l’ottavo, rigetta gli
altri. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito,
elide la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere a Del Prete Concetta, Di
Gabriele Raffaele, Di Gabriele Emanuela, Di Gabriele Carmela, Di Gabriele Michelina,
Di Gabriele Angela Agata la somma di euro 2583 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla
data della domanda. Compensa tra le parti le spese di entrambi i giudizi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 4 dicembre 2012.

morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA