Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24810 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/23/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 14.5.09,

depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 100/23/09, depositata il 23 giugno 2009, la CTR dell’Emilia ha confermato la sentenza della CTP di Reggio Emilia, con cui è stato riconosciuto il diritto di B.S.M. al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003-2004: in particolare, il giudice a quo ha affermato che il contribuente svolge “la sua attività di medico odontoiatra in assenza di dipendenti o collaboratori” e “utilizzando il lavoro proprio con strumenti propri, nella assoluta prevalenza dell’impegno personale…”. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia “insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, formulando la seguente sintesi: “sul fatto controverso costituito dalla fruizione da parte del contribuente di una struttura organizzativa, la CTR non ha tenuto conto di elementi dedotti dall’Ufficio ed in particolare dei dati emergenti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente (quadro RE) in cui risultano, per l’anno 2003: a) spese per l’acquisto di beni strumentali per Euro 10.076,00;

b) canoni per locazione finanziaria per Euro 16.652,00; c) spese per lavoro/dipendente per Euro 23.613,00; d) compensi corrisposti a terzi per Euro 46.340,00, a fronte di un reddito di Euro 120.871,00; per l’anno 2004: a) spese per l’acquisto di beni strumentali per Euro 12.110,00; b) spese relative agli immobili per Euro 15.712,00; c) spese per lavoro dipendente per Euro 24.776,00; d) compensi corrisposti a terzi per Euro 85.819,00, a fronte di un reddito di Euro 110.501,00; in ordine a tali elementi, idonei a far ritenere sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP, la CTR non ha espresso alcuna valutazione, mentre ha espresso un giudizio non agganciato ad alcun concreto elemento di riferimento”.

3. Il motivo appare manifestamente fondato: la CTR enuncia le ragioni della ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, sulla scorta delle affermazioni sopra trascritte, nella loro parte essenziale, che risultano apodittiche, in quanto non indicano, in alcun modo, i dati processuali su cui si fondano. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che ricorre il vizio di motivazione, nella veste della motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (Cass. n. 871/2009).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR dell’Emilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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