Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24810 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24810

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17875/2013 proposto da:

S.L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Savoia n. 72, presso lo studio dell’avvocato Di Napoli Roberto,

rappresentato e difeso dall’avvocato Palma Antonio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Nazionale n. 204, presso lo studio dell’avvocato d’Ostuni Ludovica

(Studio Zitiello e Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati

Sambati Luca, San Martino Francesco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Sig. S.L.G. con atto di citazione dell’11 aprile, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente di corrispondenza (n. (OMISSIS)), risalente al novembre 1994, con un connesso affidamento, sulla base di un contratto – proseguito fino all’agosto 1999 – che contemplava clausole nulle (per il riferimento a interessi “uso piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto (CMS) non pattuita, l’esecuzione non regolare delle contabilizzazioni) chiedendo, anche in relazione alla sua segnalazione alla cd. Centrale dei Rischi, per quanto ancora rileva in questa fase del giudizio, previa acquisizione di tutta la documentazione utile, la condanna della Banca: a) alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse; b) al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1337,1338,1366 e 1376 c.c., con vittoria di spese.

1.1. Nel contraddittorio con l’Istituto bancario, ordinata l’esibizione della documentazione inerente il contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura, il Tribunale – nell’inottemperanza della Banca e nell’impossibilità di espletare la CTU – respingeva tutte le domande proposte, anche in considerazione del fatto che l’attore non aveva depositato il fascicolo di parte e, proprio per ciò, difettava la documentazione utile alla prova di quelle istanze, restando irrilevante l’inosservanza all’ordine di esibizione dato alla Banca.

2. Avverso tale sentenza, il soccombente proponeva gravame chiedendo – nel contraddittorio con la Banca MPS -, alla Corte d’Appello di Lecce di riformare la sentenza di primo grado, tra l’altro, mediante acquisizione degli estratti conto previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riferimento: a) alla nullità delle clausole relative agli interessi (“uso piazza” e trimestralizzazione); b) alla nullità, tout court, del contratto per indeterminatezza dell’oggetto; c) alla mancata valutazione del comportamento della Banca, laddove aveva disatteso l’ordine di esibizione dato dal Tribunale; d) all’illegittima gestione delle valute e all’inammissibile applicazione della CMS.

3. La Corte territoriale ha respinto tutte le censure svolte in grado di appello, a cominciare dalla richiesta di accoglimento dell’istanza di esibizione (perchè i documenti erano acquisibili direttamente dalla parte; e, comunque, essi erano nella sua disponibilità dopo il loro rituale invio da parte dell’Istituto creditizio; ed anche perchè avente natura esplorativa e risolventesi in un surrettizio ribaltamento dell’onere probatorio).

3.1. Secondo la Corte territoriale, la mancata produzione degli estratti conto (che competeva alla parte interessata) rendeva inutile la CTU e lo stesso accertamento del rapporto contrattuale, anche in considerazione del fatto che, oltre agli estratti conto, non era stato mai versato in atti il contratto di conto corrente.

3.2. Con riferimento alla ipotizzata violazione della L. n. 108 del 1996 (e artt. 1315,1419 e 1339 c.c.), per l’asserita applicazione di interessi ultralegali, affermava l’inammissibilità della censura in quanto, con riferimento al rapporto di mutuo, la questione relativa a tale contratto era nuova, non essendosene discusso nel corso del giudizio di primo grado; e, con riguardo al conto corrente, perchè il rapporto era anteriore alla L. del 1996, e non erano state neppure precisate le operazioni che avrebbero evidenziato il superamento del cd. tasso soglia.

3.3. Con riguardo all’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, la Corte territoriale ne affermava la inammissibilità non essendo la domanda correlata ad “alcuna richiesta di merito” e ciò in disparte il fatto che il mancato accertamento del rapporto tra dare ed avere non consentisse la delibazione sulla legittimità o meno della segnalazione.

4. Avverso tale decisione, il Sig. S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi di censura, tutti proposti sul presupposto della produzione della pratica relativa all’affidamento e della richiesta di ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c., acquisendo tutta la documentazione bancaria.

4.1. La Banca ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo e violazione della L. n. 154 del 1992, art. 4, art. 117 TUB, art. 1284 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente, premesso che l’oggetto della controversia erano sia il mutuo che il conto corrente, censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso l’applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 108 del 1996, e chiede a questa Corte di dichiarare la nullità delle clausole che prevederebbero la pattuizione degli interessi ultralegali.

2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.) il ricorrente lamenta la illegittimità della decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha escluso la nullità della determinazione trimestrale degli interessi.

3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2) il ricorrente censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto, per indeterminatezza dell’oggetto.

4. Con il quarto (erronea ed omessa valutazione della documentazione prodotta) ancora si duole della mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, del comportamento tenuto dalla Banca che non aveva ottemperato all’ordine di esibizione impartito dal Tribunale.

5. Con il quinto si deduce l’inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (CMS).

6. Con il sesto la indeterminatezza e/o indeterminabilità della valuta.

7. Con il settimo si lamenta la mancata decisione in ordine alla illegittima segnalazione alla centrale rischi, da parte dell’Istituto bancario.

8. I sette motivi di ricorso hanno una parte comune costituita dal superamento della difficoltà esposta nella sentenza di appello: la mancata produzione della documentazione utile all’esame delle domande e, in particolare, del testo del contratto di conto corrente e degli estratti conto ad esso relativi.

8.1. Infatti, il ricorrente – con i richiamati mezzi di cassazione supera tale difficoltà senza dedicare un’apposita censura al ragionamento del giudice distrettuale che ha escluso la possibilità di pronunciarsi sulle ipotizzate nullità (clausola uso piazza – primo motivo -; clausola di trimestralizzazione degli interessi – secondo motivo -; indeterminatezza dell’oggetto del contratto – terzo -; clausola di CMS – quinto -; e andamento delle valute – sesto) non avendo al suo esame la materiale disponibilità dei documenti (il cui mancato versamento in atti è confermato dallo stesso ricorso che, con il quarto motivo, censura la mancata esibizione di essi da parte della Banca e la non applicazione della auspicata regola di giudizio, da parte del giudice di prime cure), la cui carenza è posta a carico dell’attore, desumendosi dal suo inadempimento la relativa soccombenza.

8.2. Inoltre, sia il primo motivo che il settimo sono inammissibili perchè non censurano le rispettive rationes decidendi, contenute nella sentenza di appello laddove, da un lato, si esclude che il mutuo abbia formato oggetto di contraddittorio nel corso del primo grado e che la clausola sia applicabile al conto corrente (perchè si tratterebbe di un rapporto anteriore alla legge), peraltro non sufficientemente corredato delle relative indicazioni (primo motivo) e, dall’altro, che la richiesta risarcitoria, correlata alla segnalazione alla Centrale rischi da parte dell’Istituto creditizio, da un lato, era priva di richieste dell’attore e, da un altro, presupponeva un accertamento del dare/avere, per le anzidette ragioni non possibile.

8.3. Il quarto motivo di ricorso, oltre che essere inammissibile perchè formalmente critica la sentenza di primo grado (anzichè quella della Corte territoriale), in tal modo sembrando riproporre – in questa sede – i contenuti dell’atto di appello, neppure colpisce i contenuti sostanziali del ragionamento giudiziale che ha regolato la lite sulla base dell’assolvimento degli oneri probatori documentali.

8.4. Ne deriva la complessiva inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, e l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna della parti costituite, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA